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dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dallamministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per
il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei
miglioramenti economici al personale di cui allarticolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dellarticolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dallarticolo
47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di
settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi,
quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti
per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 237. A tale
fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il
Ministero delleconomia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale
dipendente. 243. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 307 a 343, gli
enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle
spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture
burocratico-amministrative. A tale fine, nellambito della propria autonomia,
possono fare riferimento ai princìpi desumibili dalle seguenti disposizioni:
a) commi da 211 a 234 del presente articolo, per quanto attiene al
riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento
della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei
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