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realizza, sentita lAutorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, un programma per ladozione di sistemi informativi comuni
alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione dei fabbisogni di
beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui livelli di spesa
sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono utilizzati nel
processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dallattuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato. 162. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa
per lacquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di
acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di
committenza ai sensi dellarticolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli
enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni
aventi sede nel medesimo territorio. 163. Le centrali di cui al comma 162
stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui
allarticolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni. 164. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un
sistema a rete, perseguendo larmonizzazione dei piani di razionalizzazione
della spesa e realizzando sinergie nellutilizzo degli strumenti informatici per
lacquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo
della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la
razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e
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