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al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui allarticolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. 158. Il Ministero delleconomia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare lintroduzione della carta di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e servizi. Successivamente, con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice dellamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è disciplinata lintroduzione dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione. 159. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, avvengono, per le convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili allamministrazione procedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessità e urgenza certificata dal responsabile dellufficio. 160. Con successivo decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da effettuare a carico dellaggiudicatario delle convenzioni di cui allarticolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. 161. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il supporto della CONSIP Spa, ... |
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