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150. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 147 a 149 devono essere
portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge. 151. I competenti organi di controllo delle
amministrazioni effettuano il monitoraggio sullosservanza delle disposizioni di
cui ai commi da 147 a 152 e ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio
2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente verificano
ogni anno il rispetto del parametro di cui al comma 147 relativamente al
personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto. 152. In caso
di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti di cui al comma
148, o di mancato rispetto, a partire dal 1º gennaio 2008, del parametro di cui
al comma 147, gli organi di governo dellente o dellagenzia sono revocati o
sciolti ed è nominato in loro vece, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario, con
il compito di assicurare la prosecuzione dellattività istituzionale e di
procedere, entro il termine massimo di un anno, allattuazione di quanto
previsto dai commi da 147 a 151. 153. Allo scopo di razionalizzare,
omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e
dei servizi della pubblica amministrazione per il personale e per favorire il
monitoraggio della spesa del personale, tutte le amministrazioni dello Stato per
il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento
dellamministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro. 154.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e modalità di erogazione del
pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del
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