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affidati in uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o
di regolamento in vigore, possono essere utilizzati per tutti i compiti di
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dallamministrazione
assegnataria. 146. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento
dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro
dellinterno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le
regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica o finanziaria
delle stesse regioni e degli enti locali, con le modalità stabilite, anche in
deroga a disposizioni di legge o di regolamento, con decreto del Ministro
dellinterno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. 147. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici
non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi
incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei sistemi
informativi, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei
provveditorati e della contabilità, non può eccedere il 15 per cento delle
risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse. 148. Le
agenzie e gli enti di cui al comma 147 adottano, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di
riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui al
medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni organiche. 149. I
provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui al
comma 148 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero delleconomia e delle
finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
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