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delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dellambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6.1, è rideterminata la misura dellagevolazione di cui al medesimo comma 6.1. 6.4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dellagevolazione di cui al comma 6.3, il contingente di cui al comma 6.1 è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per lerario, a partire dallanno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dellaumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dellarticolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, lefficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata allautorizzazione stessa»; e) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. Allo scopo di incrementare lutilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nellambito di un progetto triennale a decorrere dal 1º gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con olii minerali: a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri; b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri; c) additivi e riformulanti prodotti da ... |
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