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6.1 e dellentrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 6.1, per
lanno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata,
con i criteri previsti dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro
delleconomia e delle finanze n. 256 del 2003, dallAgenzia delle dogane agli
operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui
quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancato rilascio
dellautorizzazione comunitaria di cui al comma 6.1, i soggetti assegnatari del
predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento
dellaccisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte
restante del contingente è assegnata, dallAgenzia delle dogane, previa
comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di
coltivazione realizzati nellambito di contratti quadro o intese di filiera e
delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei
contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. Leventuale mancata
realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di
filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori,
comporta la decadenza dallaccesso al contingente agevolato per i volumi non
realizzati e determina la riduzione di pari volume del programma pluriennale per
i due anni successivi»; d) dopo il comma 6.2 sono inseriti i seguenti:
«6.3. Entro il 1º marzo di ogni anno di validità del programma di cui al
comma 6.1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole
alimentari e forestali comunicano al Ministero delleconomia e delle finanze i
costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime
necessarie alla sua produzione, rilevati nellanno solare precedente. Sulla base
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