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tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW». 73. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile delledificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nellallegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e lilluminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione. 74. Per lattuazione del comma 73, è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalità per laccesso e lerogazione dellincentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e lilluminazione. 75. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dallimposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in ununica rata. 76. Ai soggetti esercenti attività dimpresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per lilluminazione ... |
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