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b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica delledificio, di cui allarticolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dallente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dellunità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Lattestato di qualificazione energetica comprende anche lindicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche delledificio o dellunità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per lattestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili. 71. Ai fini di quanto disposto dai commi da 66 a 72 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 66, 67, 68 e 69. 72. Allarticolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, è prevista linstallazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo ... |
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