T.U. IVA: TITOLO SETTIMO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitа)
Indice del testo unico IVA

TITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 76.

Istituzione e decorrenza dell'imposta


L'imposta sul valore aggiunto e' istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1973.

L'imposta si applica, salvo quanto e' disposto negli articoli da 77 a 80, sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva e' accettata dalla dogana posteriormente alla data stessa.

Art. 77.

Operazioni dipendenti da rapporti in corso o gia' assoggettate all'imposta generale sull'entrata


Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal committente, deve applicare l'imposta sul valore aggiunto anche sulla parte dell'ammontare imponibile eventualmente gia' assoggettata all'imposta generale sull'entrata. In questo caso l'imposta generale sull'entrata e' ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal committente.

Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in relazione alle quali l'imposta generale sull'entrata e' stata assolta preventivamente dal cedente una volta tanto in conformita' a disposizioni vigenti alla detta data, l'imposta stessa e' ammessa in detrazione dall'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cedente.

Art. 78.

Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima necessita' e prodotti tessili


Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' ridotta all'uno per cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre per cento per gli anni 1975 e 1976. (4) (8) (11) (13a) (18a)

Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'IVA si applica nella misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974. (1) (4) (8) (11) (13a) (18a)

Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sono ridotte, per gli anni 1973 e 1974, al sei per cento per quelli soggetti all'aliquota del dodici per cento ed al nove per cento per quelli soggetti all'aliquota del diciotto per cento.(8) (11) (12) (13a) (18a)

((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 889)).

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 23 dicembre 1972, n.821 ha disposto (con l'art. 3) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1973.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La riduzione al sei per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 78, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' prorogata al 31 dicembre 1975".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5-bis) che "La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 78, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' prorogata al 31 dicembre 1975".

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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 13 agosto 1975, n.377 , convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 493, ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972, n. 821, e con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1976."

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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 23 dicembre 1976, n.852, convertito con modificazioni dalla
L. 21 febbraio 1977, n. 31,  ha  disposto  (con  l'art.  1)  che  "Le
riduzioni all'1  per  cento,  al  3  per  cento  e  al  6  per  cento
dell'aliquota   dell'imposta   sul    valore    aggiunto    previste,
rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo  comma  dell'art.
78 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972, n.  821,  con  il
decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 17 agosto 1974, n. 383 e con la legge 16 ottobre 1975, n.
493, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1977."
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 7 febbraio 1977, n.15, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1977, n. 102, ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "Per le cessioni e importazioni dei prodotti tessili di cui al terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota ridotta del sei per cento e' elevata al nove per cento".

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AGGIORNAMENTO (13a)

Il D.L. 9 dicembre 1977, n.893 convertito senza modificazioni dalla L. 1 febbraio 1978, n.20 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che " Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1978."

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AGGIORNAMENTO (18a)

Il D.L. 23 dicembre 1978, n.816 convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n.53 ha disposto (con l'art. 1) che "Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1979."

Art. 79.

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1979, N.24))

Art. 80.

Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi


Fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare

ai sensi dell'art. 9, n. 6) o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi dell'imposta generale sull'entrata, o anche di essa, previsti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972.

Art. 81.

Applicazione dell'imposta nell'anno 1973


I contribuenti che hanno intrapreso l'esercizio della impresa, arte

o professione o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 35 in allegato alla prima dichiarazione da presentare a norma degli articoli 27 e seguenti, sotto pena delle sanzioni stabilite nel quinto comma dello art. 43.

Ai fini dell'applicazione, nell'anno 1973, degli articoli 31, 32

terzo comma, 33 secondo comma e 34 quarto comma il volume d'affari dell'anno 1972 e' costituito:

a) per le attivita' gia' soggette all'imposta generale

sull'entrata nei modi e termini normali, compresi i trasporti di cose, dall'ammontare risultante dalle fatture emesse;

b) per le attivita' di commercio al minuto e artigianali e per

l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, ad eccezione dei ristoranti, trattorie e simili, dall'ammontare degli acquisti e delle importazioni risultante dalle fatture ricevute e dalle bollette doganali, maggiorato del cinquanta per cento;

c) per l'esercizio di arti e professioni, dall'ammontare dei

proventi assoggettati alle ritenute d'acconto di cui al secondo comma e alla lettera b) del terzo comma dell'art. 128 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette e successive modificazioni;

d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni

di credito e di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di riscossione di entrate non tributarie, dall'ammontare risultante dalle denunce presentate a norma delle lettere l), p), q), r) e t) dell'art. 8 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;

e) per le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti,

trattorie e simili, per i trasporti di persone e per i servizi al dettaglio di cui alla lettera g) del primo comma dell'art. 5 e al primo comma dello art. 6 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e per ogni altra attivita' non contemplata espressamente nel presente articolo, dall'ammontare desumibile dalle risultanze contabili e da ogni altro elemento probatorio.

Art. 82.

Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa agli investimenti


I contribuenti di cui all'art. 4 del presente decreto, che esercitano attivita' commerciali o agricole di cui agli articoli 2195 e 2135 del codice civile, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata, dell'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e delle relative addizionali da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa per gli acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio delle attivita' esercitate e di beni e servizi impiegati nella costruzione di tali beni, effettuati nel periodo dal 1° luglio 1971 al 25 maggio 1972. Per beni strumentali si intendono le costruzioni destinate all'esercizio di attivita' commerciali o agricole e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione, le relative pertinenze, gli impianti, i macchinari e gli altri beni suscettibili di utilizzazione ripetuta, sempre che non siano destinati alla rivendita nello stato originario ovvero previa trasformazione o incorporazione.

La detrazione e' ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e che i beni strumentali acquistati, importati, prodotti o in corso di produzione fossero ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.

Agli effetti del presente articolo:

a) si tiene conto dei beni acquisiti mediante permute e contratti di appalto o d'opera;

b) si tiene conto dei beni acquistati o importati per tramite di ausiliari del commercio, compresi i commissionari e i consorzi di acquisto, nonche' di quelli acquistati allo stato estero. Per questi ultimi, se lo acquirente non e' in possesso della bolletta d'importazione, l'ammontare dell'imposta detraibile, quando non sia separatamente addebitato in fattura, si determina scorporandolo dal prezzo complessivo indicato nella fattura stessa diminuito del quindici per cento;

c) non si tiene conto, nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 77, dell'imposta generale sull'entrata assolta;

d) nei casi di cessioni di aziende o complessi aziendali, comprese le concentrazioni di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170 e successive modificazioni, la detrazione delle imposte assolte dal cedente per l'acquisto, l'importazione o la produzione di beni compresi nella cessione spetta al cessionario;

e) gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati alla data di emissione della fattura ovvero, se anteriore, alla data della consegna o spedizione o del pagamento;

f) le importazioni, anche se relative a beni gia' temporaneamente importati, si considerano effettuate alla data di accettazione in dogana della dichiarazione di importazione definitiva.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b) la detrazione non compete ai commissionari, ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano vendite allo stato estero per i beni consegnati prima del 26 maggio 1972 alle imprese per conto delle quali hanno agito.

Art. 83.

Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa alle scorte


I contribuenti che esercitano attivita' industriali dirette alla

produzione di beni o servizi, di cui allo art. 2195, n. 1 del codice civile, o attivita' agricole di cui all'art. 2135 dello stesso codice, compresi i piccoli imprenditori, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo, l'imposta generale sull'entrata, l'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e le relative addizionali, da

essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa:

1) per gli acquisti e le importazioni di materie prime,

semilavorati e componenti relativi all'attivita' esercitata, nonche' per le relative lavorazioni commesse a terzi e per i passaggi ad altri stabilimenti o reparti produttivi della stessa impresa, effettuati nel periodo dal 1° settembre 1971 al 25 maggio 1972. Per i beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto l'imposta detraibile si determina applicando la aliquota condensata all'ammontare imponibile risultante dalle fatture d'acquisto o dalle bollette d'importazione, decurtato dell'imposta che vi e' eventualmente incorporata. ((Tuttavia per i prodotti tessili di cui alle tabelle B e C allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, l'imposta detraibile, anche se la detrazione sia stata gia' operata, e' determinata applicando all'ammontare imponibile le aliquote stabilite a norma della legge 31

luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni)) ;

2) per gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla

rivendita nello stato originario e per i passaggi dei beni prodotti a propri negozi di vendita al pubblico, effettuati nel periodo indicato

al n. 1. ((5))

La detrazione e' ammessa a condizione che gli acquisti, le

importazioni, le lavorazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e puo' essere applicata, a scelta del

contribuente:

a) o nella misura corrispondente alle quantita' di beni, distinti

per gruppi merceologici, che giusta apposito inventario, sottoscritto e presentato per la vidimazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, risultavano ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972, nello stato originario ovvero trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti, e considerando posseduti quelli acquistati o importati in data piu' recente. La vidimazione puo' essere eseguita anche dall'ufficio del

registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;

b) o nella misura forfetaria del 25 per cento dallo ammontare

globale delle imposte relative alle operazioni di cui al n. 1) del primo comma e del 7,50 per cento dell'ammontare di quelle relative alle operazioni di cui al n. 2). L'applicazione della detrazione in misura forfetaria non e' ammessa relativamente ai beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto, per i quali e' consentita la detrazione di cui al n. 1) del primo comma a condizione che da apposito inventario risultino ancora posseduti alla data del

25 maggio 1972.

La detrazione prevista nei commi precedenti puo' essere applicata,

con riferimento agli acquisti e alle importazioni delle merci che formano oggetto dell'attivita' esercitata nonche' alle relative lavorazioni, anche dai contribuenti che esercitano attivita' intermediarie nella circolazione di beni, di cui all'art. 2195, n. 2 del codice civile. La percentuale di cui alla lettera b) del secondo comma e' pero' ridotta al 10 per cento per i contribuenti che esercitano il commercio al minuto, al 5 per cento per quelli che esercitano il commercio allo ingrosso e ai 7,50 per cento per quelli che esercitano promiscuamente il commercio al minuto e all'ingrosso.

Le disposizioni del terzo e del quarto comma dello art. 82 valgono

anche agli effetti del presente articolo.


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AGGIORNAMENTO (5)
Il  D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che
le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

Art. 84.

Dichiarazione di detrazione


Ai fini delle detrazioni previste negli articoli 82 e 83 deve

essere presentata al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1973, una dichiarazione recante l'indicazione dell'ammontare complessivo delle detrazioni stesse, sottoscritta a pena di nullita' dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale.

Nella dichiarazione devono essere elencate le operazioni cui si

riferiscono le imposte detraibili e le relative fatture e bollette doganali, nell'ordine progressivo di cui al secondo comma dell'art. 26 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762. Per ciascuna fattura o bolletta devono essere specificati la data di emissione, il numero progressivo di cui al citato art. 26, la quantita' dei beni acquistati o importati o dei servizi ricevuti e l'ammontare delle imposte e addizionali. Devono essere inoltre indicati, per le fatture, la ditta emittente o in caso di autofatturazione la ditta cedente, nonche' il prezzo o corrispettivo, e per i documenti relativi ai passaggi interni nell'ambito della stessa impresa il valore in base al quale e' stata liquidata l'imposta.

I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione relativa

agli investimenti, di cui all'art. 82, devono indicare distintamente, nella dichiarazione, le fatture e bollette doganali relative agli acquisti dei beni strumentali e devono allegare un prospetto indicante i beni strumentali di nuova produzione acquistati o costruiti dopo il 30 giugno 1971, posseduti alla data del 25 maggio 1972, distinguendo quelli acquistati o importati da quelli prodotti dalla stessa impresa interessata e con l'indicazione, per questi ultimi, dei quantitativi dei beni acquistati o importati nonche' dei servizi ricevuti che siano stati impiegati nella loro produzione.

I contribuenti che intendono applicare la detrazione relativa alle

scorte nella misura di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 83 devono:

1) redigere la dichiarazione distinguendo le fatture e le

bollette in relazione ai singoli gruppi merceologici cui si riferiscono, con l'indicazione, per ciascun gruppo, della quantita' complessiva dei beni acquistati. Nell'ambito di ciascun gruppo e' sufficiente indicare le fatture e le bollette di data piu' recente fino a concorrenza della quantita' di beni risultante dall'inventario di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 83;

2) allegare un prospetto indicante, per ciascuno dei gruppi

merceologici cui si riferiscono i documenti di cui al n. 1):

a) le quantita' di beni che dall'inventario risultano esistenti

nello stato originario;

b) le quantita' di beni trasformati o incorporati in

semilavorati, componenti o prodotti finiti, con la indicazione delle corrispondenti quantita' di tali semilavorati, componenti e prodotti finiti risultanti dallo inventario;

c) la somma delle quantita' di cui alle lettere a) e b);

d) il raffronto; con riferimento a ciascun gruppo merceologico,

tra le quantita' complessive dei beni e dei servizi risultanti dai documenti indicati nella dichiarazione e quelle risultanti dall'inventario ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c);

e) l'ammontare, per ciascun gruppo merceologico, delle imposte

detraibili in base alla corrispondenza tra le quantita' acquistate e quelle risultanti dallo inventario.

Art. 85.

Applicazione delle detrazioni


L'ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella

dichiarazione presentata a norma dell'articolo precedente e' ammesso in detrazione, rispettivamente, nella misura di un dodicesimo o di un quarto, dall'importo da versare in ciascuno dei dodici mesi o dei quattro trimestri successivi a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione stessa.

La detrazione non puo' superare, in ciascun mese o trimestre, il

cinquanta per cento dell'importo da versare.

Le somme delle quali non e' stato possibile operare la detrazione

in ciascun mese o trimestre sono detratte dall'importo da versare nel mese o trimestre successivo, fermo restando il limite di cui al comma precedente, e in ogni caso, indipendentemente dal detto limite, dall'importo da versare a norma del primo comma dell'art. 30 per l'anno solare in cui e' compreso il dodicesimo mese o il quarto trimestre successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione di detrazione.

Per l'eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del secondo

comma dell'art. 30 e dell'art. 38.

Art. 86.

Sanzioni per indebita detrazione


Il contribuente che detrae dall'imposta somme superiori di oltre un

decimo a quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 e' punito con la pena pecuniaria da una a due volte la somma indebitamente detratta, salva la applicazione della sanzione prevista nel quarto comma dell'art. 50 se l'indebita detrazione sia dipesa dalla indicazione di dati non corrispondenti al vero negli elenchi, nei prospetti o negli inventari e salva l'applicazione delle sanzioni previste negli altri commi dello stesso articolo se ne ricorrano i presupposti.

Della pena pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il

rappresentante legale o negoziale che ha sottoscritto la dichiarazione e i relativi allegati.

Art. 87.

Detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati


I contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell'art. 4, che esercitano attivita' industriali dirette alla produzione di filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro e relativi tessuti e manufatti, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto l'ammontare dell'imposta e sovrimposta di fabbricazione gia' assolta in relazione ai filati, tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31 dicembre 1972.

Per ottenere la detrazione gli interessati devono presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta a pena di nullita' dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, contenente l'indicazione dell'ammontare dell'imposta detraibile e delle quantita' di filati, tessuti e manufatti posseduti alla data del 31 dicembre 1972, distinti per titolo e qualita'.

Si applicano le disposizioni degli articoli 85 e 86.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai prodotti per i quali l'imposta di fabbricazione e' stata sospesa per effetto dei decreti-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 e 2 luglio 1969, n. 319, convertiti con modificazioni nelle leggi 4 dicembre 1965, n. 1309 e 1° agosto 1969, n. 478, e successive modificazioni.

Art. 88.

Validita' di precedenti autorizzazioni


Le autorizzazioni all'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati

di macchine elettrocontabili, gia' rilasciate agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, restano valide agli effetti delle registrazioni previste dal presente decreto fino a quando non sara' diversamente stabilito dal Ministero delle finanze. I contribuenti che si avvalgono dell'autorizzazione devono tenere ugualmente i registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi entro l'ultimo giorno di ogni mese, relativamente alle operazioni registrate durante il mese stesso, le annotazioni di cui al settimo comma dello art. 27, ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 28 e al n. 3) dello art. 31.

Restano ugualmente valide, fino a quando non sara' diversamente

stabilito dal Ministero delle finanze, le autorizzazioni gia' rilasciate relativamente alla distinta numerazione delle fatture per settori di attivita' o per singole dipendenze, alla conservazione di esse mediante microfilms o in sede diversa dalla principale e alla osservanza di particolari modalita' per i rapporti di cui all'art. 53.

Art. 89.

Revisione dei prezzi per i contratti in corso


I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di

servizi da effettuare dopo il 31 dicembre 1972 in dipendenza di contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per i quali a norma di legge o in virtu' di clausola contrattuale era esclusa la rivalsa dell'imposta generale sull'entrata, sono ridotti di un ammontare pari a quello dell'imposta stessa.

Art. 90.

Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi


Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 cessano di avere applicazione:

1) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e l'imposta di conguaglio dovuta per il fatto dell'importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni;

2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, e successive modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, e successive modificazioni;

4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;

5) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono, di cui alla legge 1 luglio 1961, n. 569;

6) l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni;

7) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843 convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949, e successive modificazioni;

8) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219, e successive modificazioni;

9) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonche' sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, di cui al decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1386, e successive modificazioni;

10) l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 214, e successive modificazioni;

11) l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffe', di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione di cui ai numeri precedenti;

13) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

14) l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n.

825, e successive modificazioni;

15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e al regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni, nonche' il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni;

16) l'imposta erariale sulla pubblicita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;

17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni;

18) il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

19) l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1379, e successive modificazioni;

20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti.

Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti anteriormente al 1° gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel presente articolo.

Art. 91.

Norme transitorie in materia di imposta generale sull'entrata


La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni compete per i prodotti indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676, e successive modificazioni, che vengano esportati, senza avere subito trasformazioni, fino al 30 giugno 1973, limitatamente alle quantita' corrispondenti a quelle che risultano possedute alla data del 31 dicembre 1972, giusta inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del codice civile.

La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dall'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 939 compete per i lavori navali ivi contemplati che da apposito certificato dell'ufficio del registro navale risultino ultimati entro il 31 dicembre 1972. Per i lavori navali non ancora ultimati a tale data, la restituzione compete nei limiti dei corrispettivi riferibili alla parte dei lavori che in base al certificato risulti gia' eseguita alla data stessa. La restituzione deve essere richiesta all'intendenza di finanza entro il termine del 31 dicembre 1973, prorogabile per giustificati motivi.

Le fatture e le bollette doganali relative alle quantita' di materie prime, semilavorati e componenti corrispondenti a quelle che dai certificati di cui al comma precedente risultino impiegati nei lavori ivi contemplati non possono essere comprese nella detrazione prevista dall'art. 83. Alla dichiarazione di detrazione eventualmente presentata deve essere allegata copia conforme della domanda di restituzione presentata. L'inosservanza di questa disposizione determina la decadenza dal diritto alla detrazione e l'obbligo di versare in unica soluzione le imposte gia' detratte.

Art. 92.

Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione


La soppressione delle imposte di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati del caffe', di cui ai numeri 10) e 11) dell'art. 90, ha effetto anche per i prodotti giacenti nei magazzini fiduciari alla data del 1° gennaio 1973.

Con modalita' che saranno stabilite dal Ministero delle finanze si procedera' al rimborso del prezzo dei contrassegni di Stato sui surrogati del caffe', istituiti con decreto del Ministro per le finanze 10 ottobre 1950, non ancora applicati dai fabbricanti ovvero gia' applicati sulle giacenze di cui al precedente comma. Il rimborso deve essere richiesto al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per giustificati motivi.

Art. 93.

Norme transitorie in materia di imposte di consumo


Per le opere edilizie in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1973 gli uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e riscossione dell'imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita.

La liquidazione dell'imposta si effettua:

per le parti dell'opera gia' ultimate, con l'applicazione di un'aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno, ovvero di un'aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano, secondo i criteri di misurazione e con le esclusioni di cui all'art. 35, lettera a), secondo e terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138;

per le parti non ultimate, applicando a ciascuna specie di materiali impiegati le rispettive aliquote.

Per le autostrade costruite con il sistema della concessione l'imposta relativa ai tratti in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1973 e' determinata applicando le misure d'imposta stabilite nella legge 16 settembre 1960, n. 1013, in proporzione al rapporto tra il valore dei materiali gia' impiegati e il valore complessivo dei materiali necessari per l'intero tratto.

Art. 94.

Entrata in vigore


Il presente decreto entrera' in vigore il 1° gennaio 1973.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1972


LEONE


ANDREOTTI - VALSECCHI - RUMOR -

MALAGODI - TAVIANI


Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972

Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 1. - CARUSO

TABELLA A (*) (53)


PARTE I (**)


PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI


1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v. d. 01.01);

2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v. d. 010.2 - 01.03 - 01.04);

3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v. d. 01.05 - ex 02.02);

4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi, destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v. d. ex 01.06);

5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06);

6) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05);

7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v. d. ex 03.01 - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura;

8) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v. d. ex 03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento;

9) latte e crema di latte freschi non concentrati ne' zuccherati (v. d. 04.01);

10) burro, formaggi e latticini (v. d. 04.03 - 04.04);

11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v. d. ex 04.05);

12) miele naturale (v.d. 04.06);

13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);

14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi; fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04);

15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 - ex 07.03);

((15-bis) tartufi, nei limiti delle quantita' standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze)).

16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);

17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06);

18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12);

19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);

20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);

21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07);

22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);

24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);

25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte (v.d. ex 12.08);

26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);

27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 12.07);

28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove (v.d. ex 12.08);

29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);

30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);

31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, ne' spaccati, ne' altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03);

32) alghe (v.d. ex 14.05);

33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. ex 15.07 - ex 15.17);

34) cera d'api greggia (v.d. ex 15:15);

35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);

36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti piu' del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);

37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07);

38) aceto di vino (v.d. ex 22.10);

39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 23.04);

40) fecce di vino; tartaro greggio (v.d. 23.05);

41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove (v.d. 23.06);

42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);

44) legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03);

45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04);

46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);

47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01);

48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - 53.03);

49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02);

50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 54.01);

51) ramie' greggio (v.d. ex 54.02);

52) cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati ne' cardati (v.d. 55.01 - 55.03);

53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01);

54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02);

55) sisal greggia (v.d. ex 57.04);

56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01).

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(*) Per l'applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di importazione.

(**) Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in tale parte della tabella, effettuate dai produttori agricoli e ittici di cui all'art. 34, si applicano le aliquote corrispondenti a quelle di compensazione forfettaria stabilite dal decreto ministeriale emanato a norma del primo comma del citato articolo.


PARTE II


BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 2%


1) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202;

2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202;

3) latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;

4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);

5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01 ex 07.03 - ex 07.04);

6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 07.02);

7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);

8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. da 08.01 a 08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);

9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 - 10.02 - ex 10.03 - ex 10.04 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07;(77)

10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. ex 11.01 - ex 11.02);

11) frumento, granturco e segala, spezzati; riso, orzo, avena ed altri cereali minori, spezzati, destinati ad uso zootecnico (v.d. ex 10.06 - ex 11.02);

12) semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

12-bis) NUMERO ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 2016, N. 122;

13) olio d'oliva; oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d. ex 15.07);

14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13);

(15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio; (90)

16) pomodori pelati e conserve di pomodori (v.d. ex 20.02);

17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02);

18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica; (90)(170)(177)

19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura; (90)

20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella;(62)

21) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota; (65)

21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attivita' connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

22) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427;

23) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427;

24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984;(69)

25) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133;

26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;(69)

27) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427;

28) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243; (*) (65)

29) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243; (*) (65)

30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermita' (v.d. 90.19);

31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonche' le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; (114)

32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;

33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32;

34) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427;

35) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; (90)

36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata (**); prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103;(49)(77)

37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;(114)

38) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 4 GIUGNO 2013, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2013, N. 90;(164)(166)

39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attivita' di costruzione di immobili per la successiva vendita ,ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprieta' indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonche' alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);(69)

40) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427;

41) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427;

41-bis LA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO;(177)

41-ter. Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche;

41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti. (90)


(58)

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(*) NOTA SOPPRESSA DAL D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243.

(*) NOTA SOPPRESSA DAL D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243.

(**) L'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari e sulla base imponibile costituita dalla quota spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'ente concessionario del servizio; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 24.

I canoni di abbonamento sono riscossi dall'ente concessionario, o per suo conto, ferme restando, per quanto concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, le disposizioni degli articoli 19 e seguenti del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modi Reazioni.


Parte II-bis


BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO


1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi;(177)

1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07);

1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. (182)

((1-quater) tartufi freschi o refrigerati)).


PARTE III ((194))


BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 9%


1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari;

2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04); (90)

3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06); (90)

4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);

5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati (v.d. 01.05 - ex 02.02);

6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03);

7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta (v.d. ex 01.06 - ex 02.04 - ex 02.06);(143)

8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04);

9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);

10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05); (90)

10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03); (90)

11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01); (90)

12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02);

13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02);

14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. 04.05);

16) miele naturale (v.d. 04.06);

17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);

18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);

19) prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);

20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04);

((20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato));

21) ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 - 07.06);(180)

22) uva da vino (v.d. ex 08.04);

23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);

24) te', mate (v.d. 09.02-09.03);

25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10); (90)

26) orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.03 - ex 10.04 - ex 10.07);(69)

27) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 11.01);

28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, schiacciati o in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);

29) riso, orzo, avena, altri cereali minori, spezzati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 - ex 11.02);

30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05);

31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);

32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);

33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09 - ex 23.03);

34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);

36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);

37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);

38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);

38-bis) NUMERO ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 2016, N. 122;

39) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202;

40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove (v.d. ex 12.08);

41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);

42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);

43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03);

44) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202;

45) alghe (v.d. ex 14.05);

46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01); (90)

47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo», destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.02);

48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.03);

49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04);

50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 - ex 15.07);

51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);

52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.d. ex 15.13);

53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);

54) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427;

55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01); (90)

56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);

57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03); (90)

58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testascei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05);

59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01); (90)

60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.02);

61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.03);

62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simile) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04);

63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);

64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06);

65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. 19.02);

66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04);

67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: ''puffedrice'', ''cornflakes'' e simili (v.d. 19.05); (90)

68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);

69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);

70) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex 20.02);(180)

71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03);

72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);

73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);

74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);

75) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427;

76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti; estratti o essenze di caffe', di te', di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03);

77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);

78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05); (90)

79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.d. 21.06);

80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;

81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);

82) birra (v.d. 22.03);

83) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427;

84) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427;

85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v.d. 22.10);

86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01);

87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v.d. ex 23.03);

88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04); (90)

89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);

90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove (v.d. 23.06);

91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);

92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.24);

94) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427;

95) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427;

96) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427;

97) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427;

98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01);

99) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202;

100) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202;

101) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202;

102) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202;

103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica;(136)

104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55 C, nei quali il distillato a 225 C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

105) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427;

106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;

107) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427;

108) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427;

109) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427;

110) prodotti fitosanitari;

111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;

112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;

113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali;

114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale; (114) ((194))

115) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427;

116) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427;

117) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202;

118) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427;

119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al numero 123), nonche' le relative prestazioni, rese da intermediari;(141)

120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni nonche' prestazioni di maggiore comfort alberghiere rese a persone ricoverate in istituti sanitari;

121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande; (90)(164)(166)

122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria;

123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti; (106)

123-bis) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248;

123-ter) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2;

123-quater) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 87, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 96;

124) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133;

125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;

126) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427;

127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8.

127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione; (142)

127-ter) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248;

127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;

127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni;(69)

127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);

127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);

127-octies) NUMERO ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 2011, N. 217;

127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto; (90)(182)

127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli;

127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 anche se assegnate in proprieta' o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorche' non ultimati, purche' permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici; (65)(69)

127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;

127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;(69)

127-quaterdicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;(69)

127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;(69)

127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonche' prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione; (90)

127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari. (90)

127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. (162)(166)


(58)


Visto, il Ministro delle finanze


VISENTINI


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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L.10 maggio 1976, n. 249, ha disposto:

- (con l'art. 30, comma 3) che "Per le cessioni dei prodotti elencati nella tabella A, parte I, n. 14, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' per le cessioni di vini spumanti classificabili tra i vini di uve fresche di cui al n. 36 della stessa tabella, ad eccezione di quelli a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia, effettuate da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, primo comma, del decreto medesimo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del dodici per cento. Sulle importazioni da chiunque effettuate l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del dodici per cento";

- (con l'art. 30, comma 5) che "L'aliquota del 6 per cento dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le prestazioni di cui alla tabella A, parte III, n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1972, n. 821, e' elevata al nove per cento";

- (con l'art. 36, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia fino al 31 dicembre 1977.

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AGGIORNAMENTO (22)

La L. 5 gennaio 1979, n. 1 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che la presente modifica decorre a partire dal 1 gennaio 1979.

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AGGIORNAMENTO (23)

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le presente modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Le integrazioni e correzioni apportate [...] al n. 6) della parte terza della tabella A [...] si applicano dal 1 gennaio 1973".

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AGGIORNAMENTO (30)

Il D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 891, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Per le cessioni e le importazioni di libri, esclusi quelli di antiquariato, delle edizioni musicali a stampa e delle carte geografiche indicate al n. 79 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del due per cento".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che "Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina, indicati nella tabella A, parte prima, n. 2), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del quindici per cento.

Per le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella tabella A, parte seconda, n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della stessa tabella A , parte seconda, destinati alla alimentazione umana, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del quindici per cento".

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AGGIORNAMENTO (31)

La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che le modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1981.

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AGGIORNAMENTO (46)

Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 46, ha disposto (con l'art. 5, comma 1-ter) che le presenti modifche si applicano a decorrere dalla data degli eventi di cui ai suindicati numeri.

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AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto:

- (con l'art. 5, comma 1) che "La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente le linee di trasporto di cui al n. 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi riferita anche alle motrici, carrozze ed altro materiale rotabile;

- (con l'art. 5, comma 2) che "Tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa";

- (con l'art. 5, comma 2-bis) che "Nel n. 21 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: 'case rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597' devono intendersi riferite alle costruzioni rurali di cui alle lettere a), b), c) e d) del predetto articolo 39."

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AGGIORNAMENTO (53)

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto:

- (con l'art. 34, comma 1) che "L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del due per cento e' sostituita, in ogni caso, dall'aliquota del quattro per cento con effetto dal 1° gennaio 1989";

- (con l'art. 34, comma 8) che la modifica all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del due per cento, non si applica alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali alla data del 31 dicembre 1988 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorche' alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato;

-(con l'art. 38, comma 2) che le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto riguardanti i giornali, i libri ed i periodici hanno effetto dal 1° gennaio 1990;

- (con l'art. 38, comma 2-bis) che le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto concernenti le assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione, fatte ai soci da cooperative, si applicano a decorrere dal 1° agosto 1989.

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AGGIORNAMENTO (55)

Il D.L. 29 maggio 1989, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 263, nel modificare l'art. 38, comma 2-bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis) che "Il termine del 1° agosto 1989, previsto dal comma 2- bis dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' differito al 1° gennaio 1990".

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AGGIORNAMENTO (58)

Il D.L. 7 marzo 1991, n. 68, convertito dalla L. 29 aprile 1991, n. 139, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che la presente modifica, relativamente alle cessioni di gas metano, si applica a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

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AGGIORNAMENTO (62)

La L. 30 dicembre 1991, n. 413, ha disposto (con l'art. 75, comma 6) che "Con effetto dal 1° gennaio 1992, le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, comunque classificate, anche se nel numero 20 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 12 per cento. Non si fa luogo ne' a rimborsi ne'a' a rettifiche per le cessioni e le importazioni effettuate anteriormente alla suddetta data".

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AGGIORNAMENTO (65)

Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, ha disposto (con l'art. 16, comma 6) che le presenti modifiche non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro la data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.

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AGGIORNAMENTO (69)

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Per l'anno 1994 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di cui al numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nella misura del 4 per cento".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 8) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994.

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AGGIORNAMENTO (75)

Il D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 656, ha disposto (con l'art. 2, comma 10) che "Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di cui al n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, dipendenti da contratti conclusi entro la data di entrata in vigore del presente decreto con lo Stato e con gli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 1994".

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AGGIORNAMENTO (77)

Il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che le modifiche di cui ai numeri 9) e 31), parte seconda, della presente Tabella si applicano dal 24 marzo 1995, quelle di cui al numero 36), parte seconda, si applicano dal 1 gennaio 1996 ed infine quelle di cui alla parte terza si applicano dal 1 gennaio 1996.

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AGGIORNAMENTO (89)

Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 ha disposto (con l'art. 11, comma 8) che le modifiche di cui ai numeri 18) e 35), parte seconda, della presente tabella si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1997, n. 410 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1997.

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AGGIORNAMENTO (106)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica si applica dal 1 gennaio 2000.

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AGGIORNAMENTO (114)

La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto:

- (con l'art. 43, comma 1) che "Rientrano tra le prestazioni di servizi di cui al numero 37) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' nelle scuole materne e negli asili nido. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate, ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta";

- (con l'art. 49, comma 2) che la modifica di cui al numero 114), parte III, della presente Tabella A, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001;

- (con l'art. 50, comma 5) che la modifica di cui al numero 31), parte II, della presente Tabella A, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

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AGGIORNAMENTO (131)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 467) che "Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ricomprese, a decorrere dal 1 gennaio 2005, anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere. Resta salva la facolta' per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, a dare attuazione al presente comma".

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AGGIORNAMENTO (136)

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 42) che l'efficacia della presente modifica e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.

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AGGIORNAMENTO (141)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 300) che "Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 331) che "Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facolta' per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".

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AGGIORNAMENTO (142)

Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 2008.

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AGGIORNAMENTO (143)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 261, lettera f)) che "nella tabella A, parte III, nel numero 7) la parola: "non" e' soppressa".

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AGGIORNAMENTO (162)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 490) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

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AGGIORNAMENTO (164)

Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, ha disposto (con l'art. 20, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2014.

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AGGIORNAMENTO (166)

Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 20, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 2014. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle diposizioni di cui ai commi 1 e 2".

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 488) che "In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle societa' cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381".

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AGGIORNAMENTO (170)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 667) che "Ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica".

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AGGIORNAMENTO (177)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 963) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 667) che "Ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica".

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AGGIORNAMENTO (180)

La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 29, comma 4) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

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AGGIORNAMENTO (182)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 35) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2017.

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AGGIORNAMENTO (194)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune".

TABELLA B

((Prodotti soggetti a specifiche discipline)) ((135))


a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;

b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincilla', ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e relative confezioni;

c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;

d) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 13 MAGGIO 1999, N. 133;

e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244 ;

f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;

g) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244;

h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa. (38) (54)

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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 19 dicembre 1984, n.853, convertito con modificazioni dalla
L.  17  febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che
"L'aliquota  e'  stabilita  nella  misura  del  38  per  cento per le
cessioni e le importazioni dei beni elencati nella tabella B allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."
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AGGIORNAMENTO (54)
Il D.L. 30 agosto 1993, n.331, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 255 ha disposto (con l'art. 36, comma  5)  che
"Le cessioni e le importazioni dei  beni  indicati  nella  tabella  B
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 633, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul  valore  aggiunto
del 19 per cento".

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AGGIORNAMENTO (135)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 2-ter) che "Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

TABELLA C

SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITA'

1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;

2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;

3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchature similari a getttoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; ((...)), rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari:

4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia misicale, rivista; concerti vocali strumentali, attivita' circensi e dello spettalcolo viaggiante, ((spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti));

5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinimatografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari.

6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.