Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio

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1. A decorrere dal 1є gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio e ascritta a una delle categorie della tabella A annessa al Testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa.
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del Testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni e integrazioni.
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