TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI

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Indice della Legge Biagi
Titolo VII
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI

Capo I
Lavoro a progetto e lavoro occasionale
                              Art. 61.
                 Definizione e campo di applicazione
  1. Ferma  restando  la disciplina per gli agenti e i rappresentanti
di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
prevalentemente  personale  e senza vincolo di subordinazione, di cui
all'articolo 409,  n. 3, del codice di procedura civile devono essere
riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o
fasi  di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore   in   funzione   del   risultato,   nel  rispetto  del
coordinamento    con    la    organizzazione    del   committente   e
indipendentemente   dal   tempo   impiegato  per  l'esecuzione  della
attivita' lavorativa.
  2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni
occasionali,  intendendosi  per tali i rapporti di durata complessiva
non  superiore  a  trenta  giorni  nel  corso dell'anno solare con lo
stesso  committente, salvo che il compenso complessivamente percepito
nel  medesimo  anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso
trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
  3. Sono  escluse  dal  campo  di  applicazione del presente capo le
professioni  intellettuali  per l'esercizio delle quali e' necessaria
l'iscrizione  in  appositi albi professionali, esistenti alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,  nonche'  i
rapporti  e  le attivita' di collaborazione coordinata e continuativa
comunque  rese  e  utilizzate  a  fini  istituzionali in favore delle
associazioni  e  societa'  sportive  dilettantistiche  affiliate alle
federazioni  sportive nazionali, alle discipline sportive associate e
agli  enti  di  promozione  sportiva  riconosciute dal C.O.N.I., come
individuate  e  disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre
2002,  n.  289.  Sono  altresi' esclusi dal campo di applicazione del
presente   capo  i  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e
controllo  delle  societa'  e i partecipanti a collegi e commissioni,
nonche' coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
  4. Le  disposizioni  contenute  nel  presente capo non pregiudicano
l'applicazione  di  clausole  di  contratto  individuale o di accordo
collettivo piu' favorevoli per il collaboratore a progetto.

	        
	      
                               Art. 62
                                Forma

  1.  Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta
e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione  della  durata,  determinata  o  determinabile,  della
   prestazione di lavoro;
b) indicazione  del  progetto  o programma di lavoro, o fasi di esso,
   individuata  nel  suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto
   in contratto;
c) il  corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i
   tempi  e  le  modalita'  di pagamento e la disciplina dei rimborsi
   spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente
   sulla  esecuzione,  anche temporale, della prestazione lavorativa,
   che  in  ogni  caso  non  possono  essere  tali  da  pregiudicarne
   l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le  eventuali  misure  per  la tutela della salute e sicurezza del
   collaboratore   a   progetto,   fermo   restando  quanto  disposto
   dall'articolo 66, comma 4.

	        
	      
                              Art. 63.
                            Corrispettivo
  1. Il  compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere
proporzionato  alla  quantita' e qualita' del lavoro eseguito, e deve
tenere  conto  dei  compensi  normalmente  corrisposti  per  analoghe
prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

	        
	      
                              Art. 64.
                       Obbligo di riservatezza
  1. Salvo  diverso  accordo tra le parti il collaboratore a progetto
puo' svolgere la sua attivita' a favore di piu' committenti.
  2. Il  collaboratore  a  progetto  non  deve  svolgere attivita' in
concorrenza con i committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e
apprezzamenti  attinenti  ai programmi e alla organizzazione di essi,
ne'  compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attivita'
dei committenti medesimi.

	        
	      
                              Art. 65.
               Invenzioni del collaboratore a progetto
  1. Il  lavoratore  a  progetto  ha  diritto  di essere riconosciuto
autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
  2. I  diritti  e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi
speciali,  compreso  quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

	        
	      
                              Art. 66.
             Altri diritti del collaboratore a progetto
  1. La  gravidanza,  la  malattia e l'infortunio del collaboratore a
progetto  non  comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che
rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
  2. Salva  diversa  previsione del contratto individuale, in caso di
malattia  e  infortunio  la sospensione del rapporto non comporta una
proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il
committente puo' comunque recedere dal contratto se la sospensione si
protrae  per  un  periodo superiore a un sesto della durata stabilita
nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta
giorni per i contratti di durata determinabile.
  3. In  caso  di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per
un  periodo di centottanta giorni, salva piu' favorevole disposizione
del contratto individuale.
  4. Oltre  alle  disposizioni  di  cui alla legge 11 agosto 1973, n.
533,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, sul processo del
lavoro  e  di  cui  all'articolo 64  del decreto legislativo 26 marzo
2001,  n.  151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano
nel  campo  di  applicazione  del presente capo si applicano le norme
sulla  sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n.
626  del  1994  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  quando la
prestazione   lavorativa   si   svolga   nei  luoghi  di  lavoro  del
committente,  nonche'  le  norme  di  tutela contro gli infortuni sul
lavoro  e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51,
comma  1,  della  legge  23 dicembre  1999, n. 488, e del decreto del
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale in data 12 gennaio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.

	        
	      
                              Art. 67.
                Estinzione del contratto e preavviso
  1. I  contratti  di  lavoro di cui al presente capo si risolvono al
momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase
di esso che ne costituisce l'oggetto.
  2. Le  parti  possono recedere prima della scadenza del termine per
giusta  causa  ovvero secondo le diverse causali o modalita', incluso
il   preavviso,   stabilite  dalle  parti  nel  contratto  di  lavoro
individuale.

	        
	      
                             Art. 68 (3)
                    (( Rinunzie e transazioni ))

  ((  1. Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase
di  esso  dei  contratti  di  cui all'articolo 61, comma 1, i diritti
derivanti  da  un  rapporto  di  lavoro gia' in essere possono essere
oggetto   di   rinunzie  o  transazioni  tra  le  parti  in  sede  di
certificazione  del  rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo
lo schema dell'articolo 2113 del codice civile. ))

	        
	      
                              Art. 69.
Divieto  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa
                 atipici e conversione del contratto
  1. I   rapporti   di   collaborazione   coordinata  e  continuativa
instaurati   senza   l'individuazione   di  uno  specifico  progetto,
programma  di  lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma
1,   sono   considerati   rapporti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
  2. Qualora  venga  accertato dal giudice che il rapporto instaurato
ai  sensi  dell'articolo 61  sia  venuto a configurare un rapporto di
lavoro  subordinato,  esso  si  trasforma  in  un  rapporto di lavoro
subordinato   corrispondente   alla   tipologia  negoziale  di  fatto
realizzatasi tra le parti.
  3. Ai  fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale
e'  limitato  esclusivamente,  in  conformita'  ai  principi generali
dell'ordinamento,  all'accertamento  della  esistenza  del  progetto,
programma  di  lavoro o fase di esso e non puo' essere esteso fino al
punto   di  sindacare  nel  merito  valutazioni  e  scelte  tecniche,
organizzative o produttive che spettano al committente.

	        
	      
Capo II
Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari
soggetti
                               Art. 70
                 Definizione e campo di applicazione

  1.  Per  prestazioni  di  lavoro  accessorio si intendono attivita'
lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:
a) di lavori domestici;
b) di  lavori  di  giardinaggio,  pulizia  e manutenzione di edifici,
   strade,   parchi  e  monumenti  ((,  anche  nel  caso  in  cui  il
   committente sia un ente locale));
c) dell'insegnamento privato supplementare;
d) di  manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli
   e  di  lavori  di  emergenza  o  di  solidarieta' anche in caso di
   committente pubblico ;
((e)  di  qualsiasi  settore produttivo, compresi gli enti locali, le
   scuole  e  le  universita',  il  sabato  e la domenica e durante i
   periodi  di  vacanza  da  parte di giovani con meno di venticinque
   anni  di  eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
   un    istituto   scolastico   di   qualsiasi   ordine   e   grado,
   compatibilmente  con  gli  impegni scolastici, ovvero in qualunque
   periodo  dell'anno  se  regolarmente  iscritti a un ciclo di studi
   presso l'universita'));
f) di  attivita'  agricole  di  carattere  stagionale  effettuate  da
   pensionati,  da  casalinghe  e  da  giovani di cui alla lettera e)
   ovvero  delle  attivita'  agricole svolte a favore dei soggetti di
   cui  all'articolo  34,  comma  6, del decreto del Presidente della
   Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
g) dell'impresa  familiare  di  cui  all'articolo  230-bis del codice
   civile ((...));
h) della  consegna  porta a porta e della vendita ambulante di stampa
   quotidiana e periodica;
h-bis)   di  qualsiasi  settore  produttivo  ((,  compresi  gli  enti
locali,)) da parte di pensionati.
((h-ter)   di   attivita'  di  lavoro  svolte  nei  maneggi  e  nelle
   scuderie)).
  ((In  via  sperimentale  per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro
   accessorio  si  intendono  anche le attivita' lavorative di natura
   occasionale  rese  nell'ambito  di qualsiasi settore produttivo da
   parte  di  prestatori  di lavoro titolari di contratti di lavoro a
   tempo  parziale, con esclusione della possibilita' di utilizzare i
   buoni  lavoro  presso il datore di lavoro titolare del contratto a
   tempo parziale)).
  1-bis.   In   via  sperimentale  ((per  gli  anni  2009  e  2010)),
   prestazioni  di  lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i
   settori  produttivi  ((,  compresi gli enti locali,)) e nel limite
   massimo   di   3.000  euro  per  anno  solare,  da  percettori  di
   prestazioni  integrative  del  salario  o  con sostegno al reddito
   compatibilmente  con  quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10,
   del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito, con
   modificazioni,  dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede
   a   sottrarre   dalla   contribuzione   figurativa  relativa  alle
   prestazioni  integrative  del salario o di sostegno al reddito gli
   accrediti  contributivi  derivanti  dalle  prestazioni  di  lavoro
   accessorio.
  2.  Le  attivita'  lavorative  di cui al comma 1, anche se svolte a
   favore   di  piu'  beneficiari,  configurano  rapporti  di  natura
   meramente  occasionale  e  accessoria,  intendendosi  per  tali le
   attivita' che non danno complessivamente luogo, con riferimento al
   medesimo  committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso
   di un anno solare.
  2-bis.  Le  imprese  familiari  possono  utilizzare  prestazioni di
   lavoro  accessorio  per  un importo complessivo non superiore, nel
   corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.
  ((2-ter.  Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di
   un  committente  pubblico  e  degli  enti locali e' consentito nel
   rispetto  dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia
   di  contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto
   di stabilita' interno)).

	        
	      
                            Art. 71. (12)

        (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 12,
            CONVERTITO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))

	        
	      
                        Art. 72 (3) (6) (12)
                  Disciplina del lavoro accessorio

  1.  Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari
acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni
per  prestazioni  di  lavoro  accessorio  il  cui  valore nominale e'
fissato  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche
sociali,   da   adottarsi   entro   trenta  giorni  e  periodicamente
aggiornato.
  2.  Tale  valore  nominale  e'  stabilito tenendo conto della media
delle  retribuzioni  rilevate  per  le  attivita' lavorative affini a
quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonche' del costo di gestione
del servizio.
  3.  Il  prestatore  di  lavoro  accessorio  percepisce  il  proprio
compenso  presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della
restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di
lavoro  accessorio.  Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione
fiscale  e  non  incide  sullo  stato di disoccupato o inoccupato del
prestatore di lavoro accessorio.
  4.   Fermo   restando   quanto   disposto   dal   comma  4-bis,  il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che
presenta  i  buoni,  registrandone  i  dati  anagrafici  e  il codice
fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini
previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per
cento  del  valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro
gli  infortuni  all'INAIL,  in  misura pari al 7 per cento del valore
nominale  del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di
cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.
  4-bis.  Con  riferimento  all'impresa familiare di cui all'articolo
70,  comma  1,  ((  lettera  g)  )),  trova  applicazione  la normale
disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.
  ((  5.  Il  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
sociali  individua con proprio decreto il concessionario del servizio
e  regolamenta  i  criteri  e  le  modalita'  per  il  versamento dei
contributi  di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative
e  previdenziali.  In attesa del decreto ministeriale i concessionari
del  servizio  sono  individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il
lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1,
2 e 3 del presente decreto ))

	        
	      
                              Art. 73.
           Coordinamento informativo a fini previdenziali
  1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa,
l'andamento  delle  prestazioni  di  carattere  previdenziale e delle
relative   entrate  contributive,  conseguenti  allo  sviluppo  delle
attivita'  di  lavoro  accessorio  disciplinate dalla presente legge,
anche  al  fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle
disposizioni  di contenuto economico di cui all'articolo che precede,
l'INPS  e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
  2.  Decorsi  diciotto  mesi  dalla  entrata  in vigore del presente
provvedimento  il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali
predispone,  d'intesa  con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento
del   lavoro  occasionale  di  tipo  accessorio  e  ne  riferisce  al
Parlamento.

	        
	      
                            Art. 74 (14)
           Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro

  1.  Con specifico riguardo alle attivita' agricole non integrano in
ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni
svolte  (( parenti e affini sino al quarto grado )) in modo meramente
occasionale  o  ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo
aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le
spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

	        
	      
Continua
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