TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)
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Titolo VII |
Art. 61.
Definizione e campo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti
di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui
all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere
riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o
fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del
coordinamento con la organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della
attivita' lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni
occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva
non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo
stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito
nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso
trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le
professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' i
rapporti e le attivita' di collaborazione coordinata e continuativa
comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle
associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e
agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come
individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del
presente capo i componenti degli organi di amministrazione e
controllo delle societa' e i partecipanti a collegi e commissioni,
nonche' coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano
l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo
collettivo piu' favorevoli per il collaboratore a progetto.
Art. 62
Forma
1. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta
e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della
prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso,
individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto
in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i
tempi e le modalita' di pagamento e la disciplina dei rimborsi
spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente
sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa,
che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne
l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del
collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 66, comma 4.
Art. 63.
Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere
proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro eseguito, e deve
tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe
prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Art. 64.
Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto
puo' svolgere la sua attivita' a favore di piu' committenti.
2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attivita' in
concorrenza con i committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e
apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi,
ne' compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attivita'
dei committenti medesimi.
Art. 65.
Invenzioni del collaboratore a progetto
1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto
autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi
speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 66.
Altri diritti del collaboratore a progetto
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a
progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che
rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di
malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una
proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il
committente puo' comunque recedere dal contratto se la sospensione si
protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita
nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta
giorni per i contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per
un periodo di centottanta giorni, salva piu' favorevole disposizione
del contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n.
533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del
lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano
nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme
sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n.
626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente, nonche' le norme di tutela contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Art. 67.
Estinzione del contratto e preavviso
1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al
momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase
di esso che ne costituisce l'oggetto.
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per
giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalita', incluso
il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro
individuale.
Art. 68 (3)
(( Rinunzie e transazioni ))
(( 1. Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase
di esso dei contratti di cui all'articolo 61, comma 1, i diritti
derivanti da un rapporto di lavoro gia' in essere possono essere
oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di
certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo
lo schema dell'articolo 2113 del codice civile. ))
Art. 69.
Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
atipici e conversione del contratto
1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto,
programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma
1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato
ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di
lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro
subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto
realizzatasi tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale
e' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto,
programma di lavoro o fase di esso e non puo' essere esteso fino al
punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche,
organizzative o produttive che spettano al committente.
Capo II |
Art. 70
Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:
a) di lavori domestici;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici,
strade, parchi e monumenti ((, anche nel caso in cui il
committente sia un ente locale));
c) dell'insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli
e di lavori di emergenza o di solidarieta' anche in caso di
committente pubblico ;
((e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le
scuole e le universita', il sabato e la domenica e durante i
periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque
anni di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado,
compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque
periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso l'universita'));
f) di attivita' agricole di carattere stagionale effettuate da
pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e)
ovvero delle attivita' agricole svolte a favore dei soggetti di
cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice
civile ((...));
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa
quotidiana e periodica;
h-bis) di qualsiasi settore produttivo ((, compresi gli enti
locali,)) da parte di pensionati.
((h-ter) di attivita' di lavoro svolte nei maneggi e nelle
scuderie)).
((In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro
accessorio si intendono anche le attivita' lavorative di natura
occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da
parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a
tempo parziale, con esclusione della possibilita' di utilizzare i
buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a
tempo parziale)).
1-bis. In via sperimentale ((per gli anni 2009 e 2010)),
prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i
settori produttivi ((, compresi gli enti locali,)) e nel limite
massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di
prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito
compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede
a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli
accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro
accessorio.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a
favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura
meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le
attivita' che non danno complessivamente luogo, con riferimento al
medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso
di un anno solare.
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di
lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel
corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.
((2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di
un committente pubblico e degli enti locali e' consentito nel
rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia
di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto
di stabilita' interno)).
Art. 71. (12)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 12,
CONVERTITO DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 72 (3) (6) (12)
Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari
acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni
per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale e'
fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente
aggiornato.
2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto della media
delle retribuzioni rilevate per le attivita' lavorative affini a
quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonche' del costo di gestione
del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio
compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della
restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di
lavoro accessorio. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione
fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del
prestatore di lavoro accessorio.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che
presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice
fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini
previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per
cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro
gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore
nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di
cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.
4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo
70, comma 1, (( lettera g) )), trova applicazione la normale
disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.
(( 5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio
e regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei
contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative
e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari
del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il
lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1,
2 e 3 del presente decreto ))
Art. 73.
Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa,
l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle
relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle
attivita' di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge,
anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle
disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che precede,
l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente
provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
predispone, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento
del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al
Parlamento.
Art. 74 (14)
Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
1. Con specifico riguardo alle attivita' agricole non integrano in
ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni
svolte (( parenti e affini sino al quarto grado )) in modo meramente
occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo
aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le
spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
