Codice della strada - Art. 9-bis. Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocit� con veicoli a motore e partecipazione alle gare.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 9-bis. Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocit� con veicoli a motore e partecipazione alle gare.
1. Salvo che il fatto costituisca pi� grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocit� con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 � punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o pi� persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena � della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 � punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente � sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o pi� persone. Con la sentenza di condanna � sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorit� amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 9 bis codice della strada: Cassazione Penale, sez. 4 n. 17811/2014: "L'art. 9 regola, in generale, i presupposti legittimanti qualsivoglia competizione sportiva su strada, si tratti di gare con veicoli, animali o di gare atletiche, nell'ottica di subordinare al controllo dell'autorit� amministrativa il bilanciamento tra la sicurezza di tutti gli utenti della strada e l'interesse all'utilizzo della strada per fini agonistici. Nell'ambito di questa stessa disposizione, i commi 8 e 9 sanzionano come illecito amministrativo l'organizzazione di una competizione sportiva senza autorizzazione o la violazione degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni imposti proprio al fine di consentire che la competizione si svolga in condizioni di sicurezza per tutti gli utenti della strada. La clausola di riserva contenuta nel comma 8 (fuori dei casi previsti dal comma 8-bis), deve intendersi riferita, a seguito dell'abrogazione del comma 8-bis ad opera della legge di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, che lo aveva introdotto (I. 1 agosto 2003, n.214) e che non ha contestualmente corretto il richiamo, all'art.9 bis cod. strada, che sanziona penalmente chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocita' con veicoli a motore, ovvero vi prende parte, senza esserne autorizzato, prevedendo un aggravamento di pena nel caso di morte o lesioni come conseguenza della competizione ovvero nel caso in cui la competizione sia organizzata a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipino minori di anni diciotto. La condotta che, non essendo sussumibile nelle fattispecie astratte previste dall'art.9 bis, si concreti nel gareggiare in velocit� con veicoli a motore, costituisce illecito penalmente rilevante ed � punita con una sanzione meno grave. La violazione del divieto di gareggiare in velocit� �, altres�, sanzionata come illecito amministrativo dall'art.141, comma 9, cod. strada."