Codice della strada - Art. 25. Attraversamenti ed uso della sede stradale.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
Art. 25. Attraversamenti ed uso della sede stradale.
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la propriet� stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilit� dalle fasce di pertinenza della strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessit� , previo accertamento tecnico dell'autorit� competente di cui all'art. 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 849 a � 3.396.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 422 a � 1.697.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attivit� fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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art 25 codice della strada: Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 9722 del 14/06/2012. Attraverso l'interpretazione congiunta degli articoli 25 e 193 del C.d.S. la Corte si pronuncia su un ricorso concernente la responsabilit� di una societ� concessionaria dello smaltimento dei rifiuti (custode dei contenitori destinati alla raccolta) nella determinazione di un sinistro stradale. La Corte ritiene la concessionaria responsabile del sinistro a causa del pericoloso posizionamento del contenitore per la raccolta dei rifiuti all'uscita di una curva. Il custode � infatti privo di responsabilit� solo se dimostra l'impossibilit� di rimuovere tempestivamente suddetto ostacolo. La Corte sottolinea infine l'insufficienza del riferimento al numero e alla dislocazione dei cassonetti per escludere, in via del tutto astratta e generalizzata, la colpevolezza della societ� concessionaria.