Codice della strada - Art. 106. Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo IV - CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI

Art. 106. Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole.

1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente stabilità  sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, infine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo di visibilità , anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.

2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite di:

a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;

b) dispositivi per la frenatura;

c) dispositivo di sterzo;

d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;

e) dispositivo per la segnalazione acustica;

f) dispositivo retrovisore;

g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;

h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;

i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;

l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.

3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).

4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all'art. 57, comma 2, lettera b), punto 1), se di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.

5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite, quando non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro per le politiche agricole (1), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero e modalità  di applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo.

6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.

7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità  europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per l'omologazione si fa salva la facoltà , per gli interessati, di richiedere l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero competente per la materia.

8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 106 codice della strada: Cassazione Penale, sezione IV, sentenza n. 19152/ 2016: "L'Ufficio Centrale Italiano, quale responsabile civile, propone ricorso per cassazione prospettando unitaria censura, con la quale deduce violazione di legge e vizio motivazionale. Si assume in ricorso essere rimasto violato l'art. 106, cod. della strada, il quale prescrive che i mezzi agricoli devono essere conformi alla normativa che disciplina la sicurezza sul lavoro. Con la conseguenza che, nella specie, la condotta della vittima avrebbe dovuto essere considerata determinante dell'evento, in quanto il grosso mezzo viaggiava, in assenza di luce solare, con i dispositivi luminosi posteriori oscurati. Inoltre, ove il conducente avesse indossato, come prescritto, le cinture di ritenzione, non avrebbe subito il gravissimo trauma, che lo aveva condotto a morte, essendo stato sbalzato violentemente a terra". La Corte ha considerato il "ricorso fondato nei termini e limiti di cui appresso. Quanto all'incidenza del deficit di visibilità del trattore a ragione della inadeguata illuminazione dello stesso non è consentito in questa sede ulteriormente indugiare, stante che la questione è stata affrontata e risolta dalla Corte di merito, con motivazione ed incidenza estimatoria sul concorso di colpa in questa sede non censurabile, in quanto esente vizio logico. Discorso diverso deve essere fatto a riguardo della mancata dotazione delle cinture di ritenzione o sicurezza. L'art. 106, comma 6 del cod. della strada dispone che:"Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento." Nel caso soccorrono le previsioni di cui all'attuale all. 5, punti 2.1. e 2.4. del d. lgs. n. 81/2008, le quali impongono la predisposizione di sistemi che impediscano il ribaltamento, nonché di ritenzione."