Per la Cassazione, è impossibile parlare di donazione e la somma data in prestito, attraverso una finanziaria, va restituita

Prestito da restituire all'ex marito

La Cassazione (ordinanza n. 11664/2023 depositata il 4 maggio 2023) ha confermato la legittimità della richiesta di restituzione della somma sostenuta dall'ex marito per il finanziamento della macchina dell'ex moglie. Per gli Ermellini, infatti, non si può catalogare come donazione il gesto compiuto dall'uomo e consistito nell'ottenere denaro tramite una finanziaria e prestarlo all'ex moglie per consentirle di comprare l'auto.

Nella vicenda, la Corte d'Appello di Catania aveva confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l'opposizione proposta dalla donna al decreto ingiuntivo intimato dall'ex marito per circa 8mila euro, a titolo di saldo della restituzione di un prestito ricevuto per l'acquisto di una autovettura.

Per il giudice del gravame, non risultava contestata la dazione della somma, la circostanza che l'uomo l'avesse reperita chiedendo un prestito ad una finanziaria né che essa fosse stata in parte restituita, e che l'allegazione dello stesso di averla versata alla moglie a titolo di mutuo trovava conferma nella non attendibilità della difesa dell'appellante, che aveva dedotto di averla ricevuta a titolo di mera liberalità, trattandosi di allegazione generica e priva di riscontri idonei a qualificarla come elargizione riconducibile al rapporto di coniugio esistente tra le parti, tenuto conto che esso, al momento dei fatti, era in crisi e della mancanza di proporzionalità tra la somma consegnata e le sostanze e la capacità di lavoro delle parti.

La donna adisce quindi il Palazzaccio, ma la Cassazione ritiene le doglianze infondate e in parte anche inammissibili.

Le censure sono infondate, affermano i giudici di piazza Cavour, perché il percorso motivazionale della decisione appare conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, avendo il giudice distrettuale richiamato l'arresto n. 17050 del 2014, seguito da altre successive (Cass. n. 27372 del 2021) e condivise, secondo cui "se è pur vero che chi agisce per l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda la sua pretesa, è anche innegabile che chi riceve il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo senza causa, e che la mancata prova da parte dell'attore della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito all'accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l'acquisizione".

"Il nostro ordinamento - proseguono dalla S.C. - annovera fra i suoi principi basilari quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Ne discende che il rigetto della domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, è condizionato anche dalla risoluzione della questione relativa alla sussistenza di una causa che giustifichi il diritto dell'accipiens a trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna valida causa idonea a giustificarlo", specie se si consideri che, come risulta dalla sentenza impugnata, l'ex marito aveva fondato la sua domanda anche sotto il profilo dell'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c.
Seguendo tale criterio di valutazione, la Corte d'appello ha ritenuto che l'allegazione della donna di avere ricevuto la somma in parola senza pattuire un obbligo di restituzione, a titolo di solidarietà familiare, era stata formulata in modo generico e risultava contrastare sia con il reperimento della provvista da parte dell'ex marito, attraverso una finanziaria, sia con la crisi in corso del rapporto coniugale, nonché, con le condizioni economiche delle parti.

Per cui, ricorso rigettato.


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