Le Autorità nazionali possono adottare decisioni sulla custodia cautelare a condizione che la persona accusata non sia presentata come colpevole
Avv. Carlo Cordani - La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza emessa in data 19 settembre 2018 (Causa C-310/18), ha stabilito che gli Stati membri possono adottare decisioni per il mantenimento di una misura di custodia cautelare anche nei casi nei quali l' autorità giudiziaria basi il proprio provvedimento su semplici indizi e su motivi plausibili, a condizione che tali decisioni non presentino la persona detenuta come colpevole. L'intervento della Corte di Giustizia è stato richiesto dal Tribunale speciale della Bulgaria, nell' ambito di un caso giudiziario nel quale una persona era stata arrestata perché la deposizione di un testimone era stata ritenuta credibile. Non era però stato effettuato nessun confronto tra gli elementi a carico e gli elementi a discarico, ed il provvedimento non era stato motivato. Per tale motivo, il Tribunale bulgaro aveva deciso il rinvio pregiudiziale d'interpretazione al fine di chiedere chiarimenti, alla Corte di giustizia europea, in merito al livello di controllo necessario per garantire il diritto di difesa della persona accusata.

La presunzione di innocenza

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La richiesta del Tribunale bulgaro era basata sul diritto di difesa previsto dall' art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell' Unione europea

, che assicura la presunzione di innocenza stabilendo che ogni imputato è considerato innocente fino a quando la Sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata, cosi come previsto dall' art. 6 secondo comma della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali. Nel nostro ordinamento, la presunzione di innocenza trova il proprio fondamento di rango Costituzionale, nell' art. 27 della Costituzione, che prevede il principio secondo il quale l' imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

La motivazione della decisione della Corte di Giustizia

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La Corte di Giustizia è stata chiamata a decidere se la misura cautelare possa essere adottata dagli Stati membri soltanto nei casi in cui sussista una forte probabilità in merito all' effettiva realizzazione del reato da parte della persona accusata, ovvero se non sia necessaria tale verifica preliminare ma debba invece considerarsi sufficiente che l' organo giudiziario nazionale accerti che la persona possa aver commesso il reato di cui è accusato senza che risultino necessari immediati riscontri. Risulta evidente che soltanto nel caso in cui risulti necessario un immediato approfondimento sull' eventuale responsabilità della persona accusata, verrebbe, quantomeno in apparenza, maggiormente salvaguardato il principio di innocenza. La Corte di Giustizia, nella propria decisione, si è basata sull' interpretazione dell' art. 4 della direttiva Ue 2016/343 del 9 marzo 2016, che stabilisce che fino a quando la colpevolezza dell' indagato o dell' imputato non sia stata legalmente accertata, le autorità pubbliche non devono rendere dichiarazioni con le quali la persona interessata sia presentata come colpevole. La medesima direttiva, tuttavia, lascia ampio spazio ai singoli stati membri, di decidere l'applicazione di misure cautelari fondate su meri indizi di reità o su sospetti. Per tale motivo, la Corte di Giustizia ha affermato che la direttiva non prevede la totalità dei requisiti che devono essere ritenuti necessari per l'applicazione di una misura cautelare: conseguentemente, tale direttiva, consente, ai singoli Stati, di prevedere la possibilità di applicazione di misure cautelari anche sulla base di indizi o di sospetti. Il limite invalicabile per l'adozione di una misura cautelare, è pertanto costituito, secondo la Corte di Giustizia, nella necessità che la persona accusata non sia presentata come colpevole. In altre parole, le dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l'idea che la persona accusata sia colpevole.

Riflessioni sulla decisione della Corte

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La decisione della Corte di Giustizia appare di estremo interesse, sia dal punto di vista prettamente giuridico, sia sotto il profilo pratico, tenuto conto che l' arresto di una persona determina, in una moltitudine di casi, l' immediato intervento dei mass media al fine di informare il pubblico della decisione adottata dall' autorità giudiziaria.

Ne deriva che è assolutamente auspicabile che anche i mass media dovrebbero seguire tale principio, secondo il quale la persona arrestata sulla base di meri indizi non può in nessun caso essere presentata come colpevole, evitando la stesura di articoli giornalistici tendenti invece a presentare come colpevole la persona accusata, in evidente spregio del principio di innocenza, così da costituire una sorta di anticipazione del giudizio e della condanna. Per altro aspetto, si dovrà invece riflettere sulla necessità di imporre ai singoli Stati la necessità di motivare l' applicazione della misura cautelare sulla base di un giudizio di forte probabilità di commissione del reato, perché, in tali casi, la motivazione del provvedimento provvisorio del Giudice nazionale violerebbe il diritto alla presunzione di innocenza perché evidenzierebbe una presunta colpevolezza dell' indagato o dell' imputato, ancora una volta senza che tale colpevolezza sia stata legalmente provata in un processo, con una sentenza definitiva.


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