Cosa prevedono le norme sulla cittadinanza italiana e cosa accade quando il richiedente ha più cognomi
Avv. Alessandra E. Di Marco - Com'è noto il flusso immigratorio ha determinato in Italia l'aumento del numero dei soggetti che fanno richiesta di cittadinanza italiana. Spesso però le maggiori difficoltà non nascono dalla normativa italiana in sè, circa le modalità e/o requisiti per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, bensì da specifiche circostanze di fatto che possono riguardare lo stesso soggetto richiedente.

Cittadinanza italiana: quando si hanno più cognomi

Una delle cause che spesso determina un stand by nella procedura di riconoscimento/attribuzione della Cittadinanza italiana risiede nella circostanza che spesso i richiedenti, di altre nazionalità, portano regolarmente più cognomi (ad esempio il cognome di entrambi i genitori o il cognome del proprio coniuge).
Ciò avviene in quanto le normative di altri Stati prevedono che i propri cittadini possano portare cognomi diversi rispetto a quello paterno, a differenza invece di quanto previsto dalla normativa italiana.
Spesso quindi a fronte di tutte le condizioni valide per richiedere la cittadinanza, il relativo procedimento di riconoscimento della cittadinanza si blocca nella fase in cui questa viene materialmente concessa.
Secondo il diritto italiano infatti la cittadinanza deve essere conferita solo in presenza di una pluralità di condizioni, ed esclusivamente al richiedente con il proprio cognome, ovvero con il cognome assunto alla nascita, che per il diritto interno coincide con quello del padre.
Al contrario di quanto però previsto in Italia, altri Stati permettono di modificare il proprio cognome di nascita, aggiungendone al proprio o addirittura sostituendolo con quello del coniuge.

In particolare, ad esempio, secondo le legge rumena la donna può, sia all'atto del matrimonio sia all'atto del divorzio, scegliere di assumere il solo cognome del marito o ex marito, con totale perdita del proprio ovvero di quello assunto alla nascita (in nessun certificato infatti comparirà più quello proprio, ad eccezione dell'estratto dell'atto di nascita).

Cittadinanza italiana: cosa avviene al momento della richiesta e della concessione

Nel momento in cui un cittadino straniero richiede la cittadinanza italiana, questo è tenuto a produrre una serie di documenti, tra cui l'estratto dell'atto di nascita, ovvero unico documento su cui di fatto compare il nome assunto alla nascita.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza può essere conferita solo ed esclusivamente al richiedente con il proprio cognome di nascita, poichè per il diritto interno a nulla rileva che il richiedente abbia assunto cognomi diversi dal proprio di origine.
Lo straniero però che invece utilizza magari da sempre altro cognome spesso ha già acquisito dei diritti sul territorio dello Stato.

Straniero con più cognomi, come fare

Per i cittadini stranieri, soprattutto Rumeni, spesso si pone un particolare problema che consiste nel fatto che lo straniero, soprattutto se donna, ha acquisito il cognome del marito, spendendo sempre questo sia per i documenti che per tutte le eventuali operazioni svolte dalla stessa (ad esempio nei contratti di lavori, e quindi per i contributi, nell'acquisto di immobili, ecc).
Pertanto a fronte della concessione della cittadinanza con cognome di origine, si rende necessario un ulteriore passaggio per ottenere definitivamente la cittadinanza italiana mantenendo invece il cognome del marito o dell'ex marito, da sempre utilizzato.
Sarà infatti necessario giurare da cittadino italiano riassumendo il proprio cognome di origine, con conseguente modifica di tutti i documenti, e poi presentare apposita istanza in Prefettura affinchè si proceda alla modifica del proprio cognome.
Solo in questo modo, ottenuta nuovamente la modifica del cognome si potrà ottenere la cittadinanza e mantenere comunque tutti quei diritti acquisiti con altro cognome diverso da quello di nascita.
Infatti lo Stato italiano, per principio internazionale non può ignorare o sopraffare una legge di altro Stato in materia di status, e pertanto deve permettere anche a soggetti stranieri, per i quali il proprio Stato presenti normativa diversa rispetto a quella italiana, di potere comunque acquisire la cittadinanza italiana anche se con cognome diverso rispetto a quello di nascita, come invece statuito in Italia.

Leggi anche la guida La cittadinanza italiana

Avv. Alessandra Elisabetta Di Marco
alessandradimarco@virgilio.it


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