Nessun risarcimento per il conducente del veicolo che cade in una buca ricoperta d'acqua se il manto stradale è allagato

di Marina Crisafi - Nessun risarcimento per il conducente del veicolo che cade in una buca ricoperta d'acqua se il manto stradale è allagato. In questi casi il guidatore ha il dovere di "cautela e di diligenza" di arrestare la marcia.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 4661 depositata il 9 marzo 2015, rigettando il ricorso di un uomo che aveva convenuto in giudizio il Comune per domandare il risarcimento dei danni cagionati alla propria autovettura, dalla presenza di una buca non segnalata sul manto stradale, piena d'acqua a causa della forte pioggia, nella quale la vettura stessa era sprofondata.

Concordando con la decisione della Corte d'Appello di Roma che aveva negato il risarcimento attribuendo la responsabilità del fatto dannoso all'esclusiva colpa del guidatore, il quale, pur avendo percepito l'esistenza di una enorme massa d'acqua sulla strada, non aveva fermato la marcia della propria auto entrando in una buca di grandi proporzioni, la S.C., pur rilevando che la causa era stata decisa nel merito inquadrando la domanda nell'art. 2043 c.c. e non nell'art. 2051 c.c., ha comunque escluso l'applicazione di qualsiasi responsabilità per custodia, ritenendo integrato il caso fortuito dalla colpa del danneggiato.

Richiamando, infatti, la consolidata giurisprudenza in materia (cfr., ex multis, Cass. n. 23584/2013), i giudici di piazza Cavour hanno evidenziato che, anche laddove trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., allo stesso deve fare pur sempre riscontro un "dovere di cautela" da parte di chi entri in contatto con la cosa. Pertanto, quando la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, "sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato - deve, quindi, escludersi, hanno concluso i giudici della terza sezione civile - che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento".


Vedi anche:
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