Avv. Concetta Spatola

Stabilisce l'art.1341 2° comma del codice civile che "in ogni caso non hanno effetto, se non specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria". La disciplina delle cd. clausole verratorie subordina, quindi, la loro efficacia solo alla condizione che al momento della conclusione del contratto siano  dall'altra parte conosciute e specificamente approvate. Resta il dubbio se la conoscenza delle suddette possa essere desunta da comportamenti concludenti  delle parti o se è necessaria ed indispensabile il consenso e l'approvazione per iscritto.

Interviene la Corte di Cassazione II sezione civile con sente n.6784 del 21.03.2014 statuendo che "la clausola vessatoria di un contratto, in cui una delle parti è un consumatore, anche se è stata oggetto di trattativa, deve ritenersi inefficace, mentre il resto del contratto rimane in vigore. L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice." Nel caso di specie la Corte ha ritenuto, tralaltro, che la rilevabilità di ufficio possa avvenire anche  nell'ambito del procedimento d'appello, qualora l'eccezione non fosse stata rilevata in primo grado.

Già le Sezioni Unite con sentenza n.14828 del 2012 avevano affermato la rilevabilità d'ufficio, recependo l'orientamento della Corte di Giustizia del 4.06.2009 nel procedimento 243/08 secondo il quale il giudice deve esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale e, in quanto nulla, non applicarla, tranne che nel caso in cui il consumatore vi si opponga.

Resta, eventualmente a carico del professionista e, quindi, di colui a favore del quale la clausola era stata stabilita, l'onere di provare la effettiva conoscenza da parte del consumatore  e la precisa prestazione del consenso in ordine alla specifica clausola nell'ambito della stipula del contratto.

Avv. Concetta Spatola

avv.concettaspatola@alice.it

 

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