Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2917 cc (Estinzione del credito pignorato), è irrilevante la consegna di un assegno postdatato avvenuta prima del pignoramento. È quanto afferma la Terza sezione civile della Corte di Cassazinone (sentenza n.6265/2012) spiegando che nell'ambito di un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo al creditore spetta l'onere di provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo, mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere estinto la sua obbligazione prima del pignoramento.
Nella parte motiva della sentenza la Corte spiega che la data del pagamento non può essere desunta dalla data della fattura essendo piuttosto necessaria una quietanza di data certa. L'emissione della fattura infatti può avvenire anche prima del pagamento essendo questo un documento fiscale la cui missione è connessa all'esecuzione della prestazione secondo il principio contabile di competenza.

Quanto al fatto che siamo stati consegnati prima del pignoramento degli assegni postdatati, per la Corte si tratta di circostanza irrilevante. In sostanza se non vi è la prova di un incasso in data anteriore al pignoramento
ed essendo al contrario risultante la postadazione degli assegni si deve concludere che l'incasso dell'assegno postdatato, avvenuto in epoca successiva alla notificazione pignoramento, non è opponibile al creditore pignorante ex articolo 2917 del codice civile anche se l'assegno è stato consegnato al creditore (debitore esecutato) prima del pignoramento.
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