In tema di sanzioni disciplinari comminate ai notai, con sentenza n. 4720, depositata il 23 marzo scorso, la Corte di Cassazione ha precisato che non può accedere al beneficio dell'oblazione il professionista al quale sia stata comminata la sanzione dell'ammenda quando la violazione compiuta è potenzialmente punibile con la sospensione. In particolare, la sesta sezione civile della Corte ha spiegato che la possibilità di definire il procedimento con il pagamento dell'oblazione
è ammessa per le infrazioni punibili con la sola pena pecuniaria, dovendosi avere riguardo alla sanzione astrattamente applicabile e non a quella applicata in concreto per effetto del riconoscimento della sussistenza di ragioni di attenuazione della sanzione. Nella parte motiva della sentenza con cui la Corte ha confermato la statuizione di merito, si legge che "correttamente il giudice del reclamo ha escluso la possibilità dell'oblazione, prevista dall'art. 145 bis l. n. per il caso di infrazione punibile con la sola pena pecuniaria, dovendosi averne riguardo alla sanzione astrattamente applicabile in base al disposto dell'art. 138 bis l. not. E non a quella applicata in concreto per effetto del riconoscimento della sussistenza di ragioni di attenuazione della sanzione. Invero, è del tutto evidente che il particolare beneficio della riduzione significativa della sanzione di necessità deve essere stato previsto dal legislatore in relazione alla particolare ad astratta tipologia della violazione a prescindere dalla circostanza accidentale della eliminazione della sospensione per fattori contingenti che attengono alla concreta rilevanza del fatto particolare; già sotto il vigore della precedente normativa questa Corte ha rilevato che l'art. 151, co. 2, legge n. 89 del 1913 (cd. legge notarile) prevede l'oblazione
in caso di "contravvenzione piunibile con la sola ammenda". Essa fa quindi riferimento alla punibilità in astratto, e non già alla pena inflitta in concreto. Ne consegue che l'oblazione non è consentita per le infrazioni punibili con la sospensione, anche se sia stata irrogata la sanzione dell'ammenda a seguito della concessione delle circostanze attenuanti secondo la previsione dell'art. 16 del r.d.l. n. 1324 del 1923 (Cass.20/02/2006 n. 3660)".
Consulta testo sentenza n. 4720/2012
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