Le obbligazioni del venditore

La vendita: guida legale

Le principali obbligazioni del venditore sono: in primo luogo, quella di consegnare la cosa al compratore; in secondo luogo, quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto (eventualità che ricorre, in particolare, nelle ipotesi di c.d. "vendita a effetti obbligatori"); e, in terzo luogo, quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa (cfr. art. 1476 c.c.).

Per quanto concerne l'obbligo di consegna, l'art. 1477 c.c. precisa che la res deve essere consegnata "nello stato in cui si trovava al momento della vendita" e, ferma restando la facoltà degli stipulanti di convenire diversamente, la traditio nelle mani del compratore dovrà riguardare tanto gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita, quanto i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta, ove già in possesso del venditore (ad esempio, un precedente contratto di acquisto), il quale, in caso contrario, ha l'obbligo di procurarseli.

Quanto al luogo della consegna, lo stesso corrisponde a quello dove si trovava il bene al momento della conclusione del contratto di vendita, ove conosciuto, ovvero in difetto, a quello dove si trova la sede dell'impresa del venditore.

La norma di cui all'art. 1477 c.c. fa riferimento all'ipotesi della vendita di cosa specifica, poiché nel caso di vendita di bene generico dovrà aversi riguardo allo stato in cui lo stesso si trovava al momento dell'individuazione.

Giova ricordare che, nei contratti in cui la consegna va effettuata in un momento successivo alla stipula, il venditore ha l'obbligo di custodire il bene. Laddove, lo stesso non possa essere consegnato al compratore per impossibilità sopravvenuta non imputabile all'alienante, il compratore è tenuto comunque a pagare il prezzo stabilito, se la proprietà è stata trasferita al momento della stipula del contratto; nelle ipotesi di vendita di cose generiche, il compratore invece è tenuto a pagare il prezzo solamente se l'impossibilità della consegna si è verificata successivamente all'individuazione, ovvero al momento a cui è ricollegato il verificarsi degli effetti reali.

Per quanto concerne, invece, la seconda obbligazione del venditore, egli è tenuto a fare acquistare al compratore la proprietà della cosa; se tale acquisto non scaturisce come effetto immediato del contratto è tenuto a procurare il trasferimento del diritto (ad esempio, nella vendita di cosa futura, di cosa altrui, ecc.).

Secondo la dottrina maggioritaria, logico corollario del suddetto obbligo per il venditore è quello di astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa pregiudicare il trasferimento del diritto (basta pensare, a titolo esemplificativo, ad una seconda vendita, successiva alla prima, che possa pregiudicare il primo acquisto in caso di trascrizione prioritaria da parte del secondo compratore).

Ulteriori imprescindibili obbligazioni da parte del venditore, sono quelle "di garanzia", ovvero quelle di garantire il compratore dall'evizione, normata dagli artt. 1483 e 1484 c.c., e dai vizi della cosa ex art. 1490 e ss. c.c., sulle quali ci si soffermerà nel prosieguo.

« Nozione e caratteri distintivi della compravenditaGaranzia per i vizi »