Accettazione dell'eredità

Come avviene l'accettazione di eredità pura, distinzione tra accettazione espressa e accettazione tacita.

L'accettazione dell'eredità è la modalità tramite la quale il chiamato (in modo espresso o tacito) acquista il diritto all'eredità e la qualità di erede con effetto decorrente dal giorno dell'apertura della successione.

Che cos'è l'accettazione

L'accettazione è la modalità attraverso la quale si acquista l'eredità.

L'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita, può avvenire pura o con beneficio di inventario

Presupposto per l'acquisto dell'eredità è l'attualità della delazione (non sono delati i chiamati sotto condizione sospensiva, i chiamati in subordine, i nascituri, i sostituiti nelle sostituzioni semplici e nelle sostituzione fedecommissarie - ove ammesse).

A differenza del testamento, l'accettazione non è un atto personalissimo; pertanto, può essere effettuata anche dal rappresentante, legale o volontario, dal curatore dell'eredità giacente e dal gestore di affari altrui.

L'accettazione espressa

L'accettazione espressa dell'eredità è una dichiarazione formale, resa in un atto pubblico innanzi ad un Pubblico Ufficiale (notaio o cancelliere) o in una scrittura privata autenticata, a cura de chiamato. Si tratta di un negozio giuridico unilaterale recettizio che, una volta emesso, risulta irrevocabile e immodificabile.

Tale dichiarazione è un actus legittimus che non tollera l'apposizione di elementi accidentali del contratto quali il termine e la condizione: il legislatore all'art. 475 c.c. ha previsto, infatti, la nullità delle accettazioni sotto condizione o a termine e delle accettazioni parziali dell'eredità.

L'accettazione tacita

L'accettazione si definisce tacita quando, in mancanza di un atto formale, il chiamato all'eredità compia uno o più atti consapevoli che presuppongono la sua volontà di accettare: si tratta di fattispecie, come ad esempio la vendita di un bene ereditario, che il chiamato erede non avrebbe diritto di compiere se non volesse accettare l'eredità.

Il legislatore disciplina dei casi tipici di accettazione tacita, individuandoli nella donazione, nella vendita e nella cessione dei diritti di successione. Inoltre, può configurare un'accettazione tacita il pagamento di un debito ereditario con denaro proveniente dall'asse ereditario (cfr. Cass. n. 1634/2014) o il proseguire un giudizio di merito concernente i beni del de cuius (cfr. Cass. n. 13384/2007).

Non configura accettazione dell'eredità la presentazione della dichiarazione di successione in quanto è un obbligo previsto dal legislatore. 

Vi sono alcuni casi particolari di accettazione tacita, ovvero la rinuncia che importa accettazione: l'art. 478 dispone infatti che, nel caso in cui l'erede rinunzi ai suoi diritti ereditari dietro corrispettivo, egli sta materialmente disponendo di un suo diritto ereditario (lo sta, di fatto, alienando) quindi è come se lo avesse accettato.

Termini per l'accettazione dell'eredità

L'accettazione dell'eredità (espressa o tacita) può essere validamente effettuata dai chiamati alla successione nel termine di 10 anni dal momento dell'apertura della successione, ai sensi dell'art. 480 c.c. 

Gli effetti dell'accettazione, in qualsiasi momento venga effettuata, retroagiscono nel momento in cui si è aperta la successione: il legislatore ha così previsto una fictio iuris secondo la quale l'erede si considera tale come se avesse accettato dal momento del decesso.

Data la lunghezza del termine di prescrizione, è prevista la possibilità da parte di chiunque vi abbia interesse di esperire una actio interrogatoria, volta a sollecitare il chiamato a compiere una scelta. In particolare, viene fissato un termine entro il quale il chiamato deve dichiarare se intende accettare espressamente o rinunciare all'eredità; allo spirare del termine il chiamato decade dal diritto di accettazione

Nullità dell'accettazione parziale

L'eredità è considerata un'universalità di diritto, essendo qualificata come un fascio unitario di diritti e, pertanto, non può essere separata mediante accettazione parziale dell'eredità. 

L'accettazione (sia essa espressa o tacita) parziale, sottoposta a termine o a condizione, è nulla.