Nesso di causalità nella responsabilità medica

Come va accertato il nesso di causalità nella responsabilità medica e cosa può comportare il concorso contemporaneo di cause

Cos'è il nesso di causalità        

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Sia sul piano civile che sul piano penale, affinché un determinato comportamento possa dar luogo a responsabilità   occorre sempre che l'azione o l'omissione posta in essere dal soggetto responsabile sia strettamente collegata all'evento lesivo da un rapporto definito di causalità  . Ciò vuol dire che l'azione o l'omissione devono essere diretta conseguenza dell'accadimento lesivo e che in loro assenza il danno non si sarebbe sicuramente verificato.

Il nesso di causalità  , più nel dettaglio, può essere definito come quel rapporto di azione/omissione e reazione in assenza del quale non si verificherebbe l'evento. 

La teoria condizionalistica nell'accertamento del nesso causale

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Al fine del suo accertamento, secondo la teoria condizionalistica (quella prevalentemente utilizzata in ambito penale) deve operarsi sottraendo dal caso di specie alcuni comportamenti, per verificare se, anche in assenza di essi, il danno si sarebbe comunque verificato. In caso negativo, il comportamento del medico o la carenza strutturale si rivelano determinanti; in caso positivo, al contrario, il nesso causale non può essere provato.

Per quanto riguarda la responsabilità   medica, dal punto di vista probatorio, al fine di ottenere il risarcimento del danno, il paziente deve in ogni caso provare la sussistenza di nesso di causalità   tra condotta del medico - o carenza della struttura sanitaria - e lesione subita

La mancanza del nesso di causalità   - o la mancata prova dello stesso - ha l'immediata conseguenza di liberare il sanitario da qualsiasi tipo di responsabilità   ascrittagli.

Il concorso contemporaneo di cause

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In alcuni casi può accadere che più circostanze intervengano contemporaneamente nella produzione di un evento lesivo: si parla in simili ipotesi di concorso di cause.

A tal proposito occorre fare un'importante distinzione in quanto se la causa sopravvenuta, da sola, è idonea a produrre l'evento, a seconda dei casi essa può essere ritenuta dal giudice causa principale o esclusiva di causazione; al contrario, nel momento in cui, come nel procedimento logico previsto dalla teoria condizionalistica, pur sottraendo una causa determinata l'evento si sarebbe comunque verificato, ciò significa che tale circostanza non è stata idonea a provocare la lesione.

E' quindi evidente che il ruolo della giurisprudenza, nella ricostruzione dei fatti caso per caso, è determinante.

L'onere probatorio a carico del paziente

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Riassumendo, con riferimento alla responsabilità   medica il paziente danneggiato dovrà   quindi in ogni caso, ex art. 2697 codice civile, provare l'esistenza del nesso di causalità   tra condotta del medico e l'evento lesivo. 

In altre parole, dovrà   provare che il medico ha agito con dolo o colpa, quest'ultima a sua volta causata, ad esempio, da conoscenze inadeguate delle tecniche previste dalle guidelines, da imprudenza o imperizia e che, per tale motivo, egli ha subito un danno. 

Il sanitario, a sua volta, potrà   difendersi provando che l'evento lesivo si è verificato per causa a lui non imputabile, oppure che l'esecuzione di una determinata operazione comportava tecniche esecutive di particolare complessità  . Ciò poiché l'obbligazione che nasce a carico del professionista non è di risultato ma di mezzi, non configurandosi automaticamente responsabilità   a carico del medico nel caso in cui non sia raggiunto un determinato obiettivo (in questo senso, la guarigione).

Va precisato che una causa sopravvenuta, incalcolabile e imprevedibile, è idonea ad escludere il nesso causale. Come precisato dalla giurisprudenza, infatti, "la correttezza sia della diagnosi sia dell'intervento terapeutico, riconducendo l'evento lesivo ad una reazione individuale della paziente del tutto anomala, non prevedibile e dunque non attribuibile ad un comportamento colposo ed all'azione posta in essere dai sanitari" (Cass. Civ., sent. 25764/2013).

Giurisprudenza su nesso di causalità       

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Si riportano qui di seguito alcune massime della Cassazione in tema di nesso di causalità   nella responsabilità   medica: 

Cassazione n. 6593/2019

Anche in ambito di responsabilità   professionale sanitaria, la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento (cfr., ex multis, Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 29315/2017). 

Leggi anche Responsabilità   medica: la Cassazione sul nesso di causalità        

Cassazione n. 25689/2016

E' configurabile l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta. 

Cassazione n. 1846/2016

In tema di colpa medica - in considerazione della posizione di garanzia che il medico assume nei confronti del paziente con l'instaurazione della relazione terapeutica - il sanitario che, avendo in cura il paziente per stati di ansia o sindrome depressiva, in presenza di apprezzabili indici significativi di un atteggiamento di negazione di patologie di diversa natura, ometta di approfondire le condizioni cliniche generali dell'assistito e di assumere le necessarie iniziative per indurlo alla cura di tale patologia, è responsabile per le prevedibili conseguenze lesive derivate dalla patologia medesima. 

Cassazione n. 36724/2015

Le eventuali negligenze dei sanitari nelle successive terapie mediche non elidono il nesso di causalità   tra la condotta di lesioni personali posta in essere dall'agente e l'evento morte, non costituendo un fatto imprevedibile od uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale. 

Data: 26 marzo 2020