Congedo parentale

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Congedo parentale: cos'è, chi può chiederlo, durata (fino ai 14 anni del figlio dal 2026), indennità con tre mesi all'80% entro i sei anni, domanda INPS e le novità delle leggi di bilancio 2024, 2025 e 2026

Il congedo parentale, disciplinato dagli articoli 32-38 del dlgs. 151/2001, è previsto in favore dei genitori lavoratori che hanno figli piccoli di cui prendersi cura; chi lo richiede ha diritto a un'indennità, calcolata in misura percentuale sulla retribuzione.

Cos'è il congedo parentale

Il congedo parentale, previsto e disciplinato dall'art. 32 del Dlgs n. 151/2001, contenente il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” è il diritto, che la legge riconosce a ciascun genitore, di astenersi dal lavoro, per ogni figlio, fino ai primi 14 anni di vita. Il limite, in precedenza fissato a 12 anni, è stato elevato dal 1° gennaio 2026 dalla legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 219 e 220, legge n. 199/2025) per i genitori lavoratori dipendenti; per gli iscritti alla gestione separata resta fermo il limite dei 12 anni.

Legge congedo parentale

La disciplina del congedo parentale per i lavoratori dipendenti è dettata integralmente dal menzionato decreto legislativo n. 151/2001. Condizione primaria per il congedo è ovviamente il rapporto di lavoro in corso.

Chi può richiedere il congedo parentale

Regole particolari sono previste per i lavoratori agricoli.

Dalla categoria dei lavoratori dipendenti che hanno diritto al congedo parentale sono esclusi:

  • i lavoratori domestici;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori sospesi o disoccupati.

Il decreto legge n. 73/2021, attraverso l'introduzione dell'art. 59 bis nel dlgs n. 151/2001 ha esteso la disciplina del testo unico, compresa quella del congedo parentale, anche ai lavoratori e alle lavoratrici del mondo dello spettacolo iscritti al Fondo lavoratori spettacolo.

Congedo parentale e gestione separata

A determinate condizioni, anche i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps possono godere del congedo parentale per massimo tre mesi entro il primo anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, entro il primo anno di ingresso in famiglia del minore che non abbia compiuto dodici anni di età.

A tal fine è innanzitutto necessario che l'iscrizione derivi dall'essere gli stessi lavoratori a progetto o categorie assimilate o professionisti, che non percepiscano la pensione né siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

È inoltre necessario che i lavoratori possano far valere, nei dodici mesi presi come riferimento ai fini dell'erogazione dell'indennità, almeno tre mesi di contribuzione.

Ovviamente è poi necessario che nel periodo di fruizione del congedo sussista un rapporto di lavoro in corso di validità e che vi sia effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Come funziona il congedo parentale

La legge distingue la durata del congedo a seconda che a richiederlo sia la madre, il padre o il solo genitore.

  • Se a richiedere il congedo è la madre, essa ne ha diritto per un periodo continuato di sei mesi, dopo che è trascorso il periodo di astensione obbligatoria, ossia la maternità. In questo caso, poiché la lavoratrice è libera di scegliere se godere o meno del congedo parentale (al contrario di quanto avviene per il congedo di maternità, che è obbligatorio) spesso questo congedo viene denominato in gergo anche maternità facoltativa;
  • Se invece lo richiede il padre allora ne può beneficiare dalla nascita del figlio per un periodo continuativo o frazionato della durata massima di 6 mesi. Limite che aumenta fino a sette mesi se il padre si astiene per un periodo frazionato o continuato non inferiore ai tre mesi;
  • Infine, se a richiederlo è il genitore solo allora il congedo ha una durata frazionata o continuativa massima di 11 mesi (dieci prima del d.lgs. n. 105/2022). È solo il genitore che resta tale in conseguenza delle seguenti ipotesi: decesso di uno dei genitori; abbandono del figlio da parte dell'altro genitore; affidamento esclusivo del bambino; non riconoscimento da parte di uno dei genitori e grave infermità di uno dei genitori.

Il congedo parentale spetta al genitore che ne fa richiesta anche se l'altro non ne ha diritto.

Occorre infine chiarire che se il rapporto di lavoro viene meno proprio durante il periodo di congedo, anche questo ovviamente viene meno.

Quanto dura il congedo parentale

Riassumendo quanto detto sopra, del congedo parentale i genitori lavoratori dipendenti possono beneficiare entro i primi quattordici anni di vita del bambino (dodici fino al 2025) e per massimo dieci mesi complessivi per entrambi i genitori, che diventano undici se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi.

Più precisamente, tenendo conto di tali limiti, la madre può astenersi per massimo sei mesi, mentre il padre può astenersi per massimo sette mesi. Se vi è un solo genitore, egli può godere del congedo per massimo undici mesi.

Congedo parentale a ore o a giorni

L'art. 32 del Tu suddetto dispone che in genere è la contrattazione collettiva a stabilire se i congedi parentali possono essere fruiti su base oraria e quali sono i criteri di calcolo per equiparare il monte ore a una giornata di lavoro e quelli per effettuare il calcolo della base oraria.

Qualora però la contrattazione collettiva nulla disponga al riguardo il genitore può scegliere se fruire del congedo orario o giornaliero.

Da qualche anno, infatti il godimento del congedo parentale può avvenire con modalità innovative. Ci si riferisce in particolare al congedo a ore.

La possibilità è di frazionare a ore il godimento del congedo parentale è stata introdotta della legge numero 228 del 24 dicembre 2012.

Mentre prima era a tal fine indispensabile l'intervento della contrattazione collettiva (anche aziendale) per stabilire le modalità operative e i dettagli di tale frazionamento, come abbiamo visto, a seguito del decreto legislativo numero 80 del 15 giugno 2015, attuativo del Jobs Act, in assenza di contrattazione collettiva del congedo parentale si può beneficiare su base oraria per la metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio della fruizione.

Le modalità operative sono state precisate dalla circolare numero 152, emanata dall'Inps il 18 agosto 2015.

Congedo parentale e part-time

Il decreto legislativo n. 81/2015 contempla inoltre il diritto per il lavoratore, di chiedere, per una volta sola, di poter trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in uno a tempo parziale, in sostituzione del congedo spettante o nei limiti del congedo che ancora gli spetta, con il limite però di non ridurre l'orario di lavoro iniziale in misura superiore al 50%.

Preavviso al datore

Per esercitare il diritto al congedo parentale il lavoratore deve dare però un preavviso al datore di lavoro nei modi e termini stabiliti dal contratto collettivo o, in ogni caso, almeno 5 giorni prima comunicando la data di inizio e di fine del congedo. Preavviso che si riduce a due giorni in caso di congedo parentale su base oraria.

Indennità congedo parentale

Durante la fruizione del congedo parentale, i lavoratori vedono notevolmente ridimensionata la retribuzione percepita.

Per essere più precisi, tecnicamente, durante il congedo parentale il lavoratore non riceve una vera e propria retribuzione, ma un'indennità sostitutiva, calcolata in misura percentuale alla retribuzione.

In base all'art. 34 del d.lgs. n. 151/2001, come riscritto dal d.lgs. n. 105/2022 e dalle leggi di bilancio successive, i mesi indennizzati sono complessivamente nove tra i due genitori: tre mesi spettano alla madre e tre al padre e non sono trasferibili, mentre gli ulteriori tre possono essere fruiti dall'uno o dall'altro in alternativa.

Di questi nove mesi, tre sono indennizzati all'80% della retribuzione media giornaliera, purché fruiti entro il sesto anno di vita del bambino (o entro sei anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), in alternativa tra i genitori. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023) per un solo mese, è stata portata a tre mesi dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024): il secondo e il terzo mese all'80% spettano ai genitori il cui congedo di maternità o di paternità obbligatorio sia terminato, rispettivamente, dopo il 31 dicembre 2023 e dopo il 31 dicembre 2024 (INPS, circolare n. 95 del 26 maggio 2025). Gli altri sei mesi sono indennizzati al 30%, entro il limite di età del figlio.

Per gli eventuali periodi ulteriori il 30% spetta solo se il reddito individuale del genitore è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione; in caso contrario il congedo non è retribuito, salvo condizioni di miglior favore dei contratti collettivi.

Vai alla guida Congedi parentali: fino a che età sono retribuiti

Congedo parentale retribuito al 100%

Non subiscono la decurtazione della retribuzione in conseguenza del congedo parentale, anche se per un periodo determinato, ad esempio, i dipendenti del comparto scuola.

Il contratto collettivo nazionale all'art. 12 comma 4 dispone infatti che: “Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32 , comma 1,lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.

Congedo parentale e legge 104

I lavoratori genitori di figli portatori di handicap grave, accertato in virtù di quanto previsto dalla legge 104/1992 hanno diritto, in modalità alternativa, al prolungamento del periodo di congedo parentale fino al compimento dei 12 anni del minore. Il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi visti sopra e disciplinati dall'art. 32, non superiore a 3 anni. Questo, a meno che non scelgano di optare per i riposi e i permessi contemplati dall'art. 42 e riservati anche in questo caso ai genitori di figli portatori di handicap grave.

Congedo straordinario legge 104

Una forma di congedo parentale di tipo straordinario, prevista sempre in favore dei genitori con figli affetti da handicap grave e accertato è quella contemplata dall'art. 33 della legge 104/1992.

Trattasi di un congedo che può essere richiesto ai datori in via alternativa rispetto al prolungamento del congedo parentale visto sopra.

In questo caso il congedo può essere richiesto in forma oraria, che si traduce in due ore di permesso retribuito giornaliero fino al compimento dei tre anni del bambino.

Congedo parentale Covid

Nel 2020, per far fronte all'emergenza coronavirus, è stato previsto un congedo parentale straordinario.

In sostanza, si è data la possibilità ai genitori di figli fino a 12 anni di età, di godere di 15 giorni di congedo parentale al 50% della retribuzione. Congedo previsto anche in relazione ai figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, ma senza retribuzione.

Fruizione alternativa tra mamma e papà anche in caso di impiego in smart working di uno dei due.

In alternativa, previsto il bonus baby sitter.

Leggi anche Congedo Covid-19: presupposti, indennità e proroga

Congedo parentale genitori adottivi

I lavoratori dipendenti genitori adottivi o affidatari, invece, possono beneficiare del congedo parentale entro i primi quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia (dodici fino al 2025), in ogni caso non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Per quanto riguarda gli aspetti retributivi, i genitori adottivi o affidatari che godano dei permessi parentali usufruiscono di un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, sempre calcolata considerando la retribuzione del mese precedente la fruizione del congedo.

Il godimento di tale indennità, tuttavia, è sottoposto a precisi limiti.

Valgono le stesse regole previste per i genitori naturali: i tre mesi all'80% spettano se fruiti entro sei anni dall'ingresso del minore in famiglia e, nel complesso, i mesi indennizzati tra i due genitori sono nove.

Come fare domanda per congedo parentale

La domanda di congedo parentale va presentata telematicamente all'Inps, prima della fruizione del congedo, avvalendosi dei servizi telematici accessibili da tutti tramite apposite credenziali, tramite il contact center dell'istituto o rivolgendosi a un patronato.

Chi intende provvedere autonomamente alla domanda utilizzando i servizi web dell'Istituto, può farlo accedendo all'apposita pagina disponibile sul sito. Condizione imprescindibile è il possesso delle credenziali di accesso.

La domanda per il congedo deve essere presentata prima del periodo di congedo che viene richiesto.

La domanda presentata oltre detto termine comporta il pagamento del congedo solo in relazione ai giorni successivi alla domanda.

Chi paga il congedo parentale

L'indennità del congedo parentale viene anticipata ai lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, fatta eccezione per alcune categorie di lavoratori, come gli iscritti alla gestione separata, ai quali provvede direttamente l'Inps.

Congedo parentale: le novità dal 2022 al 2026

Il d.lgs. n. 105/2022, che ha recepito la direttiva europea 2019/1158 sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, ha portato a 11 mesi la durata complessiva del congedo per il genitore solo e ha aggiunto un periodo di tre mesi indennizzato al 30%, fruibile in alternativa tra i genitori, elevando da sei a nove mesi il periodo coperto da indennità.

La legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023) ha poi introdotto un mese indennizzato all'80% entro i sei anni del figlio e la legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha esteso a tre i mesi all'80%, con le istruzioni applicative fornite dall'INPS nella circolare n. 95/2025.

Infine, la legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 219 e 220, legge n. 199/2025) ha elevato dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori dipendenti, da 12 a 14 anni l'età del figlio entro la quale il congedo parentale può essere fruito e ha portato da 5 a 10 giorni lavorativi all'anno, per ciascun genitore, il congedo per la malattia del figlio di età compresa tra i 3 e i 14 anni (art. 47 del d.lgs. n. 151/2001). L'INPS ha adeguato la procedura di domanda con il messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026.

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