Tipi di opposizione di terzo
L'opposizione di terzo può essere ordinaria o revocatoria. Ecco in cosa consistono e quali sono le differenze tra tali due forme di opposizione
Nel nostro ordinamento sono previste due diverse forme di opposizione di terzo: l'opposizione di terzo ordinaria e l'opposizione di terzo revocatoria.
La distinzione che viene fatta è basata essenzialmente sulle due diverse previsioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 404 del codice di rito.
- L'opposizione di terzo ordinaria
- L'opposizione di terzo revocatoria
- I termini per proporre l'opposizione di terzo
L'opposizione di terzo ordinaria
L'opposizione di terzo ordinaria è quella di cui al primo comma dell'articolo 404.
Si tratta, in sostanza, del mezzo di impugnazione concesso al terzo che sia titolare di diritti assolutamente incompatibili con quelli affermati nella sentenza pronunciata tra le parti.
Ed è proprio sul pregiudizio che poggiano le ragioni a legittimazione della tutela giudiziale: esso non deve necessariamente essere attuale ma deve derivare dall'efficacia diretta del giudicato.
In dottrina si ritiene che la domanda proposta dal terzo con l'opposizione possa essere qualificata come domanda di accertamento negativo. Il terzo, in sostanza, mediante l'opposizione ordinaria chiede che gli effetti della sentenza non vengano fatti valere nei suoi confronti.
L'opposizione di terzo revocatoria
L'opposizione di terzo revocatoria è quella di cui al secondo comma dell'articolo 404.
Essa, in sostanza, è concessa ai creditori o agli aventi causa di una delle parti i quali potrebbero subire un pregiudizio di fatto nel caso in cui una sentenza sfavorevole al loro debitore o dante causa sia stata pronunciata per effetto di dolo o collusione in loro danno.
Si precisa che, mentre i creditori sono coloro che vantano un diritto di credito nei confronti di una delle parti, con l'espressione "aventi causa" deve farsi riferimento a coloro che succedono nel diritto di una delle parti a titolo particolare.
Questa forma di opposizione di terzo, sostanzialmente, si configura come una vera e propria forma di azione revocatoria di cui all'articolo 2901 del codice civile, applicata, però, ai giudizi.
I termini per proporre l'opposizione di terzo
La differenza tra opposizione di terzo ordinaria e opposizione di terzo revocatoria si ripercuote anche sui termini previsti per la sua proposizione.
Se, infatti, l'opposizione di terzo ordinaria non è sottoposta ad alcun termine, l'opposizione di terzo revocatoria, sulla base di quanto previsto dall'articolo 326 del codice di rito, va invece proposta entro trenta giorni da quello in cui è stato scoperto il dolo o si è avuto conoscenza della collusione.
Aggiornamento: novembre 2019