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Oggetto del pignoramento

Guida di procedura civile
Quali beni possono essere oggetto del pignoramento. La distinzione tra i beni assolutamente e relativamente impignorabili e quelli pignorabili solo a certe condizioni
  

Oggetto del pignoramento: quali beni

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Il pignoramento può avere ad oggetto una molteplicità di beni.

Si tratta, in sostanza, di beni determinati scelti tra tutti quelli rientranti nel patrimonio del debitore, secondo le regole di cui all'articolo 483 del codice di rito, e dei beni appartenenti a terzi che siano vincolati a garanzia del credito o oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.

I beni che concretamente possono essere oggetto di pignoramento, in ogni caso, si ricavano a contrario dalle norme del codice di procedura civile che indicano quali cose sono assolutamente impignorabili, quali sono relativamente pignorabili e quali sono pignorabili solo in particolari circostanza di tempo. 

Beni assolutamente impignorabili

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L'articolo 514 del codice di procedura civile indica quali cose mobili sono assolutamente impignorabili.

Innanzitutto si tratta di quelle cose che siano eventualmente dichiarate tali da speciali disposizioni di legge. Si pensi, ad esempio, ai frutti, all'usufrutto legale, alle cose oggetto di contratto estimatorio, al fondo consortile, ai beni demaniali dello Stato, ai beni destinati al regime patrimoniale della famiglia o ai beni di enti ecclesiastici ed edifici di culto. Si pensi, ancora, alle rendite, alle somme dovute dall'assicuratore, ai fondi speciali di previdenza, ai beni patrimoniali indisponibili dello Stato o di altro ente pubblico e alla quota del socio.

Si tratta, poi, delle cose sacre e di quelle che servono all'esercizio del culto, dell'anello nunziale, dei vestiti, della biancheria, dei letti, dei tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, degli armadi guardaroba, dei cassettoni, del frigorifero, delle stufe e dei fornelli di cucina, della lavatrice, degli utensili di casa e di cucina unitamente al mobile idoneo a contenerli. Sono in ogni caso esclusi i mobili, ad eccezione dei letti, che abbiano rilevante valore economico.

Non possono, infine, essere pignorati i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e della sua famiglia, le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio e le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione. 

Beni relativamente impignorabili

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L'articolo 515 del codice di procedura civile, invece, indica quali cose mobili sono relativamente impignorabili.

Si tratta delle cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, pur se solo in mancanza di altri mobili.

La suddetta disposizione precisa, poi, che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nel limite di un quinto, quando il valore di realizzo presumibile degli altri beni non appaia sufficiente a realizzare il credito.

Tale limite, comunque, non si applica per i debitori che siano costituiti in forma societaria e per le attività del debitore in cui il capitale investito sia comunque prevalente rispetto al lavoro. 

Beni pignorabili a determinate condizioni

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L'articolo 516 del codice di rito, infine, individua le cose che possono essere pignorate solo in particolari circostanze di tempo.

Si tratta, nel dettaglio, dei frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, i quali non possono essere pignorati separatamente dall'immobile cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, a meno che il creditore non assuma le maggiori spese di custodia.

Si tratta, poi, dei bachi da seta, che possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo. 

Data: 15 dicembre 2019