Misure di coercizione indiretta

Quali sono e come vengono disciplinate le misure di coercizione indiretta

Subito dopo il titolo che si occupa dell'esecuzione per obblighi di dare e di non fare, il codice di procedura civile ha recentemente aggiunto un titolo dedicato alle misure di coercizione indiretta.

La disciplina del codice civile

Tale titolo è composto dal solo articolo 614-bis, completamente riformulato dapprima dalla legge n. 132/2015 di conversione del decreto legge n. 83/2015 e successivamente dalla riforma Cartabia, con decorrenza dal 28 febbraio 2023.

Ecco il testo:

"Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile.

Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Il provvedimento perde efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 612.

Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409".

La determinazione della somma da pagare

In sostanza oggi in tale disposizione si precisa che, con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il giudice fissa la somma di denaro che l'obbligato è tenuto a corrispondere per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Ciò, tuttavia, su richiesta di parte e purché non si tratti di cosa manifestamente iniqua.

L'ammontare della somma è determinato a seguito di una serie di valutazioni, cioò tenuto conto del valore della controversia, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

Il nuovo art. 614 bis c.p.c. prevede tra l'altro che, con il provvedimento di condanna che prevede un adempimento diverso dal pagamento di somme di denaro il giudice, per ogni violazione o inosservanza o per ogni ritardo, su richiesta, fissa la somma dovuta dall'obbligato e il provvedimento

Il provvedimento di condanna, inoltre, costituisce titolo esecutivo.

Esclusioni

Restano inoltre esclusi le controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 c.p.c..