Fase introduttiva del giudizio dinnanzi al Giudice di Pace

Come si svolge la fase introduttiva del giudizio davanti al giudice di Pace e quali sono gli adempimenti che devono essere compiuti dalle parti

L'instaurazione di un giudizio dinanzi al Giudice di Pace avviene attraverso la domanda dell'attore proposta con citazione a comparire a udienza fissa.

L'articolo 316 del codice di procedura civile, che disciplina i termini di proposizione della domanda, è stato recentemente modificato dalla riforma Cartabia.

Il contenuto della domanda

Ai sensi del comma 1 dell'art. 316 c.p.c., la domanda per l'instaurazione del processo davanti al giudice di Pace deve essere proposta nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili. Tuttavia, nel regolamentare la forma della domanda, il secondo comma della predetta disposizione stabilisce che essa può anche essere proposta verbalmente. In tal caso, della domanda il giudice fa redigere processo verbale, che poi va notificato dall'attore al convenuto ai sensi dell'art. 318 c.p.c.

La domanda si propone con ricorso (e non con atto di citazione come nell disciplina precedente alla riforma Cartabia). In ogni caso la stessa deve contenere innanzitutto l'indicazione sia del giudice che delle parti. In essa devono poi essere riportate l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto della controversia.

Rispetto alla domanda proposta al tribunale, in quella presentata al Giudice di Pace non è tuttavia necessario indicare le ragioni di diritto o i mezzi istruttori dei quali l'attore intende avvalersi.

Non vigendo, poi, il sistema delle preclusioni previsto dagli articoli 38, 167 e 171 c.p.c., non è neanche necessario dare al convenuto gli avvertimenti di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163 c.p.c. 

La costituzione delle parti

Al contrario di quanto accade nel processo dinanzi al tribunale, nel giudizio dinanzi al giudice di pace entrambe le parti possono costituirsi non solo depositando i documenti necessari in cancelleria, ma anche presentandoli direttamente al giudice nella prima udienza.

L'attore si costituisce con il deposito dell'atto di citazione o del processo verbale corredato di relata di notifica, il convenuto si costituisce con la comparsa di risposta, alla quale allega anche i predetti documenti passivi.

L'art. 318 c.p.c. prevede che il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281 undecies. 

Con lo stesso decreto il giudice di pace informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all'articolo 281-undecies, terzo e quarto comma, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede 1.100 euro, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Rappresentanza

Anche dinanzi al giudice di pace la parti sono per regola generale rappresentate dagli avvocati, ai quali conferiscono mandato, salvo che sia il giudice ad ordinarne la comparizione personale.

In ogni caso, secondo quanto previsto dall'articolo 82 c.p.c., esse possono anche stare in giudizio personalmente se il valore della causa non eccede i mille e cento euro.