Fase decisioria del giudizio dinnanzi al Giudice di Pace

Come si conclude il procedimento davanti al Giudice di Pace

Il giudice di pace, quando la causa risulta matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa

Come si articola la fase decisoria davanti al GdP

In base a quanto previsto dall'articolo 321 del codice di procedura civile, quando il giudice ritiene che la causa sia matura, procede ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. Il riferimento, così come modificato dalla riforma Cartabia, è al modello processuale previsto per la decisione a seguito della discussione orale davanti al tribunale in composizione monocratica. 

Pertanto, una volta terminata la fase di trattazione della causa dinanzi al giudice di pace, le attività da compiere sono sostanzialmente due:

  • la precisazione delle conclusioni;

  • la discussione.

La precisazione delle conclusioni

Con riferimento specifico alla precisazione delle conclusioni, pur non sussistendo un obbligo di fissare un'udienza apposita, in ogni caso tale attività deve essere necessariamente consentita alle parti. Viceversa, infatti, si rischierebbe una violazione del diritto di difesa con conseguente nullità della sentenza emessa.

La precisazione delle conclusioni, in ogni caso, può essere svolta anche riportando le conclusioni nel verbale di udienza senza che sia necessario un esplicito invito del giudicante.

Non è invece obbligatorio per il giudice concedere alle parti la possibilità di depositare memorie conclusionali, scelta che rientra tra i suoi poteri discrezionali.

La discussione

Venendo alla discussione, occorre precisare che in dottrina non vi è unanimità di vedute circa la possibilità di distinguere temporalmente tale attività rispetto alla precisazione delle conclusioni, rinviandola ad un'udienza successiva.

Per molti, però, rispondere affermativamente significherebbe porsi in contrasto con il principio di celerità che ispira il processo dinanzi al Giudice di Pace.

La sentenza del giudice di pace

Prima dell'intervento della riforma Cartabia l'art. 321 c.p.c. prevedeva che la sentenza non fosse pronunciata in udienza, ma depositata successivamente dal giudice in cancelleria, nel termine di quindici giorni dalla discussione.

Al giudicante veniva così concesso un maggior tempo per poter ponderare al meglio le questioni sottoposte alla sua attenzione.

Ora la norma prevede che la possibilità di deposito della sentenza entro 15 giorni è concesa solo se il giudice non dà lettura della sentenza in udienza.