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La costituzione in giudizio del convenuto

Il convenuto si costituisce in giudizio con la comparsa di costituzione e risposta. Ecco cosa deve contenere ed entro quando va depositata in cancelleria

Guida di procedura civile

La parte convenuta (persona fisica o giuridica), che ha ricevuto la notifica di un atto di citazione non è obbligata a partecipare al processo, che può infatti proseguire anche in sua assenza (vai alla guida "Il processo in contumacia nel giudizio civile").

Tuttavia, se il convenuto non vuole restare inerte di fronte alle domande attoree e subire un processo contumaciale, per svolgere le proprie difese dovrà costituirsi in giudizio. 

La costituzione del convenuto nel codice di rito

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La disciplina relativa alla costituzione del convenuto nel rito civile ordinario è regolata dagli articoli 166 e 167 del codice di procedura civile, i quali prevedono che la parte debba costituirsi in giudizio a mezzo del difensore o personalmente (nei casi consentiti dalla legge), nei termini indicati (di regola venti giorni prima dell'udienza di comparizione), depositando in cancelleria (oggi telematicamente) il proprio fascicolo, contenente comparsa di costituzione e risposta, copia della citazione notificata, della procura e dei documenti offerti in comunicazione.

Termini  e decadenze per la costituzione del convenuto

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La costituzione del convenuto, secondo il disposto dell'articolo 166 c.p.c. (come novellato dalla legge n. 353/1990), deve avvenire, mediante il deposito in cancelleria del fascicolo, almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dall'attore nell'atto di citazione (o dal giudice nell'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis, 5° comma, c.p.c.), o almeno 10 giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini ex art. 163-bis, 2° comma, c.p.c..

Il termine non è perentorio giacché nulla vieta al convenuto di costituirsi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (ex art. 189 c.p.c.). Tuttavia, la costituzione tardiva implica le decadenze di cui all'articolo 167 c.p.c.

Effetti della costituzione tempestiva

Nella comparsa di risposta il convenuto può svolgere tutte le sue difese ma solo se questa è depositata nei termini tale soggetto può anche sollevare eccezioni, svolgere domande riconvenzionali o richiedere la chiamata in causa di un terzo.

Verifica della tempestività della costituzione in giudizio

Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, "il termine di cui all'art. 166 c.p.c., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale dies a quo, non computabile per il disposto dell'art. 155, comma 1 c.p.c., il giorno prima del quale va compiuta l'attività processuale, e, dunque, il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c., e quale dies ad quem, invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa" (Cass. n. 6601/2012); qualora il giorno dell'udienza di comparizione indicato nell'atto di citazione sia festivo, "deve aversi riguardo al primo giorno seguente non festivo successivo alla data fissata nella citazione, in applicazione dell'art. 155, comma 4, c.p.c."  (Cass. n. 3132/2012).

Costituzione del convenuto: la comparsa di risposta 

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Formalmente, il primo atto giudiziale del convenuto è la comparsa di risposta, con la quale tale soggetto, attraverso il suo difensore (o personalmente nei casi consentiti dalla legge), espone al giudice le ragioni in fatto e in diritto per cui ritiene che la domanda della controparte debba essere respinta.

Come dispone l'art. 167, 1° comma, c.p.c., "Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni".

Affinché l'atto di costituzione possa dirsi perfezionato, occorre depositarlo nella cancelleria del giudice, con il fascicolo di parte contenente anche la copia della citazione notificata, la procura alle liti e i documenti offerti in comunicazione.

Vedi anche nel formulario: La comparsa di costituzione e risposta

I requisiti di forma della comparsa di risposta

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La comparsa di risposta deve rispettare requisiti dei indefettibili di forma che, in linea di principio, sono quelli prescritti per gli atti di parte dall'art. 125 disp. att. c.p.c.

La comparsa deve perciò contenere l'indicazione dell'ufficio giudiziario competente e delle parti, ivi comprese le "generalità e il codice fiscale" del convenuto, le ragioni della controversia, ovvero le difese specificamente richieste dall'art. 167 c.p.c., e le conclusioni.

Deve, inoltre, contenere la sottoscrizione del difensore o della parte se sta in giudizio personalmente. Tuttavia, il vizio della mancanza di sottoscrizione del difensore, ovvero la nullità dell'atto per mancanza della certezza della sua provenienza, può essere sanato dal raggiungimento dello scopo se non sorgono contestazioni in ordine all'individuazione del procuratore costituito (Cass. n. 11410/1998).

La comparsa di costituzione e risposta deve essere corredata altresì, ove la parte agisca col ministero di un difensore, dalla procura alle liti, con certificazione da parte di quest'ultimo dell'autografia della sottoscrizione del conferente, che, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, dirimendo il contrasto giurisprudenziale sorto in merito, è da ritenersi osservato "sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica" o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce" (Cass. SS.UU. n. 25032/2005).

Oggi, con il deposito telematico, la procura così formata deve essere poi scansionata e nuovamente firmata dal difensore in via digitale. 

Il contenuto della comparsa del convenuto

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Oltre ai requisiti formali, la comparsa di costituzione e risposta deve rispettare anche il contenuto minimo richiesto dall'art. 167 c.p.c., del quale si è accennato sopra, volto a individuare il thema decidendum in modo da consentire al giudice e alla controparte di conoscere gli elementi  portati dal convenuto in contrapposizione delle pretese attoree.

Con la stessa, infatti, il convenuto, a norma dell'art. 167 c.p.c., ha l'onere di:

  • proporre tutte le sue difese, prendendo "posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda";
  • indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi  e i documenti che offre in comunicazione;
  • proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e le eventuali domande riconvenzionali;
  • formulare le conclusioni ed, eventualmente, chiamare un terzo in causa.

Il principio di non contestazione

Quanto alla proposizione delle "mere difese", il convenuto è tenuto a prendere posizione "in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto".

Nel caso in cui il convenuto non eccepisca nulla in relazione a tali fatti, gli stessi si considerano come pacifici ed esonerano l'attore dal fornire qualsiasi prova al riguardo (Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 20228/2013).

Si tratta del "principio di non contestazione", secondo il quale la mancata contestazione di un fatto rappresenta, di per sé, "l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo, in quanto non controverso" (Cass. SS. UU. n. 761/2002).

Le eccezioni del convenuto

Se non sussistono decadenze in tema di deduzioni probatorie (cfr. Cass. n. 16571/2002), né parimenti in ordine alla produzione di documenti, con riferimento alle eccezioni, invece, quelle processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (ovvero le eccezioni c.d. "in senso stretto", come tali espressamente definite dalla legge o corrispondenti all'esercizio di un diritto potestativo e non rilevabili d'ufficio, a differenza delle eccezioni in senso lato, secondo la distinzione operata dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 1099/1998, richiamata anche da Cass. n. 16501/2004), il convenuto deve proporle a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta.

La formulazione delle conclusioni

Per quanto non prevista a pena di decadenza, la formulazione delle conclusioni richiesta dall'art. 167 c.p.c. rappresenta "un elemento di sintesi" della posizione processuale assunta dalla parte convenuta in giudizio e un "elemento essenziale di contenuto-forma della comparsa di risposta" che, laddove totalmente mancante, comporterebbe l'inammissibilità dell'atto, senza che la legge, tuttavia, disponga il grado di definizione che le stesse devono rivestire.

In relazione alla loro funzione, il contenuto delle conclusioni deve "esprimere una correlazione con quelle dell'attore" ma anche "la semplice espressione in esse delle pretese, senza la ripetizione delle ragioni e delle cause dedotte a loro fondamento - si ritiene soddisfi - l'esigenza di sintesi espressiva dalla legge richiesta, ancorché l'individuazione delle questioni da affrontare per valutarne la fondatezza, o non, richieda la valutazione dell'intero atto"(Cass. n. 10468/1996).

Quanto alla loro mancanza, anche se la formulazione delle conclusioni richiesta dall'articolo 167 c.p.c. integra un elemento costitutivo della comparsa di risposta, ciò "non implica che il loro difetto sia di per sé causa di nullità dell'atto, ove, dal tenore complessivo dello stesso, non risultino genericità o imprecisioni, e dunque sia raggiunto il suo scopo" (Cass. n. 15707/2008).

Le domande riconvenzionali

Sempre a pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eventuali domande riconvenzionali, ovvero, "traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, opporre una contro domanda e chiedere un provvedimento positivo, sfavorevole all'attore" (Cass. n. 4233/2012). Laddove risulti omesso o assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda stessa, l'art. 167, 2° comma, c.p.c., statuisce che "il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla". La sanatoria ha efficacia ex tunc, per cui restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente.

La chiamata di terzi da parte del convenuto

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Infine, ultima facoltà del convenuto da esperire nei termini di cui all'art. 167 c.p.c. è la chiamata di un terzo in causa, da dichiarare, a pena di decadenza, nella stessa comparsa, provvedendo, come dispone l'art. 269 c.p.c. a "chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis". Il giudice istruttore deve poi provvedere entro 5 giorni dalla richiesta a fissare la data della nuova udienza. A quel punto, il convenuto dovrà a sua cura notificare al terzo un atto di chiamata in causa.

La chiamata può anche essere effettuata dal difensore, ma laddove comporti la proposizione di una nuova domanda nei confronti del terzo, è necessaria una procura speciale a meno che la volontà della parte non emerga con evidenza dalla procura conferita originariamente (Cass. n. 942/1983; Cass. n. 5736/1981). Resta fermo che se il terzo, pur essendo stato chiamato in causa da un difensore sfornito della procura, si costituisca in giudizio e anziché eccepire la nullità della chiamata accetti il contraddittorio, tale nullità non può più essere dedotta nel corso del procedimento (Cass. n. 12293/2001).

Aggiornamento: novembre 2019