Il procedimento dinanzi alla Cassazione si incardina con ricorso sottoscritto da un difensore iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale
Aspetti procedurali
Il primo passo da fare, laddove si voglia proporre tale forma di impugnazione, è quello di notificare il ricorso alla controparte. Il ricorso per Cassazione va depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall'ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto insieme a:
- la procura speciale se fatta con atto separato;
- l'eventuale decreto di concessione del gratuito patrocinio;
- gli atti, i documenti o i contratti o gli accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso;
- copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;
E' onere del ricorrente chiedere alla cancelleria del giudice a quo di trasmettere il fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di Cassazione.
In un'apposita pagina del sito della Suprema Corte è anche disponibile una guida pratica su come fare per: consultare i fascicoli; richiedere copia di atti del fascicolo; versare il contributo unificato; presentare un ricorso civile; un controricorso e molto altro.
Deposito telematico in Cassazione
Il deposito del ricorso in Cassazione e degli allegati avviene presso la cancelleria della Corte.
A tale proposito va tuttavia detto che, con decreto del 27 gennaio 2021, il Ministero della giustizia ha disposto l’attivazione del deposito telematico di atti e documenti anche presso il settore civile della Corte di cassazione.
Il controricorso e il ricorso incidentale
Chi intende resistere al ricorso per cassazione può notificare al ricorrente un controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. Al controricorso si applicano le regole del 365 e 366 c.p.c.
Se si intende proporre anche ricorso incidentale (ossia una controimpugnazione dello stesso provvedimento) la parte deve farlo nello stesso controricorso.
Anche per resistere al ricorso incidentale si può notificare e depositare un controricorso.
La sospensione dell'esecuzione della sentenza
Anche se il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza, la parte può fare istanza di sospensione al giudice che l'ha pronunciata se dall'esecuzione può derivare grave e irreparabile danno.
L'impugnazione nell'interesse della legge
Una modalità particolare che consente di ottenere dalla Corte di Cassazione l'enunciazione di un principio di diritto anche quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini o comunque quando il provvedimento non è ricorribile in Cassazione o altrimenti impugnabile è prevista dall'articolo 363 c.p.c., il quale prevede che "il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi".
La richiesta del Procuratore è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza. Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza.
Fac-simile di ricorso per cassazione
Nella sezione dei formulari giuridici è possibile visualizzare e scaricare in formato .doc e pdf il fac-simile di ricorso per Cassazione e il fac-simile di un controricorso per Cassazione.
Integrazione del contraddittorio
Talvolta la Corte può ordinare l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio entro il quale provvedervi.
In tal caso, il ricorso notificato deve contenere, nell'intestazione, la dicitura "atto di integrazione del contraddittorio" e deve essere depositato nella cancelleria della Corte entro 20 giorni dalla scadenza del termine, a pena di improcedibilità.
