- Pronuncia a Sezioni Unite
- Questione già decisa dalle sezioni unite
- Quando la Cassazione può decidere il ricorso a Sezioni Unite
- Dissenso della sezione semplice
- Decisione in camera di consiglio e diritto di difesa
- Quando la Cassazione decide in camera di consiglio
- Modalità di svolgimento del procedimento in camera di consiglio
- Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- La trattazione in pubblica udienza
- Come si svolge la discussione in pubblica udienza
- Decisione della Cassazione
Pronuncia a Sezioni Unite
In taluni casi, caratterizzati da una particolare importanza, la Corte di cassazione è chiamata a decidere i ricorsi che le sono presentati a sezioni unite. Si tratta di un collegio particolare, composto da nove giudici scelti tra coloro che fanno parte della Corte medesima.
Nel dettaglio, in forza di quanto previsto dall'articolo 374 del codice di rito, la Corte di cassazione pronuncia a sezioni unite, innanzitutto, sui:
- motivi attinenti alla giurisdizione;
- sui conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari;
- conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.
Questione già decisa dalle sezioni unite
Tuttavia, se la questione di giurisdizione è già stata decisa in passato dalle sezioni unite, il ricorso può essere assegnato anche alle sezioni semplici.
Fanno eccezione i casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, che, se hanno a oggetto una delle questioni contemplate dall'articolo 374, vanno sempre decisi a sezioni unite.
Quando la Cassazione può decidere il ricorso a Sezioni Unite
Oltre ai casi in cui la decisione del ricorso deve avvenire necessariamente a sezioni unite (con la sola eccezione vista al paragrafo precedente), vi sono alcune ipotesi in cui la scelta di assegnare il ricorso a tale collegio è rimessa alla discrezionalità del primo presidente della Cassazione.
Si tratta delle ipotesi in cui i ricorsi presentino una questione di diritto che le sezioni semplici hanno già deciso in senso difforme e delle ipotesi in cui i ricorsi abbiano a oggetto una questione di massima di particolare importanza.
Dissenso della sezione semplice
Se vi è stata una decisione a Sezioni Unite, può anche accadere che la sezione semplice ritenga di non condividere il principio di diritto enunciato dal tale collegio.
In tal caso, la sezione semplice deve rimettere la decisione del ricorso alle Sezioni Unite con ordinanza motivata.
Si tratta, in sostanza, dell'unico modo attraverso il quale le sezioni semplici possono manifestare il proprio dissenso rispetto a quanto statuito a sezioni unite, essendone altrimenti vincolate.
Decisione in camera di consiglio e diritto di difesa
Ovviamente, anche la decisione in camera di consiglio va presa avendo cura di garantire il diritto di difesa.
Pertanto le parti interessate:
- vengono avvisate che la trattazione della questione avverrà in camera di consiglio,
- vengono messe a conoscenza delle conclusioni del P.M.,
- sono autorizzate a depositare memorie,
- possono chiedere di essere sentite.
Quando la Cassazione decide in camera di consiglio
A disciplinare la pronuncia in camera di consiglio è l'articolo 375 del codice di rito, il quale chiarisce in quali casi la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, decide in maniera semplificata.
Ciò accade, nel dettaglio, quando i giudici:
- dichiarano l'inammissibilità del ricorso sia principale che incidentale;
- dichiarano l'improcedibilità del ricorso;
- decidono un regolamento di competenza o di giurisdizione;
- si pronunciano in tema di errore materiale;
- si pronunciano sui ricorsi per revocazione o per opposizione del terzo;
- in ogni altro caso in cui la pronuncia non viene resa in pubblica udienza.
Modalità di svolgimento del procedimento in camera di consiglio
L'art. 380-bis.1 c.p.c. indica le modalità di svolgimento del procedimento in camera di consiglio. La norma, dopo aver precisato che il rito può trovare applicazione anche per il ricorso dinnanzi alle Sezioni Unite, stabilisce che la fissazione del ricorso debba essere comunicata agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno 60 giorni prima dell'adunanza. La presentazione delle conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero deve, invece, avvenire entro 20 giorni dall'adunanza in camera di consiglio, mentre le parti possono depositare le loro memorie non oltre 10 giorni prima dell'adunanza
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
L'art. 380-bis c.p.c., completamente riscritto dalla riforma Cartabia, prevede che:
"Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti.
Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391.
Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380 bis 1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96".
La trattazione in pubblica udienza
In generale, l?art. 375 c.p.c. specifica che la pronuncia in pubblica udienza debba essere resa in presenza di una questione di diritto di particolare rilevanza o nei casi previsti dall'art. 391-quater c.p.c. Anche i ricorsi per regolamento di competenza e di giurisdizione, qualora involgano una questione di diritto di particolare importanza, potranno essere decisi in udienza pubblica.
La trattazione in pubblica udienza da parte delle sezioni semplici è richiesta, inoltre, quando il ricorso è stato alle stesse rimesso dalla sezione appositamente prevista dall'articolo 276 c.p.c. in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.
Tali previsioni relative alla trattazione della causa da parte delle sezioni semplici sono state introdotte dall'articolo 1-bis del decreto legge numero 168/2016, come inserito dall'allegato alla legge di conversione numero 197/2016, con decorrenza dal 30 ottobre 2016 e applicazione ai soli ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione o già depositati a tale data ma per i quali non era ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Come si svolge la discussione in pubblica udienza
L'udienza fissata per la discussione è caratterizzata dall'oralità.
In apertura il consigliere relatore riferisce sui fatti di causa che sono rilevanti ai fini della decisione, sul contenuto del provvedimento impugnato ed eventualmente, nel caso in cui non vi sia discussione delle parti, sui motivi del ricorso e del controricorso.
Subito dopo la relazione, il presidente ammette gli avvocati a svolgere le proprie difese e, successivamente, il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate.
Anche se non sono ammesse repliche, gli avvocati delle parti sono comunque autorizzati a presentare brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del P.M..
Conclusa la discussione della causa, la Corte decide, nella stessa seduta, con sentenza in camera di consiglio.
Decisione della Cassazione
Le decisioni emesse dalla Corte di cassazione possono essere di tre tipi: di rigetto, di accoglimento e di rettificazione.
Più nel dettaglio, si ha sentenza di rigetto allorquando i motivi del ricorso siano infondati. Il ricorrente, in tal caso, è di norma condannato alle spese.
Si ha sentenza di accoglimento, invece, nel caso in cui i motivi del ricorso siano ritenuti fondati e questo venga accolto. In sostanza, la sentenza impugnata viene cassata, a seconda dei casi con rinvio al giudice del merito o senza rinvio e con decisione della Cassazione stessa.
Il terzo tipo di sentenza che può essere emessa dalla Corte di cassazione è quella cd. di rettificazione. Il riferimento va al comma 4 dell'articolo 384 del codice di rito, il quale stabilisce che, nei casi in cui la sentenza impugnata sia erroneamente motivata ma il suo dispositivo sia conforme al diritto, la Corte deve limitarsi a correggere la motivazione senza procedere alla cassazione.
Alla base di tale previsioni vi sono evidenti ragioni di economia processuale.
