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Fase decisoria e rimessione al primo giudice

Guida di procedura civile

In sede di appello la decisione viene assunta dopo la discussione orale o dopo la trattazione e l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria.

Discussione orale

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Il nuovo articolo 350 c.p.c. stabilisce che, quando davanti alla Corte di Appello la trattazione viene affidata al giudice istruttore nominato, la decisione è assunta dal collegio.

Davanti al Tribunale che decide in veste di giudice dell'impugnazione l'appello viene invece trattato e deciso dal giudice monocratico.

Se in sede di trattazione il giudice, sentite le parti, rileva che l'impugnazione è manifestamente infondata o inammissibile, il giudice dispone la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. Si procede nello stesso modo anche quando viene proposto appello incidentale e questo e l'appello principale risultano entrambi manifestamente infondati o inammissibili.

Si procede con la discussione orale inoltre quando l'impugnazione appare manifestamente fondata o quando al giudice pare opportuno procedere in questo modo perchè la causa risulta di complessità ridotta o è urgente.

Decisione dopo la discussione orale

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La decisione dopo la discussione orale è disciplinata dal nuovo art. 350 bis c.p.c.

Il primo comma della norma stabilisce che il giudice procede alla decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies (decisione a seguito di trattazione orale) previsto per il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica nei casi previsti:

  • dall'art. 348 bis c.p.c.: quando l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata;
  • dall'art. 350 comma 3: quando l'impugnazione è manifestamente fondata o quando al giudice pare opportuno perchè la causa è urgente o ha una complessità ridotta.

Davanti alla Corte di Appello, una volta che il giudice fa precisare le conclusioni fissa l'udienza davanti al collegio e assegna alle parti i termini per le note conclusionali anteriori rispetto alla data dell'udienza. All'udienza il giudice fa una relazione orale della causa.

La sentenza che viene emessa è motivata in forma sintetica, anche facendo esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto risolutivi o tramite rinvio a precedenti conformi.

Decisione dopo la trattazione e l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria

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Al di fuori delle ipotesi in cui la decisione viene presa dopo la discussione orale appena vista, una volta esaurita la trattazione (art. 350 c.p.c.) e assunti i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria (art. 351 c.p.c.) il giudice istruttore fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti i seguenti termini perentori:

  • fino a 60 giorni prima dell'udienza per depositare note scritte in cui precisare le conclusioni;
  • fino a 30 giorni prima dell'udienza per depositare le comparse conclusionali;
  • fino a 15 giorni prima dell'udienza per depositare le note di replica.

All'udienza la causa viene trattenuta in decisione. Davanti alla Corte di Appello il giudice istruttore riserva la decisione al collegio e la sentenza viene depositata entro 60 giorni.

Rimessione al primo giudice

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Eliminata dalla riforma Cartabia la norma che disciplinava la rimessione al primo giudice per motivi di giurisdizione, resta però, anche se riformato, l'art. 354 c.p.c., che ora si occupa in via generale della rimessione al primo giudice.

In base alla nuova formulazione letterale della norma il giudice dell'appello pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice quando:

  • dichiara nulla la notificazione dell'atto introduttivo;
  • riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte;
  • dichiara la nullità della sentenza di primo grado perché manca la sottoscrizione del giudice.

Nei casi di rimessione al giudice di primo grado il processo deve essere riassunto dalle parti entro tre mesi dalla notifica della sentenza.

Se però contro la sentenza di appello è proposto ricorso per cassazione allora il termine viene interrotto.

Il giudice dell'appello infine può anche:

  • riconoscere la sussistenza di una questione di giurisdizione che il giudice di primo grado ha negato;
  • dichiarare nulli alcuni atti compiuti in primo grado.

In questi due casi ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, che si proceda alla rinnovazione degli atti stessi ai sensi dell'articolo 356 c.p.c.

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Aggiornamento: dicembre 2023