Fase decisoria e rimessione al primo giudice
Conclusa la trattazione della causa, il giudice, a meno che non provveda all'ammissione e all'assunzione di prove, invita le parti a precisare le conclusioni e a depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
La sentenza è quindi depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
- Discussione orale
- Cause fissate dinanzi al tribunale
- Decisione a seguito di trattazione orale
- Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione
- Rimessione al primo giudice per motivi diversi
Discussione orale
Se l'appello è proposto dinanzi alla corte d'appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, la richiesta, sempre nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle memorie scritte, deve essere riproposta al presidente della corte d'appello alla scadenza del termine previsto per il deposito delle memorie di replica.
A questo punto, il presidente provvede alla richiesta fissando con decreto l'udienza di discussione, la quale è preceduta dalla relazione della causa.
La data dell'udienza va fissata entro sessanta giorni e la sentenza viene poi depositata entro i successivi ulteriori sessanta giorni.
Cause fissate dinanzi al tribunale
Il legislatore, a fini di celerità, ha previsto un meccanismo per evitare lo scambio delle memorie di replica nel caso in cui le cause in grado di appello siano assegnate al tribunale, sancendo che il giudice, se una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali, fissando l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza per il loro deposito e depositando la sentenza in cancelleria nei sessanta giorni successivi.
Decisione a seguito di trattazione orale
In base alle modifiche introdotte dalla legge n. 183/2011, il nuovo comma 6 dell'articolo 352 c.p.c. prevede che se il giudice d'appello non provvede come sopra descritto, allora può decidere l'impugnazione secondo la procedura prevista all'art. 281-sexties c.p.c., ovverosia a seguito di trattazione orale.
In sostanza, per una maggiore velocizzazione dei tempi, il giudice, una volta che le parti abbiano precisato le conclusioni, può ordinare la discussione orale nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva.
Al termine della discussione il giudice pronuncia la sentenza e ne dà lettura in aula.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione del verbale che la contiene da parte del giudice.
Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione
Il giudice d'appello decide nel merito ogni questione che gli sia stata legittimamente sottoposta dalle parti e la sentenza che emette va a sostituirsi a quella emanata dal primo giudice.
Tuttavia, può accadere che egli rimandi le parti dinanzi al primo giudice.
La rimessione può avvenire, innanzitutto, per questioni di giurisdizione, ovverosia nel caso in cui il giudice di appello riformi la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione che il giudice di primo grado aveva negato.
In tal caso le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica della sentenza, termine che può tuttavia interrompersi nel caso in cui sia stato proposto ricorso per cassazione.
E' evidente che l'articolo 353 c.p.c., che è quello che disciplina la rimessione per ragioni di giurisdizione, è volto a salvaguardare il principio del doppio grado di giurisdizione.
Infatti, qualora il giudice d'appello decidesse direttamente sul merito della stessa causa su cui il primo giudice aveva negato la propria giurisdizione si finirebbe con il perdere un grado di giudizio.
Rimessione al primo giudice per motivi diversi
La rimessione al primo giudice, in ogni caso, non avviene solo per motivi di giurisdizione.
In verità, le ipotesi diverse da questa sono assai limitate, in quanto il principio generale sancito dall'articolo 354 c.p.c. è che fuori dei casi in cui sussistano ragioni di giurisdizione, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice.
Tuttavia, la rimessione è possibile anche nel caso in cui il giudice dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva o riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte o, infine, dichiari la nullità della sentenza di primo grado perché manca la sottoscrizione del giudice.
La rimessione può essere ordinata, inoltre, nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo.
Laddove, invece, la nullità sia dichiarata dal giudice d'appello con riferimento ad altri atti del processo, egli ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione.
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