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Gli ordini di esibizione delle prove documentali

Il giudice, se ritiene necessario acquisire al processo un documento, può chiederne l'esibizione alla parte o al terzo che ne sia in possesso


Guida di procedura civile

L'art. 210 c.p.c. dispone che il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o un'altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo e che si trovi, appunto, in possesso dell'altra parte o del terzo.

In sostanza, nel caso in cui una parte non abbia la materiale disponibilità di un documento ma sia a conoscenza di chi ne sia in possesso, può rivolgere un'istanza al giudice affinché ne ordini a tale soggetto l'esibizione.

Esibizione prove: discrezionalità giudice istruttore

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Nonostante sia indispensabile un'istanza di parte ai fini dell'esibizione, il relativo ordine è rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale deve valutare la rilevanza del documento ai fini probatori e l'impossibilità di provare la medesima circostanza con altri mezzi istruttori. L'ordine di esibizione, infatti, non può sopperire all'inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova.

Nel disporre l'esibizione, il giudice stabilisce anche le modalità con le quali provvedervi e se sia necessario produrre il documento in originale o in copia.

La decisione del giudice di ordinare o meno l'esibizione di un documento non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione.

I documenti, una volta esibiti e inseriti nel fascicolo d'ufficio, divengono parte del processo.

Ordine di esibizione delle prove nei confronti di un terzo

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L'art. 211 c.p.c. si occupa specificamente dell'ordine di esibizione nei confronti di un terzo, prevedendo che in tal caso il giudice istruttore debba cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo.

In sostanza, egli deve evitare che il terzo subisca un grave danno dall'esibizione o sia costretto a violare un segreto legalmente protetto.

Prima di ordinare l'esibizione, il giudice può anche disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un termine per provvedervi. La mancata citazione nel termine è da intendersi come rinuncia della parte al mezzo istruttorio.

In ogni caso, l'istanza può essere accolta anche senza previa citazione del terzo.

Contro l'ordine di esibizione, il terzo può fare opposizione intervenendo in giudizio di sua spontanea volontà prima della scadenza del termine che gli è stato assegnato per l'esibizione.

Richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione

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L'art. 213 c.p.c. prevede, infine, che il giudice può anche richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, dei quali ritenga necessaria l'acquisizione nel processo.

Anche se sulla questione non vi è unanimità di vedute, la dottrina e la giurisprudenza prevalente ritengono che tale mezzo istruttorio abbia carattere residuale rispetto all'ordine di esibizione e sia utilizzabile esclusivamente nel caso in cui la parte non possa avvalersene.

In sostanza, secondo tale orientamento, la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione consente l'acquisizione nel processo di atti o documenti che sono in esclusivo possesso della P.A. in ragione delle attività da questa svolte.

Il rifiuto di esibizione del documento

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Se l'ordine di esibizione riguarda l'altra parte e questa si rifiuti immotivatamente di produrre il documento richiesto, secondo la prevalente giurisprudenza non è possibile procedere all'esecuzione coattiva, nonostante  si tratti di un obbligo di dare, di per sé fungibile.

E' evidente, tuttavia, che da tale comportamento il giudice potrà trarre un argomento di prova, sulla base di quanto previsto dall'articolo 116 c.p.c..

Se il rifiuto, invece, provenga dal terzo è evidente che non si avrà nessuna rilevanza sul piano probatorio, essendo peraltro anche in questo caso da ritenersi esclusa la possibilità di provvedere coattivamente.

E' tuttavia ben possibile che il giudice disponga l'ispezione secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 118 c.p.c. 

Aggiornamento: novembre 2019