Esecutorietà e notificazione delle sentenze
- Sospensione della provvisoria esecutorietà
- L'inibitoria della sentenza
- La notificazione delle sentenze
Sospensione della provvisoria esecutorietà
Tuttavia la provvisoria esecutorietà della sentenza può essere sospesa, anche parzialmente, dal giudice d'appello su istanza di parte da proporsi con l'impugnazione principale o incidentale.
Dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello si occupa l'articolo 283 c.p.c modificato dalla riforma Cartabia e applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.
L'inibitoria della sentenza
Più nel dettaglio, la parte che ricorre in appello o che, appellata, decide di proporre appello incidentale, può chiedere la cd. inibitoria della sentenza.
I presupposti per richiederla, dopo la riforma sono:
- apparenza di un'impugnazione fondata;
- possibilità che dall'esecuzione della sentenza derivi un pregiudizio grave e irreparabile; se la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro il pregiudizio può essere rappresentato dalla eventuale insolvenza di una delle parti.
Al ricorrere di tali presupposti il giudice può disporre l'inibitoria con o senza cauzione. Egli vi provvede, per regola generale, con ordinanza non impugnabile emessa nella prima udienza.
La parte, tuttavia, può chiedere con ricorso che la decisione venga emessa prima dell'udienza di comparizione.
In tale ipotesi il presidente del collegio o il tribunale (a seconda di quale sia l'organo competente per l'impugnazione) ordina con decreto la comparizione delle parti in camera di consiglio e, con lo stesso decreto, anche l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza nel caso in cui ricorrano giusti motivi di urgenza e con riserva di confermare, modificare o revocare il decreto all'udienza in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
Sempre in tale ipotesi, il giudice fissa poi un'apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.
L'istanza per chiedere la sospensione totale o parziale della sentenza di primo grado può essere proposta e anche riproposta in sede di appello, se ci sono cambiamenti delle circostanze. Mutamenti che le parti devono avere cura di indicare nel ricorso a pena di inammissibilità.
Se poi l'istanza avanzata o riproposta in sede di appello risulta manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile (ma revocabile con la sentenza che definisce il giudizio) ha la facoltà di condannare la parte che l'ha proposta al pagamento di una pena pecuniaria in favore della cassa delle ammende dell'importo minimo di 250,00 euro fino alla somma massima di 1000,00 euro.
La notificazione delle sentenze
Della notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine per procedere all'impugnazione si occupa l'articolo 285 c.p.c.
Con riferimento alla notificazione della sentenza occorre rilevare che del deposito del provvedimento in cancelleria è data notizia da parte del cancelliere mediante biglietto contenente il dispositivo comunicato ai procuratori.
Il termine annuale per proporre impugnazione decorre da tale momento.
Tuttavia, la parte che ha interesse a far decorrere il termine breve per l'appello può far notificare la sentenza alla controparte, la quale, a far data dalla notifica, avrà solo 30 giorni per impugnarla.
Alla notifica si procede su istanza di parte ai sensi dell'articolo 170 c.p.c.
La notifica, dopo la costituzione in giudizio, va fatta al procuratore costituito, a meno che la legge non disponga diversamente.
Nel caso in cui il procuratore si sia costituito per più parti è sufficiente comunque la consegna di una sola copia dell'atto.
Quando invece la parte, nei casi consentiti dalla legge, si costituisca personalmente in giudizio, la notifica deve essere fatta alla residenza dichiarata o al domicilio eletto.
Notificazione in caso di interruzione del processo
Ai sensi dell'articolo 286 c.p.c, se dopo la chiusura della discussione si è verificata la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, la notificazione della sentenza può essere fatta a coloro ai quali spetta stare in giudizio; se invece si è verificata la morte, la radiazione o la sospensione del procuratore, la notificazione va fatta alla parte personalmente.
Aggiornamento: novembre 2023
