Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

Cos'è la consulenza tecnica preventiva, quando si compie e come può essere compiuta.

 La consulenza tecnica preventiva è un procedimento disciplinato dall'articolo 696 bis del codice di procedura civile, da non confondere con l'accertamento tecnico preventivo finalizzato alla conciliazione, che è invece disciplinato dall'art. 696

Consulenza tecnica preventiva: quando chiederla

La consulenza tecnica preventiva può essere richiesta quando si intenda procedere all'accertamento e alla relativa determinazione dei crediti che derivano dalla mancata o inesatta esecuzione di obblighi contrattuali o da fatto illecito.

A tal fine, il presidente del tribunale o il giudice di pace nomina un consulente d'ufficio che compie tutti gli accertamenti necessari ma, prima di depositare la sua consulenza, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Disciplina di riferimento

La norma di riferimento è l'art. 696 c.p.c.

Il testo della disposizione recita:

"L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili".

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2023, n. 222 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico"

Conciliazione delle parti

Se, l'esito del tentativo di conciliazione è positivo, di tale conciliazione si forma processo verbale (esente da imposta di registro), al quale il giudice attribuisce efficacia di titolo esecutivo ai fini sia dell'espropriazione, sia dell'esecuzione in forma specifica, sia dell'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Consulenza tecnica preventiva e giudizio di merito

La conciliazione, tuttavia, potrebbe anche non riuscire, ma ciò non vuol dire che il procedimento di consulenza tecnica preventiva sia risultato inutile, anzi: se la conciliazione non riesce, la relazione del consulente d'ufficio può essere acquisita nel successivo giudizio di merito, a semplice richiesta di una delle parti.

Vedi anche:

Fac-simile di ricorso consulenza tecnica preventiva
Accertamento tecnico preventivo (guida con fac-simile)