Nel processo di esecuzione vi sono alcuni atti che, pur qualificandosi come esecutivi perché la loro funzione si ricollega al processo, devono tuttavia essere compiuti prima dell'inizio del processo stesso.
Proprio per tale ragione, ci si riferisce ad essi come ad atti "preliminari o preparatori". Si tratta, in particolare, degli atti necessari a preparare terreno fertile per la realizzazione delle attività inirenti il processo esecutivo vero e proprio.
Atti preliminari all'esecuzione: quali sono
A individuare gli atti preliminari all'esecuzione è l'articolo 479 del codice di procedura civile, il quale sancisce chiaramente che, a meno che la legge non disponga diversamente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione al debitore di due diversi atti, ovverosia:
- titolo esecutivo (o della sua copia conforme all'originale);
- atto di precetto.
Come notificare gli atti preliminari all'esecuzione
La notificazione del titolo esecutivo va fatta alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 137 ss. c.p.c..
Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato unitamente a questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.
Funzione degli atti preliminari
Gli atti preliminari all'esecuzione, in sostanza, hanno la funzione di preannunciare al debitore il proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata e gli forniscono in tal modo, da un lato, la possibilità di adempiere spontaneamente la propria obbligazione evitando l'esecuzione e le relative spese e, dall'altro lato, la possibilità di conoscere gli elementi dell'esecuzione preannunciata e di contestarne eventualmente la legittimità.
Di conseguenza, la notifica di tali atti costituisce una condizione di procedibilità dell'azione che, se manca, legittima il debitore ad opporsi all'esecuzione.
