Nell'ordinamento giuridico italiano esistono tre situazioni c.d. "di dominio": la proprietà, il possesso e la detenzione.
Sebbene, per determinati aspetti, tali situazioni possono coincidere, dal punto di vista giuridico esse costituiscono tre fattispecie distinte e danno luogo a relazioni differenti - e, dunque, disciplinate e tutelate in maniera diversa dall'ordinamento - con il bene oggetto del diritto.
La proprietà quale situazione di diritto
La proprietà è una situazione "formale" o di diritto, disciplinata sia dal codice civile che dalla Costituzione.
L'art. 832 c.c., pur non dettandone una precisa definizione, statuisce il diritto per il proprietario "di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo",e l'art. 42 della Carta Costituzionale riconosce e garantisce la proprietà privata, rinviando al legislatore la determinazione dei "modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti".
Entrambe le norme sottolineano le caratteristiche principali della proprietà.
La proprietà costituisce, infatti, un diritto reale di godimento su cosa propria e risulta contraddistinta dai profili di:
- immediatezza;
- assolutezza;
- inerenza;
- pienezza;
- esclusività;
- elasticità;
- imprescrittibilità;
- perpetuità.
Il possesso e la detenzione quali situazioni di fatto
Il possesso e la detenzione, invece, sono situazioni "materiali" o di fatto che determinano l'attribuzione al soggetto attivo solo di taluni poteri.
Il possesso
Il possesso, definito dall'art. 1140, 1° comma, c.c., consiste nel "potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale".
La differenza tra la proprietà e il possesso concerne la distinzione stessa tra la titolarità e l'esercizio del diritto: in altri termini, il possessore si comporta come il proprietario della cosa, pur non essendolo (c.d. "animus possidendi").
La detenzione
La detenzione, invece, individuata dal 2° comma dell'art. 1140 c.c., nonché dal successivo art. 1141 c.c., rappresenta un'ulteriore situazione soggettiva, che, al contrario del possesso, si caratterizza per il riconoscimento dell'altruità della proprietà (o di altro diritto reale).
In sostanza, la detenzione consiste nella mera disponibilità materiale della cosa (si pensi alla locazione, al noleggio, ecc.), da parte di chi riconosca che il possesso e la proprietà sono di altri soggetti (c.d. "animus detinendi").
Tre situazioni di dominio distinte
Pur potendo coincidere, combinando nel medesimo soggetto, le tre figure di dominio possono manifestarsi singolarmente e, per questo motivo sono ritenute meritevoli di disciplina e tutela da parte dell'ordinamento giuridico.
È opportuno, quindi, soffermarsi sulle nozioni tecniche e giuridiche delle tre fattispecie, tracciandone in primis i caratteri distintivi e le differenze, prima di approfondirne il contenuto, gli effetti e le forme di tutela che l'ordinamento appresta nei loro riguardi.
