Le associazioni

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Cosa sono le associazioni: distinzione tra associazioni riconosciute e non riconosciute, modalità di costituzione e di estinzione delle stesse

Le associazioni (art. 14-42bis c.c.) sono enti a struttura aperta, che si differenziano da fondazioni e comitati e che nascono al fine di perseguire uno scopo senza fini di lucro. Possono essere riconosciute o non riconosciute.

Cos'è un'associazione

Un'associazione è un un'organizzazione collettiva che agisce senza finalità di profitto (no profit) e che nasce per la volontà di un gruppo di persone di associarsi in modo democratico per perseguire un obiettivo comune di natura ideale.
L'associazione si distingue dalla Società che, al contrario, si caratterizza per uno scopo lucrativo (società lucrativa) o mutualistico (società cooperativa). Si differenzia, altresì, dal Comitato perché questo di solito è temporaneo, e dalla Fondazione perché questa persegue i suoi obiettivi attraverso la conservazione e l’impiego di un patrimonio.

Le associazioni nella Costituzione

Le associazioni nell'ordinamento giuridico italiano si fondano sul riconoscimento, a livello costituzionale, del diritto di associazione.
L'art. 18 della Costituzione prevede infatti che: "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. 2.Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare."
Il diritto di associazione è infatti uno dei modi attraverso i quali i cittadini possono manifestare la loro libertà personale, riconosciuta dall'art. 13 Cost. ed esplicare la loro personalità all'interno delle formazioni sociali, come previsto dall'art. 2 della Costituzione.

Forma giuridica delle associazioni

Le associazioni, dal punto di vista formale, si distinguono in due tipi principali:
  • le associazioni riconosciute;
  • le associazioni non riconosciute.
Il riconoscimento, come vedremo, è quello da cui originano le principali differenze tra questi due tipi di associazioni.

Associazioni riconosciute (artt. 14-35 c.c.)

Le associazioni riconosciute (artt. 14-35 c.c.) sono dotate di personalità giuridica e, quindi, di autonomia patrimoniale perfetta. Esse sono dotate di un patrimonio con il quale rispondono nei confronti dei terzi, senza alcun coinvolgimento degli amministratori. Il patrimonio dell'associazione riconosciuta è nettamente autonomo e separato da quello dei singoli associati.

Le associazioni registrate nell'apposito registro delle persone giuridiche, che dimostrano di disporre di un patrimonio di per sé sufficiente al raggiungimento dello scopo, che si sottopongono al controllo pubblico sulla legittimità dell'atto costitutivo e dello statuto, hanno pertanto una loro autonomia patrimoniale, che consente agli amministratori di beneficiare della liberazione da ogni personale responsabilità.

Associazioni del terzo settore

Le associazioni riconosciute, se appartengono al terzo settore sono soggette al decreto legislativo n. 117/2017 che contiene il "Codice del Terzo Settore", le altre, invece, continuano a essere disciplinate dal codice civile (artt. 14-35) e da leggi speciali.

A definire quali associazioni riconosciute fanno parte del terzo settore è, come anticipato, l'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 che così dispone: "Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore".

Norma che, parimenti definisce quali associazioni non sono enti del Terzo settore e quindi non sono soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 117/2017, ossia "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4".

Associazioni non riconosciute (artt. 36-42 bis c.c.)

Le associazioni non riconosciute (artt. 36-42 bis c.c.), ancorché sfornite di personalità giuridica, sono considerate dall'ordinamento come soggetti di diritto autonomo, ossia come centri di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle degli associati, e sono perciò dotate di autonoma legittimazione sostanziale e processuale: ne consegue che tali associazioni sono le uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da esse posti in essere ed assumono in via esclusiva la qualità di parti nelle relative controversie (Cass. n. 34523/2022).

Le associazioni non riconosciute (artt. 36-42bis c.c.) sono dotate di un fondo comune. Il fondo comune viene qualificato come un patrimonio autonomo, distinto da quello dei singoli associati. Il Fondo comune viene disciplinato dall'art. 37 c.c, il quale afferma che i contributi degli associati ed i beni acquistati mediante l'utilizzo di questi contributi vanno a costituire il fondo comune dell'associazione. Fino a quando l'associazione è in vita, gli associati non possono chiedere che venga diviso o chiedere la propria quota in caso di recesso. 

L'ordinamento interno e l'amministrazione dell'associazione sono definiti dagli accordi degli associati. Le associazioni stanno in giudizio nella persona a cui gli associati hanno conferito la presidenza o la direzione.

L'autonomia patrimoniale dell'associazione non riconosciuta viene definita dalla giurisprudenza come "autonomia patrimoniale imperfetta". Con riferimento alle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune, ma delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. La responsabilità solidale e personale degli associati che in concreto pongono in essere attività negoziali per conto dell'associazione, rappresenta una conseguenza della mancanza di riconoscimento (dell'associazione) e costituisce una garanzia per i terzi (creditori). La responsabilità, inoltre, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi (ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attività dell'ente), con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. 

In particolare, sempre in tema di associazioni non riconosciute, per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma ex lege, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo considerato (cioè abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura; ...), dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione (...); fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Cass. n. 35710/2022).

Se l'atto costitutivo e lo statuto non lo escludono espressamente, le associazioni non riconosciute possono trasformarsi, scindersi e fondersi. L'organo che si occupa dell'amministrazione, in caso di trasformazione, deve predisporre anche una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione che deve contenere l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di 120 giorni precedenti la delibera di trasformazione.

Lo scioglimento di associazione non riconosciuta che, al momento della relativa deliberazione, sia ancora titolare di rapporti giuridici pendenti, non comporta l'estinzione dell'associazione che resta in vita finché detti rapporti non siano definiti. Alla definizione devono procedere gli organi ordinari dell'associazione - i quali rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di prorogatio, conservando il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei diritti dell'associazione - attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21 delle disposizioni di attuazione del codice civile per la procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute (Cass., Sez. 1, n. 9656 del 19/08/1992). 

Tuttavia, la permanenza in vita dell’associazione fino alla definizione integrale dei rapporti pendenti si realizza solo nel caso in cui sia stato deliberato lo scioglimento dell’associazione, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 c.c. Viceversa, l'associazione non riconosciuta (diversamente da quella riconosciuta) si estingue immediatamente, ipso facto, con il verificarsi di una delle cause di estinzione (identiche a quelle previste per l'associazione riconosciuta) contemplate dall’art. 27 c.c. (Cass., Sez. 5, n. 20252 del 09/10/2015). In siffatta evenienza, poi, la liquidazione si attua secondo le modalità stabilite dallo statuto o dall'assemblea, senza che si applichi ex lege il particolare procedimento di liquidazione previsto per le associazioni riconosciute dagli artt. 29, 30, 31 e 32 c.c. e 11 delle relative disposizioni di attuazione (Cass. n. 35710/2022).

Differenze tra associazioni riconosciute e non riconosciute

Queste quindi le differenze principali tra associazioni riconosciute e non riconosciute:

  • solo per le associazioni riconosciute l'atto costitutivo deve essere redatto nella forma dell'atto pubblico;
  • le associazioni riconosciute hanno un patrimonio, quelle non riconosciute un fondo comune;
  • le associazioni riconosciute hanno un'autonomia patrimoniale perfetta, perché il patrimonio della persona giuridica è distinto rispetto a quello dei singoli associati, le associazioni non riconosciute invece hanno un'autonomia patrimoniale imperfetta, differenza da cui scaturisce quella che si va a illustrare, ovvero che:
  • dei debiti verso terzi le associazioni riconosciute rispondono con il loro patrimonio, mentre quelle non riconosciute pagano i debiti con il fondo comune e con i patrimoni di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Il contratto di associazione

Alla base della Costituzione di un'associazione vi è un atto di autonomia contrattuale, che si caratterizza per essere un contratto plurilaterale con comunione di scopo (in ciò differenziandosi dai contratti di scambio) e con organizzazione costituita per la sua attuazione.

Il contratto di associazione, inoltre, ha natura consensuale e, materialmente, è rappresentato da due distinti documenti: l'atto costitutivo e lo statuto.

Elementi essenziali, sui quali deve formarsi l'accordo di tutte le parti per far sì che il vincolo associativo possa ritenersi validamente costituito, sono tre: lo scopo, le regole sull'ordinamento interno e le condizioni per l'ammissione.

L'atto costitutivo: come si fa un'associazione

L'atto costitutivo, in base a quanto dispone l'art. 14 del codice civile, per quanto riguarda le associazioni riconosciute, deve avere la forma dell'atto pubblico, necessario per poter chiedere il riconoscimento e l'attribuzione di un codice fiscale. Le associazioni non riconosciute, invece, non necessitano di tale particolare formalità nel momento in cui si costituiscono.

L'atto costituivo al suo interno, deve indicare i seguenti elementi: la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo associativo, il patrimonio, la sede dell'associazione, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione al suo interno. Esso inoltre può contenere riferimenti alle regole di estinzione e alla devoluzione del patrimonio.

La struttura dell'associazione

A caratterizzare l'associazione dagli altri contratti dello stesso tipo presenti nel nostro ordinamento, è innanzitutto la sua struttura. Tale istituzione, infatti, è a struttura aperta e prevede la possibilità di nuove adesioni senza che la struttura contrattuale sia modificata.

Lo scopo

Come anticipato una delle caratteristiche più importanti di ogni associazione è rappresentata dallo scopo, che è di natura ideale o, comunque, non economica. Ad esempio sono associazioni i partiti o i sindacati che perseguono finalità politiche e sindacali.

Ai sensi dell'art. 27 del Codice civile, il raggiungimento dello scopo e l'impossibilità di perseguirlo sono due delle diverse cause di estinzione della persona giuridica.

La qualità di associato

L'adesione all'associazione, come emerge da quanto detto, può essere sia contestuale alla sua costituzione, che successiva. Giuridicamente, quest'ultima ha la stessa natura della partecipazione originaria.

La posizione di parte nel rapporto di associazione è rappresentata dalla qualità di associato, che fa sorgere in capo a un soggetto la titolarità di diritti e doveri che derivano dal contratto associativo e per i quali vige il principio di uguaglianza.

A tal proposito si sottolinea che gli associati esercitano il diritto di usufruire dei servizi dell'associazione o di utilizzarne gli impianti secondo le modalità che sono determinate annualmente dagli organi direttivi, con conseguente variabilità dei contributi dovuti nella misura stabilita da questi ultimi di anno in anno.

Gli organi dell'associazione

L'organizzazione interna dell'associazione prevede la presenza di numerosi organi. Innanzitutto c'è l'assemblea, composta dagli associati in quanto tali. Ad essa si affianca l'organo esecutivo, rappresentato dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione. Eventualmente può essere istituito anche un organo di controllo: il collegio dei probiviri.

L'assemblea

L'assemblea, in particolare, in alcune materie ha una competenza necessaria e inderogabile. Ci si riferisce alle modificazioni di atto costitutivo e statuto, all'approvazione del bilancio annuale, allo scioglimento anticipato dell'associazione, alla nomina e alla revoca degli amministratori.

A tali materie si aggiungono quelle che lo statuto abbia eventualmente riservato all'assemblea. Questa deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e, poi, ogni volta che se ne ravvisi la necessità. La convocazione può avvenire anche con richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

Gli amministratori

Gli amministratori, invece, sono nominati dall'assemblea: da tale attività gli associati non possono astenersi. La nomina non rappresenta un mandato, ma soltanto un atto con il quale sono designate le persone che compongono l'organo che per legge ha il compito di amministrare l'associazione.

Gli amministratori hanno verso l'ente una responsabilità contrattuale e devono risarcire il danno che abbiano cagionato con l'inadempimento dei loro doveri.

Essi sono poi responsabili anche verso i creditori dell'associazione del danno che abbiano loro cagionato con la violazione dei doveri relativi alla conservazione dell'integrità del patrimonio dell'ente.

Più in generale, gli amministratori sono responsabili per ogni fatto illecito che abbiano cagionato in danno di terzi o di singoli associati nell'esercizio delle loro funzioni.

Recesso ed esclusione dell'associato

La disciplina del recesso per le associazioni riconosciute e non riconosciute è contenuta nell'art. 24 del codice civile.
Al primo comma del suddetto articolo si sancisce che la qualità di socio non può essere trasmessa agli eredi, salvo una piccola eccezione qualora la trasmissione sia consentita perché trascritta all'interno dell'atto costitutivo o dallo statuto.
Rientra nella facoltà dell'associato il potere di poter recedere in ogni momento, ovviamente se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata in forma scritta agli amministratori. Essa ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. Il socio che manifesta l'intenzione di voler recedere dall'associazione deve presentate formale richiesta nell'arco temporale di tre mesi.
Per quanto riguarda invece, l'esclusione di un socio, essa non può essere deliberata mediate assemblea, ma solo se sussistano gravi motivi. L'associato che vede avviata nei propri confronti una proceduta di espulsione può adire all'autorità giudiziaria. 

Estinzione dell'associazione

L'associazione può estinguersi nel caso in cui si verifichi una delle cause previste dall'atto costitutivo, a seguito di deliberazione assembleare, per il raggiungimento dello scopo o sopraggiunta impossibilità di conseguirlo e per venir meno di tutti gli associati.

In ogni caso occorre precisare che tali cause non comportano l'immediata estinzione dell'associazione, la quale è prima messa in stato di liquidazione e si estinguerà solo quando tutti i debiti saranno adempiuti.

Il Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS)

Il decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che è il registro telematico grazie al quale viene assicurata la massima trasparenza degli enti del terzo settore, tramite la pubblicità degli elementi informativi in esso iscritti. L'iscrizione a questo registro permette anche alle associazioni di promozione sociale di beneficiare tra l'altro di agevolazioni anche fiscali, di accedere al 5 per mille e nei casi previsti di acquisire la personalità giuridica, se l'associazione non è dotata.

Le procedure per iscriversi al registro, depositare gli atti, le regole per la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS sono contenute nel Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 e dai relativi allegati.