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Fondo di garanzia: veicolo assicurato presso impresa in liquidazione coatta

Guida sull'infortunistica stradale
Quando è possibile l'intervento del Fondo in tale ipotesi e quali danni vengono risarciti
 

Operatività del F.G.V.S. in caso di assicurazione in liquidazione coatta

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Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è un fondo, istituito presso la CONSAP, che risarcisce i danni causati dalla circolazione di veicoli o natanti in alcune ipotesi previste dall'articolo 283 del codice delle assicurazioni, tra le quali anche il caso in cui il veicolo o il natante sia assicurato presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

Sinistri verificatisi in Italia

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Più nel dettaglio, l'articolo 283 pone tra le ipotesi che determinano l'operatività del F.G.V.S. i casi in cui il sinistro si sia verificato in Italia e il veicolo o il natante interessato dallo stesso risulti assicurato presso una Compagnia di assicurazione che operi in Italia in regime di stabilimento o di liberà di prestazione e che al momento dell'incidente si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.
In tal caso, il risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona che per i danni alle cose nei limiti dei massimali previsti dal regolamento di cui all'articolo 128 del codice delle assicurazioni per i veicoli o i i natanti della categoria alla quale appartiene il mezzo che ha cagionato il danno.

Sinistri verificatisi in altro Stato membro

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Il codice delle assicurazioni, in ogni caso, prevede anche un'ulteriore ipotesi di operatività del Fondo di garanzia per le vittime della strada connessa allo stato di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione: quello, contemplato dall'articolo 284, in cui il sinistro si sia verificato nel territorio di un altro Stato membro e sia stato causato da veicoli che sono immatricolati in tale Stato ma che sono assicurati presso un'impresa che ha sede legale in Italia, opera nel predetto paese in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e al momento del sinistro si trova in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

Surroga e regresso

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Sia che il sinistro si sia verificato in Italia, sia che si sia verificato all'estero, vale il principio in forza del quale il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta e beneficia del medesimo trattamento che il codice delle assicurazioni (all'articolo 258, comma 4, lettera a) prevede per i crediti di assicurazione indicati. Inoltre, in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, l'impresa di assicurazione che provvede concretamente alla liquidazione del danno ha diritto di regresso nei confronti del Fondo.

La liquidazione delle imprese di assicurazione

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Meritano, infine, alcuni cenni le procedure di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione.
A tal proposito, va innanzitutto precisato che la nomina di uno o più commissari è di competenza dell'ISVAP, che è tenuta a esercitare la vigilanza sull'intera procedura.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 169 del codice delle assicurazione, in via generale i contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo, mentre i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso alla data di pubblicazione del provvedimento, continuano a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio, nei limiti delle somme minime per cui vi è obbligo di assicurazione.
Agli assicurati è poi data la possibilità di recedere dal contratto, dandone comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione e con effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.
Infine resta da dire che l'articolo 295 del codice delle assicurazioni prevede la possibilità che il commissario dell'impresa in liquidazione venga autorizzato con il decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti che si sono verificati prima della pubblicazione del decreto di liquidazione e di quelli che si sono verificati successivamente (fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio) anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Le somme necessarie sono anticipate al commissario dalla CONSAP.

Aggiornamento guida: Ottobre 2017