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La prova testimoniale nell'infortunistica stradale

Guida sull'infortunistica stradale

L'escussione di testimoni è spesso un elemento fondamentale per ricostruire l'esatta dinamica di un incidente ma, oggi, è assoggettata a regole ben precise da rispettare

 

L'importanza della prova testimoniale

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Nell'infortunistica stradale, come in moltissime altre materie oggetto di accertamento giuridico, la prova testimoniale assume un'importanza fondamentale. 

La presenza di testimoni sul luogo di accadimento del sinistro, infatti, è spesso l'unico elemento con il quale è possibile ricostruire l'esatta dinamica che ha caratterizzato l'incidente e le effettive responsabilità nella sua causazione.

La legge sulla concorrenza

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Tuttavia, negli anni si sono purtroppo registrati numerosi casi di testimoni falsi o quanto meno dubbi, comparsi improvvisamente in corso di causa quando le cose per il danneggiato (o presunto tale) iniziavano a complicarsi e l'iter risarcitorio incontrava degli ostacoli.

Per porre rimedio ad abusi e garantire la genuinità delle procedure di risarcimento danni, quindi, il legislatore del 2017 è intervenuto a dettare delle regole ben precise sull'indicazione dei nominativi delle persone che hanno assistito a un sinistro, contenute nella cd. legge annuale per il mercato e la concorrenza (numero 124/2017).

Quando indicare i testimoni

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In particolare oggi, nel caso in cui i sinistri abbiano provocato soli danni a cose (e non o non anche lesioni personali), il danneggiato deve identificare gli eventuali testimoni presenti sul luogo in cui è avvenuto l'incidente già nella denuncia di sinistro o comunque nel primo atto formale nei confronti dell'impresa di assicurazione.

In mancanza di tale indicazione, l'identificazione è richiesta dall'assicurazione con raccomandata a/r entro 60 giorni dalla denuncia di sinistro. Una volta ricevuta la richiesta, la parte deve comunicare i testimoni entro i successivi 60 giorni, sempre con raccomandata con avviso di ricevimento.

I termini per identificare i testimoni, tuttavia, non valgono solo per il danneggiato: anche l'impresa di assicurazione è tenuta a individuare e comunicare ulteriori testimoni nel termine di 60 giorni da quando ha ricevuto la relativa comunicazione da parte del danneggiato.

Conseguenze dell'omessa indicazione dei testimoni

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Se i testimoni sono identificati in un momento successivo rispetto ai termini massimi appena visti, la prova testimoniale addotta risulta inammissibile, pur se restano salve le risultanze contenute nei verbali delle autorità che siano eventualmente intervenute sul luogo dell'incidente.

Inoltre, nel caso in cui la vicenda sfoci in un contenzioso giudiziario, il giudice non ammette le testimonianze che non risultino acquisite con le modalità previste dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza, salvo che risulti comprovata un'oggettiva impossibilità di identificare i testimoni in maniera tempestiva.

Testimoni in più di tre sinistri

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L'intervento legislativo del 2017 ha inoltre posto un freno a un altro fenomeno odioso: quello dei cd. "testimoni di professione".

Infatti il giudice, ogniqualvolta accerti, nell'ambito delle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni connessi alla circolazione stradale, che in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni ricorrano i medesimi nominativi di testimoni, è tenuto a trasmettere un'apposita informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza. L'accertamento dei nominativi può avvenire anche su documentata segnalazione delle parti.

Per ovvie ragioni, la segnalazione non riguarda mai i nominativi di ufficiali o agenti delle autorità di polizia chiamati a testimoniare.

 

Aggiornamento: 14 marzo 2018