Il risarcimento delle lesioni all'integrità psico-fisica di un soggetto, nel nostro ordinamento, viene valutato utilizzando metodi che variano a seconda del contesto in cui il danno è stato cagionato.
In particolare, se le lesioni derivano da sinistri stradali si fa riferimento alle previsioni di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni, (così come modificati dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) mentre negli altri casi occorre ricorrere alla valutazione in via equitativa di cui all'articolo 1226 del codice civile, il quale stabilisce che "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa".
Se poi il danno si è verificato durante l'orario di lavoro o in itinere (definizione sulla quale ci soffermeremo più avanti),esso viene liquidato facendo riferimento all'articolo 13 d.lgs 38/2000, che contiene le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professional
Lesioni macropermanenti
Come anticipato, il risarcimento dei danni conseguenti a circolazione stradale che si estrinsecano in una lesione permanente all'integrità psico-fisica del soggetto coinvolto trova la sua fonte di disciplina nel codice delle assicurazioni.
Più nel dettaglio, nel caso in cui i postumi permanenti riportati in conseguenza del sinistro siano valutati in misura pari o superiore al 10% il criterio di liquidazione è fissato dal legislatore all'articolo 138. Tale norma prevede la predisposizione, con decreto del Presidente della Repubblica, di una tabella unica su tutto il territorio nazionale che disciplini le menomazioni attribuendo ad ogni singolo punto di invalidità un valore pecuniario e tenga conto dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
Tuttavia, prima del 2022 non esisteva una tabella unica a livello nazionale per il risarcimento dei danni non patrimoniali di non lieve entità. I giudici facevano pertanto riferimento alla tabella del Tribunale di Milano che era la più diffusa, anche se non vincolante. Ciò aveva però prodotto disparità nell'applicazione dela suddetta disciplina e nella declinazione del risarcimento nelle diverse zone d'Italia.
- L'articolo 138 dettava, infatti, unicamente i principi e i criteri che avrebbero dovuto ispirare la redazione della tabella unica nazionale, precisando che:
per danno biologico, ai suoi effetti, si intende la "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"; - nei fissare i valori economici deve farsi riferimento al sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
- il valore economico attribuito a ciascun punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
- il valore economico attribuito a ciascun punto è invece funzione decrescente dell'età del soggetto;
- il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento deve determinarsi considerando la percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno;
- l'ammontare del danno può essere aumentato sino al 30% se la menomazione incide su aspetti dinamico-relazionali del danneggiato in maniera rilevante.
Con il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 è stato modificato il primo comma della norma nel modo seguente:"Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con due distinti decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 1° maggio 2022, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS, si provvede alla predisposizione di specifiche tabelle uniche per tutto il territorio della Repubblica:
delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso".
La tabella unica è, tuttavia, stata istituita dal D.P.R. 12/2025 e colma un vuoto normativo che, fino ad oggi, era stato compensato dall’utilizzo delle tabelle predisposte dai tribunali, in particolare quelle di Milano e Roma.
Il sistema delineato dal D.P.R. istitutivo si ispira in larga parte ai principi già accolti nelle Tabelle di Milano, considerate dalla Corte di Cassazione il parametro di riferimento nazionale in materia risarcitoria. In questo modo, il nuovo assetto normativo si inserisce in continuità con le prassi già consolidate, evitando brusche rotture con gli orientamenti giurisprudenziali precedenti.
Tuttavia, il regolamento introduce anche elementi di novità sostanziale, tra cui la separazione tra danno morale e danno biologico e una revisione dei criteri relativi all’invalidità temporanea, segnando un’evoluzione significativa nella struttura del risarcimento.
La tabella si applica ai danni cagionati a partire dal 5 marzo 2025 (ai sensi dell'art. 5). Nel campo della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), il sinistro coincide con l’incidente stesso; invece, nell’ambito della responsabilità sanitaria, occorre distinguere tra fatto dannoso (l’errore medico) e sinistro, che — nel modello “claims made” — coincide con la richiesta risarcitoria del danneggiato, anche se presentata in un momento successivo.
Da ciò derivano due principi operativi:
- per la R.C.A., la TUN si applica a tutti gli incidenti accaduti dal 5 marzo 2025 in poi;
- per la responsabilità medica, i nuovi criteri saranno validi per le richieste di risarcimento presentate dopo tale data, anche se il fatto generatore si è verificato in precedenza (purché non siano decorsi i termini di prescrizione).
Durante la fase di transizione, continueranno a essere decisi i procedimenti relativi a sinistri anteriori al 5 marzo 2025, che dovranno essere valutati secondo le regole precedenti. In tali casi, è prevedibile che si continui a fare riferimento alle tabelle giurisprudenziali finora in uso.
Pur in presenza di una disposizione apparentemente chiara, non è escluso che si apra un dibattito sull’eventuale applicabilità retroattiva della TUN. Alcuni potrebbero infatti sostenere l’opportunità di utilizzare i nuovi parametri anche per sinistri avvenuti prima del 5 marzo 2025, generando così un possibile contenzioso interpretativo.
Un aspetto critico del nuovo sistema riguarda l’assenza, al momento dell’entrata in vigore, della tabella medico-legale delle menomazioni prevista dall’art. 138 del Codice delle assicurazioni private, destinata a classificare in modo uniforme le invalidità comprese tra il 10% e il 100%.
Alcuni commentatori hanno ritenuto che questa mancanza possa compromettere l’effettiva applicazione della TUN, sostenendo che le due tabelle debbano operare congiuntamente. Tuttavia, tale posizione appare superabile per due ragioni:
- la riforma dell’art. 138 operata dalla L. 15/2022 ha separato formalmente le due tabelle, che non devono più essere approvate con un unico decreto ma tramite provvedimenti distinti;
- il D.P.R. 12/2025 prevede espressamente una disciplina transitoria, che consente l’immediata operatività della TUN, anche in assenza della tabella medico-legali.
Lesioni micropermanenti
La situazione è diversa in caso in cui le lesioni all'integrità psico-fisica riportate da un soggetto a seguito di un sinistro stradale siano di entità inferiore al 10%.
In tal caso, infatti, l'articolo 139 del codice delle assicurazioni detta dei criteri più certi per il calcolo del risarcimento.
Il procedimento base è molto simile a quello fissato per le macropermanenti, in quanto alla quantificazione del danno si perviene attraverso una serie di operazioni matematiche così articolate: a) moltiplicando il valore monetario del singolo punto d'invalidità per il grado di invalidità permanente; b) moltiplicando tale risultato per un coefficiente determinato dalla legge ed infine c) applicando al risultato ottenuto il cd. demoltiplicatore ossia una riduzione proporzionale all'età della vittima.
La predetta norma, tuttavia, a differenza dell'articolo 138, detta già gli importi del punto base e di ogni singolo giorno di inabilità assoluta, da rivalutare annualmente tenendo conto della variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
L'ultimo aggiornamento è quello di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 luglio 2025, i cui importi sono applicabili a partire da aprile 2025 e sono di euro 56,18 per ogni giorno di inabilità assoluta e di euro 963,40 per il primo punto di invalidità.
Per i punti successivi occorre fare riferimento al coefficiente moltiplicatore fissato dalla legge, che è di 1,1 per un punto percentuale di invalidità pari a 2, di 1,2 per un punto percentuale di invalidità pari a 3, di 1,3 per un punto percentuale di invalidità pari a 4, di 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 5, di 1,7 per un punto percentuale di invalidità pari a 6, di 1,9 per un punto percentuale di invalidità pari a 7, di 2,1 per un punto percentuale di invalidità pari a 8 e di 2,3 per un punto percentuale di invalidità pari a 9.
L'articolo 139 precisa poi cosa debba intendersi per danno biologico, utilizzando la stessa definizione dell'articolo 138, ma precisando che in ogni caso "le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente".
Infine si sottolinea che anche l'ammontare del danno biologico liquidato per le lesioni micropermanenti, al pari di quello liquidato per le lesioni macropermanenti, può essere aumentato dal giudice qualora ciò risulti opportuno alla luce di un equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, questa volta però in misura non superiore ad un quinto.
Il coinvolgimento dell'Inail
In alcuni casi, gli incidenti stradali si definiscono in itinere: si tratta delle ipotesi in cui essi si verificano durante il percorso che si compie per recarsi da casa a lavoro o viceversa, da un luogo di lavoro a un altro o, se manca la mensa aziendale, dal luogo di lavoro a quello di consumo del pasto.
Se si verifica un incidente in itinere nel risarcimento del danno interviene anche l'Inail, con la conseguenza che la denuncia va inviata anche a tale istituto e non solo alla compagnia assicuratrice competente.
Le tabelle Inail, tuttavia, prevedono degli importi più bassi rispetto a quelli fissati per la RC Auto, non tengono in nessun conto l'incidenza del danno morale e non possono considerarsi satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico.
La compagnia, pertanto, in tali casi non è tenuta a corrispondere l'intero risarcimento ma deve comunque pagare il cd. danno differenziale, ovverosia quello determinato sottraendo l'importo delle prestazioni liquidate dall'Inail dall'importo del danno complessivo.
Giurisprudenza
Ecco alcune sentenze rilevanti in materia di lesioni micropermanenti e macropermanenti
"Al di fuori del circoscritto ed eccezionale ambito delle micropermanenti, l'aumento personalizzato del danno biologico è circoscritto agli aspetti dinamico relazionali della vita del soggetto in relazione alle allegazioni e alle prove specificamente addotte, del tutto a prescindere dalla considerazione (e dalla risarcibilità) del danno morale" (Cass. n. 7766/2016)
"Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, il danno alle cose è risarcibile solo se dal fatto siano derivati anche danni alla persona consistiti in una invalidità superiore al 9%, ai sensi dell'art. 138 cod. ass." (Cass. n. 24214/2015)
"L'art. 32, comma 3 quater, d.l. n. 1/2012, così come il precedente comma 3 ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel "diritto vivente"), che il danno biologico sia "suscettibile di accertamento medico-legale", esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, nè unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una "obiettività" dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)" (Cass. n. 18773/2016)
"In caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita" (Cass. n. 339/2016)
"Il valore vincolante della definizione legislativa del danno biologico risultante dagli artt. 138 e 139 del d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. codice delle assicurazioni), non avente carattere innovativo in quanto sostanzialmente ricognitiva e confermativa degli indirizzi giurisprudenziali in materia, impone, nella liquidazione del danno, un obbligo motivazionale congruo ed adeguato, che dia conto, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, sia delle componenti a prova scientifica medico-legale, sia di quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia di quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva)" (Cass. n. 3906/2010)
