Società in nome collettivo

Guida alla società in nome collettivo: disciplina, modalità di costituzione, amministrazione e scioglimento

La società in nome collettivo (SNC), disciplinata dagli artt. 2291-2305 del codice civile, si costituisce con atto pubblico o scrittura privata autenticata, non è dotata di autonomia patrimoniale e se non viene iscritta nel registro delle imprese è irregolare

Cos'è la Società in nome collettivo

La società in nome collettivo è una società di persone disciplinata dagli articoli 2291-2305 del codice civile, che non la definisce. Esso si limita a a mettere in evidenza il fatto che delle obbligazioni societarie ne rispondono i soci solidalmente e illimitatamente, senza che sia opponibile ai terzi l'eventuale patto contrario. In ogni caso, a tutela del patrimonio dei soci, è prevista la preventiva escussione del fondo sociale da parte dei creditori.

Caratteristiche delle s.n.c.

Le principali caratteristiche della s.n.c, come vedremo, sono le seguenti:

  • non ha personalità giuridica;
  • i soci sono responsabili solidalmente e illimitatamente per i debiti sociali;
  • non è possibile stipulare un patto che limiti la responsabilità di uno o più soci nei confronti dei terzi. Tale accordo, se raggiunto, vale solo tra i soci, per cui un debito della società viene pagato da uno dei soci che non avrebbe dovuto pagare il virtù del patto interno, questi ha diritto ad essere rimborsato dagli altri soci;
  • la ragione sociale della società deve riportare almeno il nome di un socio e l'indicazione che si tratta di una s.n.c;
  • non è previsto un capitale minimo;
  • in relazione ai debiti sociali i soci beneficiano della preventiva escussione del patrimonio sociale da parte dei creditori;
  • se la società fallisce falliscono anche i soci;
  • non è prevista la presenza di un'assemblea dei soci, ogni modifica di atto costitutivo e statuto richiede il consenso di tutti i soci a meno che non sia stato diversamente disposto dagli stessi nell'atto costitutivo.

Disciplina della società in nome collettivo

La società in nome collettivo costituisce il modello societario di base per l'esercizio delle attività commerciali, anche se la sua attività può avere anche natura non commerciale. Vero però che è la società semplice a rappresentare la base giuridica delle società di persone. 

Il Codice civile infatti dispone che, per tutto quanto non espressamente regolamentato dal capo III del titolo V del Codice Civile, dedicato alla s.n.c., a quest'ultima si applica la disciplina della società semplice. Ne consegue che sono oggetto di disciplina specifica per la s.n.c il contenuto dell'atto costitutivo, l'autonomia patrimoniale, la forma e la pubblicità. 

Differenze tra s.n.c e società semplice

L'applicazione della disciplina della società semplice alla s.n.c non significa che le due società siano identiche, esse al contrario si distinguono per alcune differenze;

  • le società semplici non possono esercitare attività commerciali;
  • le società semplici possono, portando il patto interno a conoscenza dei terzi, limitare la responsabilità di alcuni soci per i debiti sociali;
  • nelle s.n.c il creditore particolare del singolo socio non può chiedere la liquidazione della sua quota finché dura la società;
  • per le s.n.c sono previste delle tutele del patrimonio che non sono presenti nelle società semplici;
  • la disciplina della s.n.c stabilisce quali sono gli elementi essenziali che devono essere contenuti nell'accordo.

Costituzione della società in nome collettivo

La costituzione della s.n.c prevede la redazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Ai sensi dell'art. 2295 c.c. deve contenere i seguenti dati:

  • il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci;
  • la ragione sociale;
  • i soci che hanno i poteri di amministrazione e di rappresentanza;
  • la sede principale e le eventuali sedi secondarie;
  • l'oggetto sociale;
  • i conferimenti;
  • le prestazioni cui sono obbligati gli eventuali soci d'opera;
  • le quote di partecipazione di ciascun socio agli utili e alle perdite;
  • la durata della società.

Società in nome collettivo irregolare

La s.n.c. è soggetta all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, se questa formalità viene omessa, la società è irregolare. Questo comporta che i rapporti con i terzi siano regolati dalle norme sulla società semplice. Regole decisamente meno favorevoli per i soci a causa della mancanza della pubblicità che garantisce l'iscrizione al Registro delle Imprese, che non è obbligatoria per la società semplice. 

Autonomia patrimoniale della s.n.c

L'autonomia patrimoniale della s.n.c si realizza nella pratica con il beneficio della preventiva escussione del fondo sociale da parte dei creditori della società.

I creditori sociali quindi possono aggredire il patrimonio personale dei singoli soci solo dopo aver aggredito quello sociale e non esserne stati soddisfatti. Ciò senza la necessità che i beni che compongono il patrimonio sociale siano loro indicati dai soci.

Responsabilità solidale ed illimitata dei soci

Nelle società in nome collettivo tutti i soci (non solo, dunque, alcuni di essi) rispondono solidamente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, ex art. 2291, comma 1, c.c. Il 2° comma del citato art. 2291 del codice civile dispone che nei confronti dei terzi il patto contrario alla detta responsabilità solidale ed illimitata dei soci non ha effetto.

Recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di riscossione delle imposte nei confronti delle società di persone, la responsabilità solidale ed illimitata dei soci per i debiti delle dette società, prevista dall'art. 2291 c.c., è operante anche nei rapporti tributari (Cass. civ., Sez. V, 14/01/2022, n. 998, ud. 12/10/21).

Come evidenziato dal Tribunale di Firenze, II Sez. civ., con sentenza del 5/10/2020, n. 1703, i debiti assunti dalle società di persone non possono essere considerati come debiti personali dei loro soci illimitatamente responsabili poiché si tratta di debiti che sono propri della società, nei confronti dei quali i soci illimitatamente responsabili assumono piuttosto la posizione ed il trattamento di garanti ex lege e, nel caso di s.n.c., i soci, rispondendo solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e pur godendo sul piano esecutivo del beneficio di escussione del patrimonio sociale (come sarà argomentato in prosieguo), una volta che sia stato escusso il patrimonio sociale senza esito, possono essere destinatari della pretesa di pagamento da parte dei creditori sociali.

Beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 c.c.

I creditori di una società in nome collettivo, anche se essa è in liquidazione, possono pretendere il pagamento dai singoli soci solo dopo l'escussione del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2304 del codice civile (il beneficium excussionis è un istituto del diritto romano che fu per la prima volta sancito dal Giustiniano all'interno del Corpus Iuris Civilis).

Si può agire, quindi, in executivis verso il socio di una s.n.c. solo se il patrimonio sociale venga a risultare incapiente (cfr., ex plurimis, nella giurisprudenza di merito più recente, Tribunale Velletri, Sentenza, 14/05/2020, n. 723).

La Corte di Cassazione, nella sua massima composizione, con sentenza n. 28709 del 16.12.20, ha statuito che dev'essere il creditore, prima di agire contro il socio, a dover provare l'insufficienza, totale o parziale, del patrimonio sociale, a meno che essa non risulti aliunde dimostrata in modo certo. La preventiva escussione del patrimonio sociale, infatti, non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata, con sufficiente e ragionevole grado di certezza, l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione del credito (così Tribunale Teramo, Sez. lavoro, Sentenza, 24/01/2018, n. 44).

Il succitato beneficio di escussione ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma può comunque agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/10/2020, n. 22629; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/10/2018, n. 25378; Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 16/06/2016, n. 12494; Tribunale Monza, Sez. I, Sentenza, 26/03/2021, n. 677; Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, Sentenza, 27/03/2020, n. 2215).

Il creditore sociale non è obbligato a portare fino in fondo l'azione esecutiva intrapresa nei confronti della società in nome collettivo nel caso in cui possa dimostrare, in qualsiasi momento, l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il credito vantato (così Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 10/01/2017, n. 2799; Tribunale Aosta, Sentenza, 29/09/2015, n. 338; Tribunale Reggio Emilia, Sez. II, Ordinanza, 10/09/2014, n. 5211): in tal caso il creditore, dopo aver provato l'incapienza del patrimonio della s.n.c., può far valere le sue ragioni nei confronti dei soci solidamente ed illimitatamente responsabili.

Il giudizio prognostico in ordine all'infruttuosità dell'azione esecutiva (ovvero ciò che consente di ritenere rispettato il beneficio di escussione pur senza esperire l'azione stessa) presuppone che detta azione esecutiva sia inidonea al soddisfacimento non solo totale, ma neppure parziale delle ragioni di credito azionate, poiché la ratio della garanzia sussidiaria è proprio quella di garantire il pagamento solo nella misura in cui lo stesso non può pervenire, in tutto o in parte, dal debitore principale (cfr. Tribunale Reggio Emilia, Sez. II, 10/09/2014, n. 5211).

Lo stesso esito negativo di un pignoramento presso terzi eseguito a carico della società non è sufficiente a far ritenere certa l'incapienza del patrimonio societario, potendo la società disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 03/03/2011, n. 5136). I creditori sociali, quindi, devono dimostrare che la società in nome collettivo, al di là della procedura esecutiva esperita, non dispone di beni sufficienti a soddisfarli, provando l'inesistenza o l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento totale o parziale del credito (cfr. Corte d'Appello Milano, 29/11/2002).

La dimostrazione della verosimile inutilità dell'esperimento di qualsiasi azione esecutiva, infatti, consente di ritenere soddisfatto il requisito della preventiva escussione del patrimonio sociale.

L'art. 2304 c.c. è riferito alla sola fase esecutiva e non è applicabile all'atto di precetto, che preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva, come non si applica neppure alla cartella esattoriale, anch'essa non costituente un atto esecutivo, come il precetto (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 24/01/2019, n. 1996; Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 27.02.17, n. 4959; Tribunale Venezia, Sez. lavoro, Sentenza, 09/01/2019, n. 2).

Si aggiunga, infine, che la sentenza di condanna pronunciata contro una società in nome collettivo costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile della società, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio, salvo il citato beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale (Tribunale Vicenza, Sez. I, Sentenza, 03/05/2021, n. 916).

Azione sussidiaria dei creditori sociali nei confronti dei soci della s.n.c.

I creditori sociali insoddisfatti, a partire dalla cancellazione della società in nome collettivo dal registro delle imprese, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci (e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi), ex art. 2312, comma 2, c.c.

La citata azione sussidiaria dei creditori sociali nei confronti dei soci è possibile solo nel caso in cui il loro credito sia sorto successivamente alla completa liquidazione dei rapporti passivi della società e, quindi, alla sua estinzione, ovvero se il credito, già esistente durante la vita della società, sia rimasto ad essa ignoto, non sia stato accertato dai liquidatori o non sia stato segnalato dai creditori. Al di fuori della menzionata ipotesi, nel caso di mancata estinzione della società, non trova applicazione l'art. 2312 c.c., ma l'art. 2304 c.c., che fa onere al creditore, come già sopra specificato, di escutere preventivamente il patrimonio sociale.

La responsabilità del singolo socio per i debiti sociali, in virtù del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, sussiste, pertanto, solo se i creditori della società non abbiano trovato nel patrimonio sociale beni sufficienti su cui soddisfare il loro diritto. 

Il socio di una s.n.c in sostanza rischia di veder aggredito il suo patrimonio personale solo se quello societario è insufficiente a fare fronte ai debiti della società.

Amministrazione s.n.c.

L'amministrazione della s.n.c. è molto flessibile. In genere i soci possono amministrare disgiuntamente senza peraltro che vi sia l'obbligo di richiedere il preventivo consenso o di informare preventivamente gli altri di ogni singola decisione. 

Accade spesso però che i soci si accordino per conferire gli incarichi amministrativi ad alcuni di loro, o che optino per un regime di amministrazione disgiunto per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunto invece per gli atti di straordinaria amministrazione.

Conservazione del patrimonio sociale

L'art. 2305 c.c. vieta ai soci di ripartire tra di loro somme che non siano utili, per assicurare la conservazione del patrimonio sociale e tutelare i terzi. Se il capitale sociale va in perdita non si possono distribuire utili fino a che non viene reintegrato. Se vengono distribuiti utili fittizi i soci devono restituire quanto percepito in maniera indebita. 

Obbligo di non concorrenza

I soci delle società in nome collettivo sono vincolati al rispetto di un obbligo di non concorrenza, pena il risarcimento del danno e l'eventuale esclusione dalla società. Nessun socio quindi può esercitare, per conto proprio o di terzi, un'attività in concorrenza con la società o partecipare come socio con responsabilità illimitata in una società concorrente. Per volontà unanime di tutti i soci il divieto di concorrenza può essere abolito. 

Scioglimento della società in nome collettivo

La società in nome collettivo può sciogliersi quando si verificano le condizioni previste per la società semplice:

  • decorso del termine;
  • conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo;
  • volontà di tutti i soci;
  • venir meno della pluralità dei soci senza che essa sia ricostituita nel termine di sei mesi;
  • nei casi ulteriori previsti dal contratto sociale. 

Il codice civile, tuttavia, prevede delle cause specifiche di scioglimento della s.n.c., individuabili nella dichiarazione di fallimento, possibile solo se la società esercita attività commerciale e al quale consegue il fallimento di tutti i soci, e nel provvedimento dell'autorità amministrativa

Liquidazione e cancellazione della s.n.c.

Una volta sciolta la società si procede alla sua liquidazione mediante la nomina di un liquidatore a cui spetta il compito di riscuotere i crediti non ancora riscossi, pagare i debiti e distribuire il patrimonio residuo ai soci. Conclusa la liquidazione si può procedere alla cancellazione della società.

La cancellazione però può anche avvenire senza la preventiva fase della liquidazione, contestualmente allo scioglimento, se non ci sono debiti sociali da soddisfare e i soci decidono di comune accordo di ripartirsi l'attivo e i beni della società.