Modelli industriali

Analisi dei modelli industriali: quali sono, come si suddividono e come vengono disciplinati.

Oltre alle invenzioni industriali, l'ordinamento italiano tutela altre creazioni suscettibili di essere applicate all'industria, ma di minore rilevanza: i modelli industriali. 

Essi si dividono in due categorie, i modelli di utilità e i disegni e i modelli, che sono regolati da una disciplina differenziata, essendo differenziato il loro oggetto.

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I modelli di utilità

I modelli di utilità rilevano nell'ordinamento in quanto, conferendo una nuova forma a macchine, strumenti o, in generale, oggetti d'uso già esistenti, ne incrementano la funzionalità o la comodità.

Tali creazioni sono tutelate attraverso il brevetto, che può essere concesso in presenza dei requisiti di novità, originalità e applicazione industriale.

Anche il brevetto per modello di utilità, così come il brevetto per invenzione industriale, viene rilasciato dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il quale però, in questo caso, non sarà tenuto alla ricerca delle anteriorità. Il brevetto per modello di utilità, inoltre, ha valenza per dieci anni dalla presentazione della domanda e quindi una durata dimezzata rispetto a quella ventennale del brevetto per invenzione industriale.

Occorre specificare che, all'atto pratico, non sempre è agevole distinguere un modello di utilità da un'invenzione industriale. Se, infatti, in via teorica è chiaro che quest'ultima riguarda un prodotto nuovo mentre il primo riguarda il perfezionamento di un'invenzione preesistente, nella pratica spesso i confini tra perfezionamento di un prodotto e creazione di un nuovo prodotto non sono così netti. 

I disegni e i modelli

I disegni e i modelli sono creazioni industriali che hanno ad oggetto l'aspetto esteriore di un prodotto industriale e si concretizzano, sostanzialmente, nell'industrial design. La differenza tra i due sta nel fatto che il disegno è bidimensionale mentre il modello tridimensionale.

Tali creazioni sono tutelate attraverso la registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che può avvenire solo quando i disegni e i modelli siano nuovi e abbiano carattere individuale, ovverosia suscitino in capo a chi li osserva un'impressione diversa rispetto ad altri disegni e modelli.

Una volta ottenuta la registrazione di un disegno o di un modello, il titolare ha diritto all'uso esclusivo dello stesso e di impedirne la copia o l'utilizzo non autorizzato. Tali diritti si estendono anche a modelli e disegni che non producono nell'utilizzatore informato un'impressione diversa rispetto a quello registrato.

I diritti derivanti dalla registrazione del disegno o del modello permangono in capo al titolare per una durata di cinque anni dalla presentazione della domanda, che potrà essere prorogata di quinquennio in quinquennio sino a massimo venticinque anni.

Il disegno o il modello può essere registrato, anziché presso l'UIBM, anche presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, configurandosi così come disegno o modello comunitario, con protezione estesa a tutti gli Stati facenti parte dell'Unione Europea.

L'aspetto che caratterizza la disciplina europea dei disegni e dei modelli sta nel fatto che essa riconosce a tali creazioni una tutela anche in assenza di registrazione. Si tratta, in ogni caso, di una protezione limitata nel tempo a massimo tre anni dal momento in cui il disegno o il modello è stato per la prima volta reso pubblico all'interno dell'Unione.

I disegni e i modelli, oltre che tramite registrazione, se hanno carattere creativo e valore artistico, possono essere tutelati anche mediante il diritto d'autore, la cui durata, però, sarà limitata, rispetto ai settanta anni generalmente previsti, a trenta anni dalla morte del loro autore.