- Cos'è il brevetto europeo
- La convenzione
- Come ottenere il brevetto europeo
- Il deposito della domanda
- L'esame di merito
- Concessione o diniego del brevetto
- Brevetto europeo anche in assenza di brevetto nazionale
- Durata e circolazione del brevetto europeo
- Brevetto europeo con effetto unitario
- Giurisdizione unica
Cos'è il brevetto europeo
Il brevetto europeo è un brevetto (per invenzione industriale o modello di utilità) che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e concessione.
La convenzione
Una volta conseguito, esso consente di ottenere un brevetto negli Stati che partecipano alla relativa Convenzione, ovverosia: Albania, Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria, oltre che in Bosnia-Erzegovina e in Montenegro.
In buona sostanza, il titolare di un brevetto europeo, dopo aver espletato la necessaria procedura di convalida nazionale, diviene titolare dei medesimi diritti che derivano ai titolari di brevetto nazionale nello Stato interessato.
Come ottenere il brevetto europeo
La domanda di brevetto europeo va presentata in lingua inglese, francese o tedesca presso l'Ufficio Europeo dei brevetti, che ha sede a Monaco di Baviera, a Berlino e a L'Aja, o presso l'Ufficio brevetti nazionale di uno degli Stati aderenti alla Convenzione.
La domanda di brevetto europeo originata dall'Italia va depositata presso la Camera di Commercio di Roma, che a sua volta la invierà all'UIBM.
La procedura consta di due fasi: quella del deposito della domanda e quella dell'esame del merito della domanda, che si conclude con la concessione o meno del brevetto.
Il deposito della domanda
La fase del deposito della domanda ricomprende sia la verifica della sussistenza delle condizioni formali richieste per il deposito che la verifica del carattere della novità. Solo dopo il completamento di tali verifiche la domanda, insieme al rapporto di ricerca delle anteriorità, viene pubblicata.
Con specifico riferimento ai requisiti formali richiesti per il deposito di una domanda di brevetto europeo, di particolare importanza è la formulazione della parte introduttiva, che non deve più essere necessariamente preceduta da un titolo, atta a dimostrare che l'invenzione offre un vantaggio rispetto allo stato dell'arte e che la rivendicazione o le rivendicazioni principali soddisfano dei requisiti ben delineati e includono tutte le caratteristiche essenziali. E' richiesta, poi, la specificazione del campo tecnico cui si riferisce l'invenzione.
La parte introduttiva è seguita dalla descrizione specifica, che contiene uno o più esempi dell'esecuzione dell'invenzione. Vi sono poi le rivendicazioni e il riassunto.
L'esame di merito
Alla fase del deposito segue la fase dell'esame del merito della domanda, al termine della quale il brevetto europeo è concesso o negato.
In sostanza si va ad analizzare, assodata l'insussistenza delle anteriorità, che vi sia un'attività inventiva e che i risultati di questa siano suscettibili di applicazione industriale.
Concessione o diniego del brevetto
II diniego di brevetto europeo ha valenza in tutti gli Stati nei quali avrebbe potuto essere convalidato e può essere opposto dinanzi a una Commissione di Appello.
Anche la concessione può essere impugnata, da qualsiasi soggetto terzo, entro nove mesi e tale impugnazione è valutata da una Divisione dell'Ufficio Brevetti Europeo appositamente costituita.
Brevetto europeo anche in assenza di brevetto nazionale
Il brevetto europeo può essere richiesto anche indipendentemente dalla sussistenza di un brevetto nazionale. In ogni caso, se vi è stato deposito nazionale e il deposito di brevetto europeo viene effettuato entro massimo dodici mesi, le date di deposito sono considerate coincidenti ed è possibile rivendicare la priorità del brevetto europeo. Trascorsi dodici mesi dal deposito nazionale, la possibilità di depositare un brevetto europeo non è di certo preclusa, ma non è più possibile rivendicarne la priorità.
Durata e circolazione del brevetto europeo
Il brevetto europeo, così come quello nazionale italiano, ha durata ventennale.
Anche esso può essere liberamente trasferito o divenire oggetto di licenza sia esclusiva che non esclusiva e può anche essere oggetto di diritti di garanzia.
Brevetto europeo con effetto unitario
A partire dall'1 giugno 2023 risulta operativo il brevetto unitario europeo che si affianca alla tutela nazionale ed europea in materia.
Trattasi di un attestato che viene rilasciato all'ufficio europeo dei brevetto e consente di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale dei 18 paesi aderenti all’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB): Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia, Romania.
Giurisdizione unica
Unica sarà anche la giurisdizione in caso di violazioni della normativa, contraffazioni, richieste risarcitorie, revoche, domande riconvenzionali, misure cautelari e sanzioni.
Le corti che faranno parte del tribunale unificato europeo sono state individuate in Parigi, Monaco e Londra, tuttavia, la Brexit potrebbe comportare il trasferimento di tale ultima sede a Milano.
