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Scioglimento e liquidazione società di capitali

Avv. Valeria Zeppilli - Le cause di scioglimento sono comuni a tutte le tipologie di società di capitali e si dividono in cause legali, cause volontarie e cause statutarie

Le cause di scioglimento delle società di capitali

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Esse sono da ravvisare nel decorso del termine eventualmente fissato, nel conseguimento dell'oggetto sociale o nella sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, nell'impossibilità di funzionamento, nell'inattività continuata dell'assemblea, nella riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo previsto dalla legge senza che lo stesso sia stato reintegrato, nelle conseguenze della delibera dell'assemblea straordinaria in caso di recesso di uno o più soci, nell'impossibilità di provvedere al rimborso delle azioni di questi senza ridurre il capitale sociale, nelle cause ulteriori eventualmente previste nell'atto costitutivo o nello statuto.

L'iter di estinzione di una società di capitali

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L'estinzione di una società di capitali si sviluppa in tre fasi: scioglimento, liquidazione, estinzione. Tale iter è avviato dagli amministratori.

In buona sostanza, gli amministratori, una volta venuti a conoscenza del verificarsi di una causa di scioglimento, devono innanzitutto iscrivere nel registro delle imprese una dichiarazione con la quale ne accertano la causa. Essi, inoltre, devono tempestivamente convocare l'assemblea dei soci, che è chiamata a determinare il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori e i criteri in base ai quali si svolgerà la liquidazione e a provvedere alla nomina dei liquidatori e all'attribuzione della rappresentanza.

In caso di ritardo o omissione da parte degli amministratori nel compimento dei compiti loro affidati, essi rispondono personalmente e solidalmente dei danni eventualmente in conseguenza subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

Dal momento in cui i liquidatori provvedono a registrare la propria nomina nel registro delle imprese gli amministratori cessano dal loro incarico e consegnano ai primi i libri sociali e contabili, tutti i documenti amministrativi, una situazione contabile alla data di effetto dello scioglimento e un rendiconto della gestione portata avanti nel periodo successivo all'approvazione dell'ultimo bilancio. 

La fase della liquidazione

Da questo momento prende avvio la fase della liquidazione, che potrà in ogni momento essere revocata, con effetto decorsi 60 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione.

Durante questa fase, se i liquidatorinon adempiono ai loro compiti con professionalità e diligenza sono soggetti a responsabilità per i danni che ne conseguono.

L'attività liquidatoriasi conclude (se non è intervenuta la revoca) con il deposito del bilancio finale di liquidazione e dell'annesso piano di riparto.

Solo a questo punto è possibile provvedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese, decretandone la definitiva estinzione. 

Creditori insoddisfatti

E' opportuno precisare che una volta intervenuta l'estinzione della società, i creditori che siano rimasti insoddisfatti si possono rivalere nei confronti dei liquidatori, se ad essi è imputabile il loro mancato soddisfacimento. Viceversa i creditori possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, nei limiti di quanto da questi riscosso sulla base del bilancio finale di liquidazione.