Le principali riforme in materia di diritto societario
Il diritto societario è stato interessato, in special modo negli ultimi anni, da una serie di fondamentali provvedimenti legislativi. L’ultimo di tali interventi del legislatore, il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (nel testo definitivo aggiornato al D.Lgs. n. 37/2004, entrato in vigore dal 1° gennaio 2004) ha inciso in modo talmente radicale sulla disciplina delle società di capitali e, in particolare, delle s.p.a. e delle s.r.l., da essere stata definita, a ragione, una vera e propria riforma del diritto societario.
Principali novità della riforma
La riforma in questione ha interessato molteplici aspetti della vita societaria ma autorevole dottrina ha individuato alcune finalità e fondamenti comuni alle novelle introdotte. Lo scopo principale, difatti, è stato quello di contemperare al meglio due esigenze che spesso avevano dato luogo a contrasti e inefficienze del sistema.
Da un lato, si è cercato di garantire una flessibilità di gran lunga maggiore degli schemi societari, permettendo, in tal modo, l’adattamento della veste giuridica alle mutevoli necessità del mercato e della vita societaria; solo attraverso una significativa valorizzazione degli spazi riservati all’autonomia statutaria e una semplificazione degli adempimenti burocratici, infatti, è possibile restituire alle società che operano nel nostro Paese quel dinamismo e quell’organizzazione snella e fluida, tali da renderle idonee a competere con le imprese di tutto il mondo.
Dall’altro lato, tuttavia, il legislatore era conscio del dovere di conciliare l’impulso alla efficienza e alla competitività con altre esigenze, anch’esse degne della primaria importanza. Tra queste, spicca la necessità di apprestare adeguate garanzie di trasparenza delle operazioni societarie che possano avere sensibili riflessi sul mercato e sugli investitori. Era imprescindibile evitare, in definitiva, che l’accrescimento di flessibilità a favore delle imprese si ripercuotesse negativamente sulle esigenze di informazione, di trasparenza del mercato e di corretta gestione finanziaria, specie quando sono coinvolte società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio (in primis le società per azioni c.d. “aperte”).
Innovazioni a tutela della trasparenza
A controbilanciare le numerose novità funzionali alla crescita di un sistema più efficiente e flessibile, sono state poste varie norme dirette, dal canto loro, a realizzare l’altro scopo fondamentale della riforma: la tutela del pubblico degli investitori, della trasparenza e della piena legalità delle operazioni societarie.
Al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile del mercato, dunque, il legislatore ha agito prevalentemente sulla leva del controllo degli organi e della vita societaria. Sono state introdotte, così, una serie di novità relative al sistema dei controlli, in particolare per quanto concerne il controllo contabile, il controllo interno sulla gestione, il controllo dei modelli organizzativi e gestionali adottati dalla società e, infine, il controllo di qualità. Sono state previste, al medesimo fine, anche delle forme aggiuntive di tutela dei soci di minoranza. Nelle s.r.l., ad esempio, i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto a consultare i libri sociali, anche tramite professionisti di loro fiducia. Ciascuno di essi, inoltre, indipendentemente dalla misura della sua partecipazione alla società, può promuovere l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori.
Le principali innovazioni per accrescere la competitività
Dopo aver visto quali sono stati, in linea di massima, gli scopi che si è prefisso il legislatore attraverso la riforma del 2003, è interessante, ora, dare conto di alcune delle principali novità introdotte nel settore, in particolare per le s.p.a. e le s.r.l..
Il fine dell’accrescimento della flessibilità e dell’efficienza delle imprese italiane è stato perseguito, innanzitutto, mediante la valorizzazione delle scelte operate dai soci, le quali si concretano in modifiche dell’assetto statutario. E’ stata prevista, all’uopo, la possibilità di prevedere strutture organizzative diversificate in riferimento al modello societario adottato.
Nelle S.r.l. è ora ammessa l’adozione di un modello organizzativo che non preveda la tradizionale bipartizione presente nelle società di capitali tra organo assembleare e organo amministrativo, lasciando la scelta dell’organizzazione interna agli accordi tra i soci. Nelle S.p.a., specie se quotate in borsa, d’altro canto, l’autonomia è mitigata dall’esigenza di tutela del risparmio. In tali società, comunque, è attualmente affidata ai soci la scelta del modello di governo societario, potendo optare tra due modelli.
Nel primo (c.d. “dualistico”) si prevede, accanto all’organo di gestione, un consiglio di sorveglianza, nominato dall’assemblea e deputato ad esercitare il controllo sulla gestione societaria. Nel secondo modello (definito “monistico”), vi è la compresenza di un organo di controllo all’interno dello stesso organo amministrativo, formato da amministratori non deputati all’amministrazione della società (anche detti “non executive directors”) dotati di specifici requisiti di indipendenza e investiti di adeguati poteri di controllo sulla gestione.
Nelle società di capitali, inoltre, oggi è contemplato il ricorso a una gamma più diversificata di strumenti finanziari. Nella società a responsabilità limitata, addirittura, non è più previsto alcun limite ai conferimenti, ammettendosi perfino quelli atipici, come ad esempio i conferimenti d’opera o di servizi, purché garantiti da una fideiussione bancaria o assicurativa.
Sempre allo scopo di venire incontro al bisogno di aumentare la competitività delle nostre imprese, il legislatore ha affiancato alla valorizzazione dell’autonomia statutaria la semplificazione di numerosi procedimenti e adempimenti. In proposito, meritano di essere ricordate le semplificazioni del procedimento assembleare, sotto vari profili: dalla pubblicità, agli adempimenti per la partecipazione, alle modalità di discussione e perfino di voto.
