Società

Che cos'è il diritto societario, di cosa si occupa, cos'è la società, quali scopi persegue e quali sono i principali tipi di società previsti dall'ordinamento

Il diritto societario è una delle branche più complesse del diritto commerciale, tenuto conto anche delle molteplici riforme che si sono susseguite in tale settore, soprattutto negli ultimi anni. 

Definizione di società

Numerose sono le teorie sorte sul concetto di società, ma, in modo piuttosto semplice e corretto, essa può essere definita come una particolare forma di esercizio associato dell'impresa, ricordando che il codice civile definisce l’imprenditore come colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (cfr. art. 2082 c.c.). 

Significati del concetto di società

Il termine “società” è utilizzato dalla dottrina (e anche nel linguaggio comune e “degli affari”) per indicare fenomeni di natura diversa. 

In primo luogo, rappresenta il rapporto sociale che lega i soci tra loro, di cui all’art. 2269 c.c.. 

In secondo luogo, la società è il soggetto costituito dai soci, il quale è dotato, a seconda dei casi, di personalità giuridica o della sola soggettività giuridica, come vedremo nel prosieguo della trattazione. 

In terzo luogo, l’espressione in questione è usata per riferirsi al contratto disciplinato dall’art. 2247 c.c.; tale norma prevede che “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili”. Sebbene, quindi, lo strumento tipico attraverso il quale costituire una società sia il contratto, è tuttavia opportuno sottolineare che, secondo quanto emerge dall'art. 2328 c.c. e dal d.lgs. n. 88/1993, una società (nella specie una s.p.a. o una s.r.l.) può ben essere costituita mediante atto unilaterale.

La disposizione appena menzionata, pur rivelandosi la definizione codicistica più rappresentativa del fenomeno societario, non è, tuttavia, da considerarsi esaustiva. Nell’ordinamento giuridico italiano, infatti, si possono riscontrare enti sociali che non sono ascrivibili alla nozione di cui sopra: si pensi, in proposito, da un lato, alle società senza scopo di lucro e, dall’altro lato, alle società unipersonali, in cui, appunto, l’ente non è costituito da “due o più persone”, bensì attraverso un atto unilaterale di un solo soggetto.

Carattere della tipicità

Uno dei caratteri più discussi dalla dottrina, in merito alla nozione di società, è quello della presunta “tipicità” dell’istituto de quo. 

La dottrina prevalente è convinta che l’art. 2249 c.c., significativamente intitolato “tipi di società”, rappresenti un’eccezione al principio generale contenuto nell’art. 1322 c.c., comma 2, in base al quale i privati sono liberi di concludere contratti atipici, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. 

Non sarebbe possibile, pertanto, costituire società atipiche in senso proprio, ossia non appartenenti ad alcun tipo individuato e disciplinato dalla legge. I numerosi autori che aderiscono a siffatta impostazione, evidenziano che il carattere della tipicità è strettamente funzionale rispetto a una delle esigenze che, opportunamente, il nostro ordinamento ha tenuto di più in considerazione, data la rilevanza esterna del contratto di società: la tutela dei terzi di buona fede e, in definitiva, la certezza dei traffici giuridici

La dottrina che si sta esaminando nota come, almeno in Italia, chiunque abbia intenzione di costituire una società sia tenuto a scegliere lo schema che sembri soddisfare più pienamente le specifiche esigenze del caso concreto, necessariamente all’interno di uno dei “tipi legali”, i quali costituiscono un numero chiuso.

Scopi della società

Lo scopo per così dire “tipico” della società è quello delineato dall’art. 2247 c.c., solitamente detto “scopo di lucro” e consiste nel destinare ai soci gli utili ricavati dall'attività economica oggetto della società stessa. 

Nonostante questo fine sia molto diffuso nella prassi, è possibile individuarne altri due, che riscontrano notevole successo nel contesto socio-economico del nostro Paese. 

In primis, il riferimento è allo scopo mutualistico, caratteristico delle cooperative e delle mutue assicuratrici. Mancando una definizione chiara e completa del fenomeno in esame, autorevole dottrina, anche sulla base di quanto indicato nella Relazione al codice civile, ha enucleato lo scopo mutualistico come quello diretto a fornire ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato

Il vantaggio economico si concreta, solitamente, in una diminuzione dei costi che i partecipanti sono tenuti ad accollarsi. A titolo esemplificativo, basti pensare al caso di alcune imprese agricole che si servono di un unico punto vendita al dettaglio, risparmiando, appunto, le spese che deriverebbero dal mantenimento di locali e commessi distinti oppure che effettuano periodicamente gli ordini presso uno o più fornitori in modo congiunto, in modo da “spuntare” condizioni di vendita decisamente più convenienti, rispetto a quelle che avrebbero ottenuto presentandosi sul mercato “uti singuli”. In situazioni differenti, invece, il vantaggio economico è rappresentato da un maggiore compenso, migliori condizioni contrattuali e/o da una prospettiva di stabilità e continuità per le proprie prestazioni lavorative, riservato, in particolare, agli aderenti alle cooperative di lavoro.

L’altro scopo, diverso tanto da quello di lucro quanto, seppur con sfumature solitamente meno accentuate, da quello mutualistico, è rappresentato dallo scopo “consortile”, che caratterizza i consorzi istituiti in forma di società (cfr. art. 2615ter c.c.). Esso consiste nell’offrire un sostegno alle imprese aderenti al consorzio nella disciplina e/o nello svolgimento in comune delle rispettive attività economiche oppure di specifiche fasi delle rispettive imprese. Si pensi, ad esempio, ai consorzi che hanno come scopo principale quello di incentivare lo sviluppo dell’export internazionale delle imprese consorziate. 

La forma giuridica di “consorzio” è stata prevista anche dalla riforma degli Enti Locali operata all’inizio degli Anni ‘90 (e attualmente recepita, seppur con considerevoli modifiche, nel Testo Unico degli Enti Locali, il D. Lgs. n. 267/2000), al fine di consentire a Province e Comuni, a certe condizioni e con determinate forme di garanzia di efficacia, efficienza, economicità imparzialità e trasparenza, la possibilità di costituire consorzi per l’esercizio di una o più attività di competenza dell’Ente medesimo. Si pensi, in proposito, ai consorzi di industrializzazione, ai consorzi di bonifica etc…,che, peraltro, spesso non hanno raggiunto i risultati sperati.

Anche in conseguenza del parziale fallimento delle forme di gestione appena menzionate, la tendenza più recente è quella a costituire delle società per azioni a partecipazione in tutto o in parte pubblica. 

Per i casi in cui tale opzione è ammessa, sempre più di frequente nella prassi odierna si incontrano S.p.a. in cui il capitale proviene, in gran parte, da più Comuni (o Comuni e Provincia) che, al fine di assicurare una gestione più efficace ed efficiente di un certo servizio, di regola di tipo economico (si pensi alla raccolta differenziata e al riciclo dei rifiuti), si impegnano ad accollarsi in modo ripartito, sulla base dello statuto o dell’atto costitutivo del nuovo soggetto di diritto, le spese connesse al pieno raggiungimento dei risultati prefissi.

Conferimenti dei soci

Le società sono enti associativi che sono composti da 3 elementi:
  • conferimenti dei soci (che possono avvenire sia in denaro dove il 25% deve essere depositato presso una banca, sia in natura dove deve essere versato interamente durante la sottoscrizione dell' atto costitutivo);
  • esercizio in comune di un'attività economica;
  • scopo di dividere gli utili (che va a rappresentate lo scopo finale) il motivo per il quale si da vita ad una società.

I conferimenti sono le prestazioni a cui le parti del contratto di società si obbligano. In poche parole sono i conferimenti dei soci che concorrono alla formazione del patrimonio iniziale della società.

La società si deve dotare di capitali di rischio iniziale per lo svolgimento dell'attività d'impresa.

Il socio immette la propria ricchezza patrimoniale per far partire la società.

Ovviamente tutti i soci devono partecipare al rischio iniziale d'impresa, anche se da socio a socio può variare l'ammontare del conferimento.

L'art. 2247 c.c. dà una definizione di beni molto generica, affermando che possono essere sia beni che servizi: denaro, beni in natura, concessione in semplice godimento.

Patrimonio sociale e capitale sociale

Il patrimonio sociale viene definito come il complesso dei rapporti giuridici sia attivi che passivi che fanno capo alla società. Inizialmente il patrimonio è costituito dai conferimenti o promesse fatte dai soci.

Il patrimonio sociale, cioè l'attivo patrimoniale vanno a costituire la garanzia generica dei creditorio della società.

Il capitale sociale va anche ad indicare l'ammontare dei conferimenti dei soci, e quindi il valore delle attività patrimoniali d'impresa che non possono essere ripartiti tra i soci.

Durante la vita della società i soci possono ripartirsi solo la parte del patrimonio netto che va a superare l'ammontare del capitale sociale.

Il capitale sociale è anche un'entità numerica, in breve è una cifra che si esprime in valore di denaro dei conferimenti che risulta dalla valutazione compiuta nell'atto costitutivo della società.

Il capitale sociale della società rimane immutato per tutta la vita della società, fin quando non si va a modificare l'atto costitutivo della società. Il capitale sociale è la cifra che non può essere distribuita ai soci, perché assoggettata ad un vincolo. I creditori possono rivalersi.

Il capitale sociale nominale viene definito come valore storico.

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Tipi di società

Il nostro ordinamento distingue le società in due grandi famiglie: le società di persone e le società di capitali

I tipi sociali che costituiscono tali famiglie, sulla base di quanto previsto dall'art. 2249 c.c., rappresentano un numero chiuso.

Le società di persone

Le società di persone si caratterizzano per l'intenso legame personale con i soci, i quali garantiscono per le obbligazioni assunte dalla società anche con il loro patrimonio privato. 

In esse, quindi, vi è una forte prevalenza dell'elemento soggettivo rispetto al capitale, pur permanendo la separazione più o meno netta tra il patrimonio sociale e quello personale dei singoli soci. Pertanto, a differenza di quanto fa con le società di capitali, alle società di persone l'ordinamento italiano non riconosce la personalità giuridica e non le distingue formalmente dalle persone che le compongono. 

Ad esse, in ogni caso, viene garantita un'autonomia patrimoniale definita imperfetta, in base alla quale il creditore personale di un socio non può aggredire direttamente il patrimonio della società, ma, semmai, ottenere la liquidazione della sola quota del socio debitore, e i creditori della società possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci solo dopo aver infruttuosamente escusso il patrimonio della società.

Tutto ciò fa ben comprendere il perché nelle società di persone l'amministrazione spetti direttamente ai soci senza che l'organizzazione interna sia necessariamente composta da una pluralità di organi.

Rientrano nella famiglia delle società di persone la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice. 

Le società di capitali

Le società di capitali si caratterizzano per il fatto che il capitale prevale rispetto all'elemento soggettivo, il che significa che i soci rispondono per le obbligazioni assunte dalla società nei limiti del capitale in esse conferito, rappresentato a seconda del tipo societario da azioni o quote, e che il loro patrimonio personale non potrà mai (salvo nel caso di fideiussione personale del socio e in quello dei soci accomandatari delle società in accomandita per azioni) essere aggredito dai creditori sociali.

In buona sostanza, le società di capitali si caratterizzano, rispetto alle società di persone, per il fatto che ad esse l'ordinamento riconosce la personalità giuridica e per il fatto di essere dotate di autonomia patrimoniale perfetta.

Un'altra caratteristica delle società di capitali può essere riscontrata nel fatto che in esse le decisioni vengono prese collegialmente, con metodo maggioritario, sulla base di voti il cui peso varia a seconda della partecipazione al capitale sociale.

Nelle società di capitali, inoltre, il potere di amministrazione è svincolato dalla qualità di socio con la conseguenza che da quest'ultima deriva solo l'esercizio delle funzioni di controllo e la partecipazione agli utili e alle perdite, mentre l'amministrazione può spettare anche a soggetti diversi dai soci ma da questi eletti.

A caratterizzare le società di capitali, infine, è la necessaria presenza di tre organi, ovverosia l'assemblea, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico e il collegio sindacale, i quali esercitano rispettivamente le funzioni di organizzazione, gestione e controllo.

È opportuno sottolineare che la qualità di socio può essere trasferita per atto tra vivi o mortis causa senza che ciò comporti la modifica del contratto di società.

Rientrano nella famiglia delle società di capitali la società a responsabilità limitata, anche in forma semplificata, la società per azioni e la società in accomandita per azioni

Tipi peculiari di società

In seguito all’evoluzione intervenuta nella normativa del settore in esame, nel panorama societario, attualmente, sono presenti alcune tipologie peculiari di società.

La prima di queste che merita di essere menzionata è la società a responsabilità limitata c.d. unipersonale, proprio perché, in virtù del D.Lgs. n. 88/1993, che ha contemplato tale figura, è stata ammessa la costituzione di una società da parte di un solo soggetto, il quale manifesta la sua volontà in tal senso tramite un atto unilaterale. Il D. Lgs. n. 6/2003, peraltro, oltre ad aver inciso su una molteplicità di aspetti del diritto societario, ha reso possibile anche alle società per azioni la configurazione come società unipersonale. Il legislatore, tuttavia, ha introdotto una serie di obblighi che il socio unico, in entrambe le ipotesi appena viste, è tenuto ad ottemperare. 

La sanzione prevista per il caso che egli risulti inadempiente (ad esempio in relazione agli obblighi di pubblicità e di versamento dei conferimenti in denaro, a tutela, prevalentemente, dei terzi che intrattengono rapporti con la società) è quella della perdita del privilegio della responsabilità limitata: in caso d'insolvenza della società, infatti, il socio risponderà illimitatamente per tutte le obbligazioni sorte nel periodo in cui era l’unico proprietario delle azioni (o delle quote, in caso di S.r.l.).

Altra tipologia speciale sono le c.d. "società di professionisti", enti fondati da due o più persone iscritte ad uno degli albi previsti dall'ordinamento italiano (ad esempio società tra avvocati, tra ingegneri, commercialisti ecc.), in base a uno qualunque dei tipi legali relativi alle società di persone, di capitali o perfino cooperative. Anche l'oggetto dell'attività è del tutto sui generis: la gestione di servizi di tipo tecnico-specialistico, come la fornitura di pareri, la progettazione di opere o il disbrigo di pratiche presso enti o istituzioni ecc..

Nel 2001, infine, sono iniziate a sorgere anche in Italia le c.d. “società europee”, finalizzate a garantire, a chi ne abbia l’interesse, l’applicazione diretta di alcune norme del diritto comunitario. Lo scopo principale di tale innovazione è quella di consentire una tendenziale uniformità di disciplina delle società, in particolare delle s.p.a. e delle s.r.l., che operino in seno a uno dei sempre più numerosi Stati membri dell’Unione Europea e che intendano adottare il c.d. statuto SE (società europea, appunto). A tal fine, sarà necessario attenersi alle prescrizioni imposte dalla normativa comunitaria. Tra le principali regole dettate sul punto, spiccano la dotazione di un capitale sociale di almeno 120.000 €, con partecipazioni rappresentate da azioni. La normativa dell’Unione Europea indica varie modalità procedurali per la costituzione di una società europea: tra queste ricordiamo, da una parte, la fusione di due o più società di Stati diversi e, dall’altra parte, la creazione di una c.d. “holding comune”.

Tipi sociali "preclusi" e "residuali"

Nonostante i soci fondatori abbiano diritto di individuare nel novero dei “tipi legali", quello che si adatta maggiormente alle caratteristiche e peculiarità dell’attività da esercitare, alcune leggi di settore, tuttavia, impongono l’adozione di specifici schemi sociali per gli enti che intendano svolgere certe attività, le quali sono ritenute dal legislatore di rilievo per la collettività o, comunque, particolarmente delicate. Basti pensare, in proposito, alle preclusioni rispetto all’attività assicurativa dettate dagli artt. 1 e 3 del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, contenente il T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.

E’ prevalentemente connesso alla spiccata scioltezza formale della società semplice, inoltre, il vincolo di ordine generale che vieta la scelta di questo “tipo legale" per l’esercizio di un’attività che possa essere definita “commerciale" (cfr. art. 2249 c.c.). L’oggetto della società semplice, pertanto, potrà essere soltanto l'attività agricola (si veda l’art. 2135 c.c.) e lo svolgimento in forma associata di un'attività professionale, ossia, in definitiva, priva del carattere dell’imprenditorialità. E’ per questo che tutti i tipi legali diversi dalla società semplice, per i quali, appunto, non vale a priori siffatta preclusione, sono comunemente definiti “società commerciali", anche se non è detto che l’oggetto sociale sia veramente commerciale: nel caso in cui tali società, in effetti, svolgano un'attività non commerciale, ad esse non sarà applicabile il c.d. “statuto dell'imprenditore commerciale", risultando esenti, dunque, anche dall’assoggettamento alle procedure concorsuali, tra le quali spicca il fallimento.

D’altro canto, il codice civile attribuisce chiaramente a due schemi societari (entrambi appartenenti alla categoria delle società di persone) il ruolo di “tipi residuali", nel senso che, anche qualora i fondatori tralascino (consapevolmente o meno) di indicare la tipologia prescelta, si applicheranno automaticamente le regole dettate, a seconda dei casi, per la società semplice ovvero per la società in nome collettivo. Ebbene, ove l’oggetto della società costituenda sia lo svolgimento di un'attività non commerciale, si farà riferimento alle disposizioni previste per la società semplice, a patto che i soci non abbiano voluto costituire una società secondo uno degli altri tipi (in tal senso l’art. 2249, comma 2 c.c.). Qualora, invece, l’oggetto sociale sia “commerciale", nonostante manchi una norma espressa sul punto, dovranno applicarsi le disposizioni inerenti alla società in nome collettivo, dato che la scelta degli altri tipi sociali, compatibili con la commercialità dell'oggetto, richiederebbe ulteriori ed esplicite statuizioni da parte dei soci.

Anche se, come abbiamo visto, la dottrina maggioritaria ricava dalle considerazioni appena svolte ulteriori argomenti a favore della “tipicità" dell’istituto societario, non è da trascurare l’orientamento di chi, al contrario, individua nei due schemi sociali ora menzionati semplicemente una disciplina che andrebbe ad integrare eventuali “vuoti" lasciati dalle parti al momento della costituzione della società. I soci, dunque, potrebbero scegliere in piena autonomia di inserire tutte le clausole che non siano incompatibili con disposizioni inderogabili dettate dal legislatore (si pensi alle regole in tema di responsabilità patrimoniale), pena l’automatica sostituzione delle clausole nulle con quelle previste, a seconda della commercialità o meno dell’oggetto sociale, rispettivamente, per la società in nome collettivo ovvero per la società semplice.